Rilancio delle attività di spettacolo dal vivo nella fase post pandemia

È stato emanato un Avviso pubblico diretto a promuovere e sostenere, nell’anno 2022, attività di spettacolo dal vivo – negli ambiti del teatro, della musica, della danza e del circo, a carattere professionale di produzione, programmazione e promozione per il rilancio culturale ed economico dei territori e delle attività nella fase post-pandemica. (Ministero della cultura – DM 05 ottobre 2022, n. 1348)

Possono presentare domanda di contributo gli organismi professionali, aventi sede legale in Italia, operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, che non siano beneficiari di contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo per il triennio 2022-2024.
La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’organismo proponente, deve essere presentata, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 16 del 25 ottobre 2022, utilizzando unicamente i modelli predisposti e resi disponibili on-line sulla piattaforma telematica della Direzione generale Spettacolo.
Al fine del ricevimento farà fede l’avviso di avvenuta ricezione da parte dell’Amministrazione tramite PEC, che il sistema informativo genererà in automatico al termine della compilazione della modulistica on-line.
La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’organismo, in cui quest’ultimo esplicita di non aver riportato condanna, ancorché non definitiva, o l’applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la riabilitazione; di non essere stato dichiarato fallito o insolvente, salva la riabilitazione; di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, nonché delle assicurazioni sociali;
b) sintetica presentazione dell’organismo proponente;
c) progetto artistico, idoneo ad illustrare dettagliatamente le attività proposte;
d) preventivo economico-finanziario (bilancio) del progetto, con specifica esposizione del deficit (contributo richiesto).
Il progetto deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere sostenuti progetti fino ad un valore massimo di euro 35.000. Il contributo non potrà comunque eccedere il deficit risultante dal bilancio di progetto presentato dall’organismo beneficiario.
Il progetto non deve comprendere attività finanziate, nell’anno di concessione del contributo, ad altro titolo dal Ministero della cultura.
L’erogazione del contributo è disposta successivamente all’invio alla Direzione generale Spettacolo di una relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, comprensivo di tutte le voci di entrata e di spesa relative al progetto, da trasmettersi, inderogabilmente, entro le ore 16 del 31 gennaio 2023, con le stesse modalità previste per l’invio della domanda. La mancata trasmissione della relazione artistica e del rendiconto finanziario consuntivo del progetto annuale entro il predetto termine comporta la decadenza dal contributo.
La Direzione generale Spettacolo potrà procedere a verifiche amministrative-contabili, al fine di accertare la regolarità degli atti relativi all’attività sovvenzionata.
In sede di riscontro del rendiconto inviato dall’organismo proponente, nel caso in cui il contributo assegnato risulti a consuntivo superiore al deficit, lo stesso verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.
L’importo del contributo sarà proporzionalmente ridotto in caso di scostamento dei costi a consuntivo superiore del 20 per cento rispetto al progetto presentato a preventivo.
Il Direttore generale Spettacolo, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del contributo e potrà dichiarare la decadenza dal contributo e disporre il recupero delle somme già erogate.

Automotive: al via gli incentivi per lo sviluppo della filiera

Diventano operativi gli interventi agevolativi a favore della riconversione e lo sviluppo della filiera automotive in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico, con due decreti del 10 ottobre 2022, ha infatti attivato gli sportelli finanziati con complessivi 750 milioni di euro, di cui 525 milioni per i Contratti di sviluppo e 225 milioni per gli Accordi per l’Innovazione.

Si tratta di una parte delle risorse del “Fondo automotive” (8,7 miliardi di euro i finanziamenti complessivamente stanziati dal Governo fino al 2030) destinati al sostegno e alla promozione della transizione verde, della ricerca e degli investimenti nel settore attraverso l’insediamento di filiere innovative e sostenibili sul territorio nazionale.
In particolare, le imprese potranno richiedere le agevolazioni sia per i progetti già presentati – in questo caso gli sportelli verranno aperti dal 13 al 27 ottobre per i Contratti di sviluppo e fino al 27 ottobre per gli Accordi per l’Innovazione – sia per le nuove domande a partire dal 15 novembre per i Contratti di sviluppo e dal 29 novembre per gli Accordi per l’Innovazione.
Per la prima volta verrà inoltre applicata sui progetti relativi gli Accordi per l’Innovazione una modalità di ammissione in istruttoria non basata sull’ordine cronologico ma su una serie di parametri oggettivi, quali la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

INPS: gestioni speciali dei lavoratori autonomi e decorrenza delle pensioni

L’Inps ha fornito indicazioni sulla decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivideterminanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa (Circolare 7 ottobre 2022, n. 110).

La pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, a fronte di trattamenti la cui decorrenza è stabilita in relazione alla data di presentazione della domanda amministrativa di prestazione, tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio dell’istanza medesima, sicché, se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata.
Relativamente alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità dispone che qualora i requisiti per il diritto a pensione, “pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidità sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è perfezionato il relativo diritto”.
L’operatività della predetta norma è stata, nel tempo, estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all’assegno di invalidità e alla pensione di inabilità.
Il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della domanda e relativi a periodi pregressi privi di copertura contributiva, nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In questi casi, su istanza dell’interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, ove prevista, l’apertura della c.d. finestra.
Resta fermo che l’apertura della c.d. finestra va verificata con riferimento alla data di maturazione dei prescritti requisiti e non anche alla data in cui il diritto a pensione può essere fatto valere a seguito dell’intervenuta regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto.

Per determinare la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità, il requisito contributivo se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato nelle more del procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.
In tali casi, la decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità e della pensione di inabilità deve essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto a pensione può essere fatto valere, ossia quello in cui è intervenuta la regolarizzazione contributiva dei periodi determinanti per il diritto, ove ricorrano il requisito sanitario e le condizioni di erogabilità (per la pensione di inabilità).

Digitour, il 12 ottobre riparte l’incentivo per agenzie di viaggio e tour operator

Riparte dal 12 ottobre 2022 Digitour, l’incentivo rivolto alle agenzie di viaggio e ai tour operator (INVITALIA – Comunicato 06 ottobre 2022).

Previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Digitour è un credito d’imposta gestito da Invitalia e concesso dal Ministero del Turismo.
Sono ancora disponibili 85 milioni di euro. Il 40% delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta può essere richiesto per investire nelle attività di sviluppo digitale (computer, attrezzature informatiche, software, servizi cloud, ecc.) ed è concesso fino al 50% delle spese ammissibili, con un importo massimo di 25.000 euro per impresa.
Alla riapertura dello sportello, il 12 ottobre alle ore 12.00, possono presentare la domanda anche le imprese che hanno chiesto le agevolazioni con il precedente bando.

Imposta unica sulle scommesse e Bookmaker

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 05 ottobre 2022, n. 28883, è intervenuta sulla soggettività passiva del Bookmaker privo di concessione in merito all’imposta unica sulle scommesse.

In tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all’allibratore dell’accettazione della scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite.
L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali “concessionati”, è soggetto passivo d’imposta a norma dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, godendo altrimenti di un’irragionevole esenzione per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco.
In mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, DLgs n. 504/1998 e dell’art. 1, co. 66, lett. b), L. n. 220/2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie, dunque, non il bookmaker estero, operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla ci. L. n. 220.

L’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti, non già i consumi quanto, al contrario, la libera prestazione di servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE.

Ne consegue che per le annualità d’imposta antecedenti al 2011, quale quella in esame, non rispondono le ricevitorie, ma solamente i bookmakers, con o senza concessione, in base alla combinazione degli artt. 3, D.Lgs. n. 504/1998, 1, co. 66, lett. b, L. n. 220/2010, usciti indenni dal vaglio di legittimità costituzionale.