CCNL Pesca Cooperative: a marzo la seconda tranche di aumenti contrattuali

Al personale non imbarcato, dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura, la prima tranche di aumento contrattuale è stata erogata da dicembre 2022 

Con accordo siglato il 30 novembre 2022 Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila Pesca hanno definito gli incrementi contrattuali per il personale non imbarcato dipendente da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.

Livello Minimo dal 1° marzo 2023
Quadro 2.330,49
1 2.186,65
2 2.014,02
3 1.855,77
4 1.726,30
5 1.639,98
6 1.568,06
7 1.438,57

Giornalisti: le indicazioni per l’accesso al prepensionamento

L’INPS ha fornito le prime informazioni in materia, insieme ai chiarimenti relativi ai lavoratori poligrafici (INPS, circolare 31 gennaio 2023, n. 10).

Il tema dell’accesso al prepensionamento di giornalisti e lavoratori poligrafici è al centro dell’attenzione della circolare in commento dell’INPS. In particolare, l’Istituto ha reso note le indicazioni in merito all’accesso al prepensionamento da parte dei lavoratori giornalisti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), in seguito ai chiarimenti forniti in merito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Il dicastero ha, infatti, chiarito che, nei confronti dei giornalisti professionisti, la disciplina speciale sui prepensionamenti di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), della Legge n. 416/1981, continua a trovare applicazione a decorrere dal 1° luglio 2022. Pertanto, sono destinatari del prepensionamento in argomento i giornalisti professionisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

 

Requisiti di accesso

 

Il requisito contributivo richiesto per accedere al prepensionamento è pari a 25 anni e 5 mesi di contribuzione. Alla luce dell’uniformazione del regime pensionistico degli iscritti INPGI al FPLD, l’INPS chiarisce che il prepensionamento può essere conseguito in possesso di un’età non inferiore di 5 anni rispetto al requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Condizione per accedere al predetto prepensionamento è altresì l’essere stati ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per la causale “riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi” per almeno 3 mesi, anche non continuativi.

Il prepensionamento è riconosciuto sulla base delle risorse finanziarie disponibili e limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze.

La domanda per l’accesso al pensionamento anticipato deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di 60 giorni con decorrenze distinte in base a profili anagrafico-contributivi diversi.

 

Giornalisti pubblicisti e lavoratori delle imprese editrici

 

Sono destinatari del prepensionamento anche i giornalisti pubblicisti dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale (articolo 37, comma 1, lettera a), Legge n. 416/1981).

Per quel che riguarda, invece, i dipendenti delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale, non occorre più allegare alla domanda di prepensionamento la dichiarazione aziendale da cui risulti che il dipendente negli ultimi dodici mesi di lavoro effettivo, antecedente la data di cessazione del rapporto, è stato adibito per almeno 26 settimane alla produzione di giornali periodici.

Le domande di prepensionamento possono essere presentate tramite il portale web dell’Istituto da parte di utenti muniti di SPID di livello 2, CNS o CIE, contact center o patronati.

 

CCNL Agenzie Ippiche: prevista Una Tantum con il mese di marzo

Quota Una Tantum al personale dipendente del settore Terziario di mercato, Distribuzione e Servizi

Il verbale di accordo sottoscritto in data 12 dicembre 2022, tra Confcommercio Imprese per l’Italia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha previsto, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente verbale, la corresponsione di un importo lordo a titolo di Una Tantum pari ad euro 350,00 al IV livello, riparametrato sugli altri ed erogato in due soluzioni:
– 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
– 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.

 

Livello UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17
Operatori di vendita UT 01/01/2023 UT 01/03/2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

 

Gli importi di cui sopra vengono erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022, mentre non sono conteggiati ai fini dell’anzianità, i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e contratto. Vengono considerati e quindi computati, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Infine, tali quote, non sono utili ai fini del computo di istituti contrattuali, né del TFR.

 

Adeguato reddito minimo, la raccomandazione dal Consiglio europeo

Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una raccomandazione volta a rafforzare la protezione del reddito minimo per combattere la povertà e l’esclusione sociale (Consiglio dell’Unione europea, comunicato 30 gennaio 2023).

Il reddito minimo contribuisce a favorire una ripresa sostenibile e inclusiva in momenti di crisi economica. La presenza di reti di sicurezza sociale solide non solo migliora gli esiti sociali e sanitari per le persone più lontane dal mercato del lavoro, ma assicura anche benefici sociali ed economici duraturi per l’Unione europea, creando società più eque, coese e resilienti.

 

Partendo da questa considerazione, in data 30 gennaio 2023, il Consiglio dell’UE ha adottato una raccomandazione invitando gli Stati membri a fornire e, ove necessario, rafforzare solide reti di sicurezza sociale, combinando un adeguato sostegno al reddito mediante prestazioni di reddito minimo e altre prestazioni monetarie e in natura di accompagnamento e dando effettivo accesso ai servizi abilitanti ed essenziali per le persone che non dispongono di risorse sufficienti e favorendo l’integrazione nel mercato del lavoro di chi può lavorare.

 

Si è constatato che, nonostante i progressi compiuti nell’ultimo decennio, nel 2021 oltre 95,4 milioni di persone continuavano a essere a rischio di povertà o di esclusione sociale, soprattutto le donne e le famiglie a reddito basso e medio-basso, rischio incrementato dalla pandemia di Covid 19 e dalla guerra di aggressione all’Ucraina.

 

Pertanto, al fine di promuovere la parità di genere, la sicurezza del reddito e l’indipendenza economica delle donne, dei giovani adulti e delle persone con disabilità, il Consiglio raccomanda di prevedere la possibilità di richiedere che il reddito minimo sia fornito a singoli componenti della famiglia.

 

Gli Stati membri dovrebbero fissare il livello del reddito minimo mediante una metodologia trasparente e solida, conformemente al diritto nazionale e coinvolgendo i pertinenti portatori di interessi, tenendo conto delle fonti di reddito complessive, delle esigenze specifiche e delle situazioni di svantaggio delle famiglie, del reddito di un lavoratore a basso salario o di un lavoratore che percepisce il salario minimo, del tenore di vita e del potere d’acquisto nonché dei livelli dei prezzi e del relativo andamento.

 

L’adeguato livello di sostegno al reddito dovrebbe essere raggiunto gradualmente dagli Stati entro l’anno 2030, salvaguardando nel contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

 

Gli Stati membri dovrebbero anche riesaminare periodicamente e, se del caso, adeguare il livello del reddito minimo per continuare a garantirne l’adeguatezza.

 

Infatti, la flessibilità nella configurazione del reddito minimo può contribuire in maniera rilevante ad attenuare le conseguenze sociali negative e svolgere un ruolo stabilizzante nell’economia, soprattutto in tempi caratterizzati da recessioni economiche. 

La nuova anticipazione ordinaria del TFS/TFR

L’INPS fornisce le prime indicazioni sulla prestazione e le modalità di presentazione delle domande (INPS, messaggio 30 gennaio 2023, n. 430).

L’Istituto ha diffuso le prime informazioni in materia di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali che integra, in via sperimentale per un triennio, le tipologie di anticipazione TFS/TFR attualmente vigenti (ordinaria e agevolata). Per quanto riguarda i requisiti di accesso alla prestazione in esame, possono richiedere l’anticipazione del TFR/TFS pensionati e cessati dal servizio iscritti alla Gestione e che hanno diritto a una prestazione di TFS/TFR non ancora interamente erogata, per i relativi importi maturati, disponibili e non ancora esigibili.

L’anticipazione in questione può essere richiesta dai pensionati che hanno confermato l’adesione alla Gestione per il periodo di pensione, nonché dai cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti alla Gestione, e qualora il TFS/TFR possa essere corrisposto.

La nuova prestazione consente agli iscritti alla Gestione di anticipare la fruizione dell’intero ammontare dell’importo del TFS/TFR maturato e non liquidato o di una parte dello stesso, senza dovere attenderne l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente, a fronte della cessione del corrispondente trattamento.

 

Le condizioni dell’anticipazione

 

È prevista, inoltre, all’articolo 11, comma 2, del “Regolamento per l’erogazione di Anticipazioni ordinarie del TFS e TFR agli iscritti alla Gestione unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali”, allegato al messaggio in commento e adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, la possibilità di chiedere l’anticipazione del trattamento anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. Peraltro, il Regolamento entra in vigore il 1° febbraio 2023, e trova applicazione nei confronti delle domande di anticipazione ordinaria del TFS/TFR presentate a decorrere dalla predetta data. L’articolo 11, comma 2, prevede anche, tra le altre, la facoltà dell’iscritto di richiedere l’erogazione della prestazione anche in presenza di altre prestazioni creditizie erogate dall’Istituto e in corso di ammortamento senza morosità. In tali fattispecie, l’iscritto potrà chiedere l’estinzione anticipata di altri finanziamenti ottenuti dall’INPS.

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l’intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

Con l’erogazione del finanziamento, l’iscritto riceve, in unica soluzione, la somma corrispondente a tutto il TFS/TFR, anticipato al netto di interessi, spese di amministrazione e di eventuali morosità maturate su precedenti finanziamenti erogati dalla Gestione.

La somma corrispondente al TFS/TFR ceduto sarà rimborsata alla Gestione direttamente dall’Ente competente per l’erogazione del TFS/TFR, sia che si tratti dell’INPS, sia di altro Ente. Ciò avverrà in corrispondenza delle date nelle quali, in assenza di cessione e maturati i termini di legge per il pagamento, detta Amministrazione è tenuta a effettuare il versamento al richiedente avente diritto. L’Ente erogatore provvederà a rimborsare la Gestione mediante la corresponsione della quota parte di TFS/TFR, spettante all’iscritto, nella misura e nelle date stabilite all’interno della presa d’atto. Relativamente alle quote non cedute, queste verranno accreditate al richiedente secondo le tempistiche determinate dalla legge.

 

La modalità di presentazione delle domande

 

La domanda di anticipazione del TFS/TFR deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica, a partire dal 1° febbraio 2023, accedendo alla scheda prestazione presente sul sito internet dell’INPS.

Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, deve specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile. Per i cittadini è disponibile il manuale nell’area dedicata ai servizi online.