Crediti da lavoro: la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto

A seguito delle modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act per tutti i diritti e crediti del lavoratore il termine di prescrizione decorre, non più in costanza del rapporto di lavoro, ma dalla cessazione dello stesso (Corte di Cassazione, Sentenza 06 settembre 2022, n. 26246).

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione in accoglimento del ricorso di alcune lavoratrici avverso la sentenza d’appello.
Quest’ultima aveva rigettato la domanda delle stesse nei confronti della società datrice, volta ad ottenere il pagamento di differenze retributive, loro spettanti per orario straordinario notturno, in quanto eccedenti la prescrizione quinquennale.

Confermando quanto stabilito dalla sentenza di primo grado, la Corte riteneva, ai fini della decorrenza della prescrizione durante la sua vigenza, anche dopo la novellazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, per effetto della cd. “riforma Fornero” e del cd. Jobs Act, la permanenza della stabilità reale del rapporto di lavoro.
I giudici del gravame negavano, infatti, la ricorrenza di una condizione psicologica di timore del lavoratore, tale da indurlo a non avanzare pretese retributive nel corso del rapporto paventando, appunto, reazioni del datore di lavoro comportanti la risoluzione del rapporto.

La Suprema Corte, ribaltando la sentenza di merito, ha accolto il ricorso delle lavoratrici.
I Giudici di legittimità, difatti, hanno evidenziato che le modifiche apportate dalla legge Fornero e dal Jobs Act all’art.18 della legge n. 300 del 1970 hanno comportato il passaggio da un’automatica applicazione ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento della tutela reintegratoria e risarcitoria in misura predeterminabile con certezza ad un’applicazione selettiva delle tutele.
Da tanto discende che la prescrizione decorre, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione sia l’unica sanzione contro ogni illegittima risoluzione nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso, così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell’art. 18, St. Lav., anteriore alla legge n. 92 del 2012, per quei lavoratori cui la norma si applicava.
Sulla base di tali presupposti il Collegio ha sancito il principio secondo cui deve essere escluso, per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delineato dall’attuale quadro normativo, sia assistito da un regime di stabilità.
Da ciò consegue la decorrenza originaria del termine di prescrizione, in base al combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge Fornero.

Bonus carburanti per l’attività di pesca: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca, di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022 (Agenzia Entrate – risoluzione 14 settembre 2022 n. 48).

 

L’art. 3-bis, D.L. n. 50/2022, conv. con modif. dalla L. n. 91/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, ha esteso il credito d’imposta di cui all’art. 18, D.L. n. 21/2022, conv. con modif. dalla L. n. 51/2022, alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, limitatamente alle imprese esercenti la pesca.

Il cit. articolo 18, ai commi 2 e 3, stabilisce che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, deve essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

– “6967” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Blockchain e intelligenza artificiale: incentivi per imprese ed enti di ricerca

Dal 21 settembre, alle ore 10, le imprese e i centri di ricerca potranno presentare le domande per richiedere i finanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things, istituito presso il Ministero con una dotazione iniziale di 45 milioni di euro (Ministero dello sviluppo economico – Comunicato 13 settembre 2022).

Per facilitare l’inserimento della documentazione sulla piattaforma online dedicata alla misura, gestita da Infratel Italia, è stata prevista anche una fase di precompilazione delle domande a partire dalle ore 10 del 14 settembre.
Con il fondo verranno agevolati investimenti per realizzare progetti che prevedono attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione dell’organizzazione e innovazione di processo nei seguenti settori:
– industria e manifatturiero
– sistema educativo
– agroalimentare
– salute
– ambiente ed infrastrutture
– cultura e turismo
– logistica e mobilità
– sicurezza e tecnologie dell’informazione
– aerospazio.

Welfare entro settembre per i dipendenti del CCNL CED

Le aziende che applicano il CCNL Centri Elaborazione Dati (CED), Imprese ICT, Professioni Digitali e S.T.P.,devono attribuire piani e strumenti di “flexible benefits” per l’anno 2022 entro il mese di settembre

Le aziende devono attribuire, a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti, piani e strumenti di “flexible benefits” del valore di € 150 per l’anno 2022, da erogare entro il mese di settembre e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

Le parti precisano altresì che tali valori sono riconosciuti un’unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 agosto, sempre di ogni anno:

– con contratto a tempo indeterminato;

– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio – 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Nuove risorse per il “reddito di libertà”

Grazie allo stanziamento di ulteriori risorse, pari a 9 milioni di euro, destinate a finanziare la misura del Reddito di libertà per gli esercizi 2021 e 2022, l’Inps procederà a liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, le nuove domande. (Inps – Messaggio 13 settembre 2022, n. 3363).

Il cd. “Reddito di Libertà” è la misura finalizzata a favorire, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà, con riguardo in particolare all’autonomia abitativa e al percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori. Il beneficio non è incompatibile con altri strumenti di sostegno come il reddito di cittadinanza.
A causa dell’esaurimento delle risorse precedentemente stanziate, l’Inps aveva sospeso la liquidazione delle domande presentate nel corso dell’anno 2021 per insufficienza del budget. Grazie allo stanziamento di ulteriori 9 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, lo stesso Istituto procederà ad istruire e liquidare le domande sospese secondo l’ordine cronologico di presentazione. L’eventuale accoglimento delle stesse è comunicato all’interessato utilizzando i dati di contatto indicati in domanda (il numero di cellulare ovvero l’indirizzo e-mail).
Una volta completate le domande del 2021 (sospese per insufficienza di budget), l’Istituto procederà all’istruttoria e alla liquidazione delle nuove domande.
Le risorse sono attribuite alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in ragione della popolazione femminile, di età compresa tra 18 e 67 anni, residente nei comuni di ciascuna regione al 1° gennaio 2021.

POPOLAZIONE FEMMINILE AL 1° GENNAIO 2021 (ETÀ COMPRESA 18-67 ANNI)

Regioni

Popolazione Femminile

Percentuale regionale popolazione femminile (Pop fem. reg/Pop fem tot)

Quota regionale stanziamento

Abruzzo 411.608 2,15% 193.943
Basilicata 177.039 0,93% 83.418
Calabria 608.835 3,19% 286.873
Campania 1.875.856 9,82% 883.874
Emilia-Romagna 1.416.590 7,42% 667.475
Friuli-Venezia Giulia 373.960 1,96% 176.204
Lazio 1.894.108 9,92% 892.474
Liguria 470.283 2,46% 221.590
Lombardia 3.184.736 16,67% 1.500.597
Marche 474.615 2,48% 223.631
Molise 93.744 0,49% 44.171
Piemonte 1.345.715 7,05% 634.080
Provincia Autonoma Bolzano / Bozen 170.469 0,89% 80.322
Provincia Autonoma Trento 172.843 0,90% 81.441
Puglia 1.286.160 6,73% 606.018
Sardegna 518.945 2,72% 244.519
Sicilia 1.580.729 8,28% 744.814
Toscana 1.173.779 6,15% 553.066
Umbria 274.521 1,44% 129.350
Valle d’Aosta / Vallèe d’Aoste 39.594 0,21% 18.656
Veneto 1.556.684 8,15% 733.485
Totale 19.100.813 100% 9.000.000

Il “Reddito di libertà” è stabilito nella misura massima di 400,00 Euro pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità.
Il beneficio è riconosciuto, su istanza di parte, alle donne che hanno subito violenza e si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità o in condizione di povertà, al fine di favorirne l’indipendenza economica, la cui condizione di bisogno straordinaria o urgente è dichiarata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale.
Non può essere accolta più di un’istanza riferita alla donna vittima di violenza e presentata nella medesima regione o in altra regione.
La domanda va presentata all’INPS sulla base del modello predisposto di un’autocertificazione dell’interessata, allegando:
– la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso;
– la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento, che ne attesti lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.