Regime Impatriati: per la proroga serve il versamento per intero

Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. In tal caso, non è possibile fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni (Agenzia Entrate – risposta 18 luglio 2022 n. 383).

L’art. 5, co. 1, lett. c), del decreto “Crescita”, ha inserito nell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015, il comma 3-bis, ai sensi del quale le disposizioni relative al regime speciale per lavoratori impatriati si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. La proroga è prevista anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

Successivamente, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto che i cittadini che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime degli impatriati, possono optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, prot. n. 60353, sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione. In particolare, il provvedimento prevede che i soggetti per i quali il primo periodo di fruizione dell’agevolazione si è concluso il 31 dicembre 2020, effettuano il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo. Pertanto, i soggetti, come quello del caso di specie, che terminavano il primo periodo di fruizione del regime agevolativo il 31 dicembre 2020, avrebbero dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.

Tanto premesso, laddove il versamento degli importi dovuti sia omesso o carente, il mancato adempimento preclude l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.

Resta però salva la possibilità di recuperare quanto versato ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 546/1992.

Fondo straordinario per il sostegno ETS: termini e modalità per le istanze

Fissati i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di contributo a valere sul Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 12 luglio 2022, n. 134).

L’articolo 13 – quaterdecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe.
L’articolo 14, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2021, n. 69, ha incrementato il sopra citato Fondo di 100 milioni di euro per l’anno 2021.
L’articolo 1-quater del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ha incrementato la dotazione del Fondo in questione di 60 milioni di euro per l’anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati al riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato e che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, ancorché svolte da enti pubblici.
In attuazione delle sopracitate previsioni normative, è stato adottato Decreto Interministeriale 10 gennaio 2022, recante l’attuazione dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, per i criteri di ripartizione dell’importo di 20 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
I soggetti individuati dall’art. 1 quater del D.L. 73 del 25 maggio 2021 affinché possano ricevere il contributo a fondo perduto previsto, devono possedere i seguenti requisiti:
– essere titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel territorio dello Stato;
– avere svolto prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno, semi-residenziale e residenziale, in favore di anziani non autosufficienti o disabili, nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, corrispondente alla durata dello stato emergenziale da Covid19;
– essere titolari di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa regionale e provinciale di riferimento.
Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica predisposta dalla Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione e denominata “Ristori Enti Terzo Settore – art. 1-quater del D.L. n. 73/2021” disponibile all’indirizzo istituzionale servizi.lavoro.gov.it a partire dalle ore 10.00 del 18 luglio 2022 fino alle ore 18.00 del 24 agosto 2022.
È ammessa da parte di ciascun ente la presentazione di una sola istanza di contributo.

Procedura online Ebipro per il rimborso dei libri scolastici

L’Ente Bilaterale degli Studi Professionali (EBIPRO), da settembre 2022 rimborsa l’acquisto dei libri di testo dell’anno scolastico 2022/2023.

Nei limiti delle risorse stanziate, E.BI.PRO rimborsa parte delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici (anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria (di primo e secondo grado).
Le richieste di rimborso relative all’anno scolastico 2022/2023 possono essere inoltrate dal 1 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 dai dipendenti iscritti di studi/aziende in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.) e con un’anzianità contributiva di almeno 6 mesi al momento della richiesta.
Può essere richiesto il rimborso delle spese sostenute per più figli, mentre, in caso di genitori iscritti entrambi all’Ente la domanda per il medesimo figlio potrà essere presentata solo da un genitore. Il rimborso è pari all’80% delle spese sostenute fino ad un importo massimo erogabile di 200 euro per richiesta e ciascun dipendente iscritto non può presentare più di una richiesta per anno scolastico. La domanda deve essere presentata dal dipendente iscritto con le proprie credenziali tramite procedura online.

Le nuove retribuzioni per gli operai agricoli di Perugia

Si riportano le tabelle retributive in vigore dall’1/6/2022 per gli operai agricoli e florovivaisti della provinca di Perugia con l’aumento previsto dal CCNL del 24 maggio 2022

Tabelle per gli Operai Agricoli della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/7/2006 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.742,96       1.742,96 12,78
O.T.D. Orario 10,31 3,14 13,45 0,89 14,34  
1.a O.T.I. Mensile 1.675,32       1.675,32 12,78
O.T.D. Orario 9,91 3,02 12,93 0,86 13,79  
O.T.I. Mensile 1.614,73       1.614,73 12,50
O.T.D. Orario 9,55 2,91 12,46 0,82 13,28  
O.T.I. Mensile 1.562,60       1.562,60 11,93
2.a O.T.D. Orario 9,25 2,81 12,06 0,80 12,86  
O.T.I. Mensile 1.483,69       1.483,69 11,36
O.T.D. Orario 8,78 2,67 11,45 0,76 12,21  
O.T.I. Mensile 1.356,87       1.356,87 9,89
O.T.D. Orario 8,03 2,44 10,47 0,69 11,16  
3.a O.T.D. Orario 6,26 1,91 8,17 0,54 8,71  
O.T.D. Orario 5,74 1,75 7,49 0,49 7,98  

Tabelle per gli Operai Florovivaisti della Provincia di Perugia dall’1/6/2022, in applicazione del CCNL 23/5/2022)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

Area

Livelli

Operai a Tempo Indeterminato e Determinato

Salario

Salario Contrattuale

Terzo Elemento (30,44%) su (1)

Totale

Importo TFR (8,63%) su (1)

Totale Lordo Complessivo

Valore scatto di anzianità dal 1/2/1983 (in cifra fissa)

O.T.I. Mensile 1.690,81       1.690,81 12,78
1.a O.T.D. Orario 10,00 3,05 13,05 0,86 13,91  
O.T.I. Mensile 1.628,83       1.628,83 12,50
O.T.D. Orario 9,64 2,93 12,57 0,83 13,40  
O.T.I. Mensile 1.578,18       1.578,18 11,93
O.T.D. Orario 9,34 2,84 12,18 0,81 12,99  
2.a O.T.I. Mensile 1.497,78       1.497,78 11,36
O.T.D. Orario 8,86 2,70 11,56 0,76 12,33  
3.a O.T.I. Mensile 1.366,74       1.366,74 9,89
O.T.D. Orario 8,09 2,46 10,55 0,70 11,25  

Tessile-Industria: versamento della quota di sottoscrizione contrattuale

Le aziende tessili che hanno effettuato la trattenuta della quota di sottoscrizione contrattuale dalle Organizzazioni sindacali a carico dei lavoratori non iscritti al CCNL Tessile-Abbigliamento-Moda devono provvedere al versamento entro il 31 luglio

Entro il 31/7/2022, l’Azienda dovrà versare le trattenute sul seguente c/c: n. IBAN IT13U0832703211000000004904 presso BANCA di Credito Cooperativo di Roma – ag. 7, intestato a Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil, a mezzo di bonifico bancario ordinario, specificando la denominazione dell’azienda versante ed il luogo in cui essa svolge la sua attività.
Entro il 30/9/2022, le Direzioni aziendali comunicheranno alle R.S.U., o in mancanza alle Organizzazioni Sindacali territoriali di Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec- Uil, esclusivamente l’ammontare complessivo trattenuto (allegando fotocopia della ricevuta del versamento delle quote di sottoscrizione effettuato tramite bonifico bancario) unitamente al numero complessivo degli aderenti alla sottoscrizione e al numero dei dipendenti in forza.
I dati e la documentazione relativa alla sottoscrizione saranno conservati dall’Azienda fino al giorno 31/12/2022 e successivamente potranno essere distrutti. Le Organizzazioni Sindacali provinciali FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL potranno richiedere, entro il 31/12/2022, alle Direzioni aziendali un atto notarile che, salvaguardando la segretezza dei nominativi dei lavoratori, attesti esclusivamente il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.