Credito d’imposta non energivore e riaddebito dei costi

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di Credito d’imposta per imprese non energivore fornendo chiarimenti sul Riaddebito dei costi sostenuti per l’energia (Agenzia delle entrate, risposta 23 giugno 2023, n. 358).

Nel caso trattato la società istante ha chiesto chiarimenti all’Agenzia in ordine alla spettanza del credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura risulta in capo al concessionario dell’infrastruttura, la quale ha riaddebitato, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio.

 

Preliminarmente l’Agenzia ricapitola i provvedimenti con i quali sono state introdotte misure agevolative per contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina:

  • Decreto Sostegni-ter

  • Decreto Energia

  • Decreto Ucraina

  • Decreto Aiuti-­bis

  • Decreto  Aiuti-­ter

  • Decreto Aiuti-quater

  • Legge di bilancio 2023

  • Decreto Bollette

Riguardo al caso in esame, l’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 3, del D.L. n. 115/2022, il quale dispone che alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022. Acquisto che deve essere comprovato mediante le relative fatture, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

 

L’Agenzia prosegue affermando che nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d’imposta maturati possono essere fruiti dall’impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo a essa un effettivo onere economico connesso dell’incremento del costo dell’energia elettrica.

 

Nel caso di specie, dunque, l’Agenzia afferma che il riaddebito avviene in modo analitico, isolando dall’importo indicato dal fornitore di energia elettrica i costi riferibili ai consumi dell’impresa, considerando esclusivamente i POD relativi all’attività svolta, senza l’applicazione di mark-up in favore del concessionario dell’infrastruttura. Sussiste, quindi, una correlazione diretta tra l’incremento del costo dell’energia sostenuto dall’intestatario dell’utenza e l’incremento del costo attribuito all’istante, tale da individuare in quest’ultimo il soggetto su cui grava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l’energia elettrica e al quale, quindi, spetta il credito d’imposta in questione.

CCNL Riscossione Tributi: erogazione del Premio aziendale con la mensilità di giugno

Per l’anno corrente verrà erogato il Premio aziendale ai dipendenti, in forza al 1° gennaio 2023, delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione

In virtù dell’accordo siglato il 28 luglio 2022 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e la Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, ai dipendenti delle Aree professionali ed ai Quadri direttivi dell’Ente Pubblico Economico Agenzia delle Entrate Riscossione, in forza al 1° gennaio 2023, verrà erogato il Premio Aziendale per l’anno corrente.
Il premio è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, compresa la previdenza complementare e il TFR, e non rientra nel computo di nessuno dei sopracitati istituti. Gli importi relativi al premio aziendale sono riportati nella successiva tabella.

Livelli Agenzia delle Entrate-Riscossione
QD4 4.040,00
QD3 3.422,00
QD2 3.050,00
QD1 2.870,00
3A4L 2.520,00
3A3L 2.345,00
3A2L 2.215,00
3A1L 2.100,00
2A3L 1.970,00
2A2L 1.895,00
2A1L 1.845,00
Livello Unico 1.720,00

 

CCNL Legno e Arredo – Industria: sottoscritta l’ipotesi

Previsti un aumento sulle retribuzioni di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 per il quinto livello e un importo di 600,00 euro a titolo di una tantum per tutti in due tranche

Il 20 giugno è stata sottoscritta tra Federlegno Arredo, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi e forestali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Al momento, le parti,  vista la situazione economica che ha comportato un incremento dei costi dei beni di prima necessità e delle materie prime, hanno stabilito di rinnovare gli istituti di natura economica e di non intervenire sulla parte normativa, destinando le le risorse disponibili al sostegno dei lavoratori.
Innanzitutto viene stabilito un incremento salariale a partire dal 1°luglio di 102,20 euro per il primo livello e di 143,08 euro per il quinto livello. 
Viene, altresì, confermata la possibilità di ulteriori aumenti a gennaio 2024, a seguito di verifica dell’inflazione con Ipca non depurato, calcolato sul valore punto (paga base, contingenza, ex edr e 3 aumenti periodici di anzianità).
Inoltre, viene attribuita ai lavoratori in forza alle date di erogazione una somma a titolo di Una Tantum omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti ed esclusa dalla base di calcolo del TFR, del valore di  600,00 euro lordi, a copertura del periodo dal 1°gennaio 2023 al 30 giugno 2023. 
La suddetta somma verrà erogata in due tranche, rispettivamente di 300,00 euro lordi, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2023 e la seconda con la retribuzione del mese di marzo 2024.
Gli importi saranno riparametrati in caso di lavoratori part- time, sulla base dell’orario effettivo in essere e in caso di lavoratori assunti dal 1°gennaio al 30 giugno 2023, sulla base dei mesi effettivamente lavorati e retribuiti (assunti fino al giorno 15 del mese dovuta al 100%, assunti dal giorno 16 non dovuta).
Di seguito gli importi.

Livello Categorie Minimi dal 1°luglio2023
12° AD3 (Quadri) 2.872,45 euro
11° AD2 2.818,22 euro
10° AD1  2.704,78 euro
AC5 2.592,29 euro
AC4 2.423,62 euro
AC3/AC2/AS4 2.254,82 euro
AS3 2.170,96 euro
AC1/AS2 2.084,81 euro 
AE4/AS1 2.017,57 euro 
AE3 1.933,34 euro 
AE2 1.848,59 euro
AE1 1.635,92 euro

 

Lavoratori agricoli, stabilite le retribuzioni 2023 ai fini contributivi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha determinato i salari medi giornalieri con un apposito decreto direttoriale (D.M. 21 giugno 2023).

Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce le retribuzioni medie giornaliere per il 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari è stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale. I valori in oggetto vengono così determinati ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per le singole province, nelle misure fissate per la categoria dei lavoratori agricoli a tempo determinato, nella tabella allegata al citato decreto.

In particolare, per il calcolo dei contributi e della misura delle pensioni per gli iscritti alla gestione di cui all’articolo 28, Legge  n. 88/1989 il reddito medio convenzionale giornaliero per l’anno 2022, per ciascuna fascia di reddito agrario (tabella allegata alla Legge n. 233/1990) è determinato nella misura di 61,98 euro.

Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per il 2023, è parificato a quello determinato, per lo stesso anno, nella già citata tabella allegata al decreto per la categoria dei salariati fissi. Nel caso in cui siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata. 

Ammortizzatore sociale unico: dall’INPS le istruzioni operative e contabili

L’INPS istituisce i codici evento in relazione al nuovo ammortizzatore sociale unico e fornisce le istruzioni relative alle modalità di esposizione degli stessi nei flussi di denuncia per le diverse gestioni previdenziali (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2325).

Nell’ambito degli interventi urgenti messi in campo per fronteggiare i gravi eventi alluvionali verificatisi in alcune Regioni del paese a partire dal 1° maggio 2023, si colloca anche il nuovo “ammortizzatore sociale unico” introdotto dal Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023, art. 7) a sostegno di  datori di lavoro e lavoratori dipendenti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici.

 

La nuova misura di sostegno al reddito è correlata da contribuzione figurativa utile ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico, contribuzione figurativa che sarà accreditata secondo le regole dettate in materia di integrazioni salariali all’esito della verifica della congruenza dei dati trasmessi in fase di pagamento della relativa misura a sostegno.

 

Nel messaggio in oggetto, l’INPS indica le modalità di esposizione nei flussi di denuncia dei nuovi codici evento istituiti per consentire la corretta alimentazione del conto assicurativo del lavoratore con la predetta contribuzione figurativa in corrispondenza delle giornate indennizzate con l’ammortizzatore sociale unico.

 

I datori di lavoro con dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali, ai fini della compilazione delle denunce individuali, dovranno valorizzare la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “AUA”, avente il significato di “Ammortizzatore Unico Alluvionati”, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati con le consuete modalità.

 

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento dovranno essere fornite le informazioni utili a delineare la tipologia e la durata dell’evento nonché a ricostruire correttamente l’estratto conto, ovvero:

 

–    Elemento <Lavorato> = N;

 

–    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1 o 2 (in caso di integrazione a carico del datore di lavoro);

 

–    Elemento <CodiceEventoGiorn> = AUA.

 

Il valore da indicare nell’elemento <DiffAccredito> deve essere determinato sulla base della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate di lavoro non prestate, comprensiva dei ratei relativi alle competenze ultra-mensili.

 

Riguardo ai datori di lavoro che assumono manodopera agricola (sia a tempo determinato, sia a tempo indeterminato) e che operano nel flusso UNIEMENSPosAgri, gli stessi dovranno indicare in <DenunciaAgriIndividuale>/<DatiAgriRetribuzione> le giornate di sospensione connesse agli eventi alluvionali in discorso valorizzando, tra l’altro, i seguenti codici di nuova istituzione:

 

codice “J”, avente il significato di “Evento figurativo atipico” (in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione>);

 

codice “AL”, avente il significato di “Sospensione lavorativa ex ammortizzatore unico alluvionati art. 7 DL n. 61/2023” (in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio>).

 

Inoltre, dovrà essere indicato il periodo di sospensione, il numero complessivo di giornate di sospensione e la retribuzione relativa al periodo di sospensione calcolata ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Infine, vengono date le indicazioni per i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica (flusso UNIEMENSListaPosPA) e le istruzioni contabili.