CCNL Turismo-Catene alberghiere: ancora riflessioni sul rinnovo contrattuale

Welfare contrattuale, relazioni sindacali, bilateralità, internalizzazione dei servizi ed articolato contrattuale tra le principali tematiche dibattute

Lo scorso 19 giugno è proseguita la trattativa di approfondimento tecnico con Aica-Federturismo Confindustria per il rinnovo del CCNL Turismo-Catene alberghiere.
Le Parti hanno ulteriormente esaminato le tematiche relative alle terziarizzazioni ed altresì un possibile percorso avente lo scopo di favorire processi di internalizzazione di servizi già esternalizzati in precedenza dalle aziende. A tal proposito, Filcams, Fisascat e Uiltucs hanno pensato di presentare una proposta unitaria che modifichi l’art. 61-terziarizzazioni e un nuovo testo per l’introduzione di un apposito articolo per la reinternalizzazione dei servizi.
Durante il confronto, le Parti Datoriali hanno altresì suggerito delle modifiche circa la governance del settore, con particolare riferimento alla sfera di applicazione contrattuale, alle relazioni sindacali e alla bilateralità.
Riguardo il welfare contrattuale è stato esposta dai datori di lavoro, l’idea di voler modificare l’articolato contrattuale alla luce degli aggiornamenti in materia fiscale avvenuti nel tempo quali, ad esempio, buoni vacanza ed alloggio.
Circa le relazioni sindacali sono state proposte ipotesi concernenti la contrattazione di secondo livello (ad esempio il premio di risultato).
A tal proposito, le OO.SS. si sono riservate di voler approfondire la suddetta tematica con lo scopo di arrivare alla stesura di una proposta unitaria di quanto trattato.
Ed inoltre, le Parti Datoriali hanno evidenziato la necessità di lavorare ad una possibile soluzione sulla bilateralità e sulla sua articolazione territoriale, favorendo una ripartizione ragionata delle risorse da utilizzare.
Queste tematiche, a seguito delle riflessioni che Filcams, Fisascat e Uiltucs vorranno effettuare, saranno oggetto anche del prossimo incontro previsto per il 12 luglio, in occasione del quale, verrà affrontata anche la tematica dei diritti individuali.

Violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti: ravvedimento speciale inapplicabile

L’Agenzia delle entrate ha fornito nuovi chiarimenti in merito all’applicabilità del ravvedimento speciale in ipotesi particolari quali le violazioni in tema di imposta sugli intrattenimenti (Agenzia delle entrate, risoluzione 19 giugno 2023, n. 28).

Tra le altre misure della “tregua fiscale” figura anche la peculiare forma di ravvedimento ”speciale’‘, prevista dall’articolo 1, commi da 174 a 178.

Riguardo a tale istituto, l’Agenzia ricorda i chiarimenti forniti con le circolari n. 2/2023 e n. 6/2023 e il D.L. n. 34/2023 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2023, dal quale in particolare risulta:

 

– da un lato, confermato quanto già indicato in via di prassi, ossia che sono escluse dall’istituto in esame le violazioni definibili con la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articolo 1, commi da 153 a 159, della Legge n. 197/ 2022) e con la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173 del medesimo articolo);

– dall’altro, meglio delineato l’ambito applicativo che ora non concerne più le sole violazioni ”sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali ”prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione, ma tutte quelle che possono costituire oggetto di ravvedimento ex articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e che riguardano tributi/imposte con una dichiarazione di riferimento, regolarmente presentata, per il periodo d’imposta in cui sono state commesse. 

 

Restano quindi esclusi dalla possibilità di essere definiti con il ravvedimento speciale tributi/imposte, quali quella di registro o sugli intrattenimenti (”ISI”), privi di una dichiarazione validamente presentata, perché omessa o non prevista dalle norme di riferimento, rispetto ai quali resta, comunque, la possibilità di avvalersi del ravvedimento ordinario, in base all’articolo 13 del  D.Lgs. n. 472/1997.

 

Con specifico riguardo alle attività di intrattenimento e al regime IVA ad esse applicabile, in base alla previsione dell’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, risulta:

– l’applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;

– la forfetizzazione della detrazione;

– l’esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;

– l’obbligo di adozione della contabilità separata, ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, per le attività diverse da quelle di intrattenimento;

– il versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. 

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. n. 544/1999 i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario sono obbligati ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa. Tali soggetti certificano, invece, mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.

L’articolo 74, sesto comma, esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario, da cui deriva limitatamente alle predette operazioni:

  •  la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;

  •  la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;

  •  l’osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.

L’Agenzia chiarisce, dunque, che la disciplina del regime forfetario IVA dettata dall’articolo 74, sesto comma, costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari.

 

Pertanto, in merito al caso di specie, rilevato che, per gli anni dal 2017 al 2019, l’istante ha presentato la relativa dichiarazione IVA, in riferimento a tale imposta e alle connesse violazioni, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 1, commi 174 e ss. della Legge n. 197/2022, non può negarsi l’accesso all’istituto del ravvedimento speciale dallo stesso disciplinato.

 

CCNL Anas: siglato l’accordo sulla riorganizzazione delle sale operative

A partire dal 1° gennaio 2024 previsto il riassetto organizzativo delle sale operative e l’introduzione della figura di Specialista di sala operativa

Il 15 giugno è stato sottoscritto tra Anas e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilpa, Ugli Viabilità e Logistica, Sada Fast Confsal, Snala Cisal il  verbale di incontro sul riassetto organizzativo delle Sale Operative Compartimentali (SOC) e sulle attività attribuite alle stesse.
Con l’accordo del 14 novembre 2012 le Parti avevano già definito l’assetto delle strutture delle Sale Operative Comportamentali e previsto in funzione del carico di lavoro svolto da ciascuna sala, in relazione alle esigenze della rete stradale territoriale, alternativamente turnazioni in H24, con articolazioni orarie 7 giorni su 7 e turnazioni in H12, 6 giorni su 7.
Al fine di assicurare il presidio del territorio e la massima assistenza all’utenza si è ritenuto  di avviare un processo di ottimizzazione dell’assetto organizzativo delle stesse, anche alla luce del percorso di aggiornamento e miglioramento tecnologico che negli ultimi anni ha caratterizzato, attraverso il potenziamento degli organici, l’utilizzo delle nuove tecnologie implementate e la razionalizzazione dei processi assicurando un miglioramento dei servizi.
A partire dal 1° gennaio 2024, le Sale Operative Territoriali (SOT) sostituiranno le attuali SOC prevedendone anche un incremento della dotazione tecnologica con particolare riferimento al Road Management Tools (RMT), ovvero al sistema in uso presso tutte le sale ed attraverso il quale vengono gestite tutte le attività connesse alla circolazione stradale ed alla gestione degli eventi.
Pertanto, il progetto prevede, relativamente all’assetto organizzativo:
– una Sala operativa nazionale, nella sede della Direzione generale;
– una sala operativa territoriale con turnazione in h.24, per ciascuna delle 16 Sedi territoriali;
– l’integrazione di un ulteriore sala operativa, con turnazione in h.12, nelle sedi territoriali che gestiscono una rete particolarmente estesa e complessa, allocate a Catania e Catanzaro;
– la confluenza delle sale operative allocate nelle regioni aggregate, nelle rispettive sedi territoriali, e precisamente Campobasso a L’Aquila, Aosta a Torino, Venezia a Trieste, nonché Milano a Bellano.
Relativamente all’organizzazione del personale, invece:
–  è stata confermata la figura del Responsabile della sala operativa, inquadrato in posizione economica ed organizzativa A;
–  è stata introdotta la figura di Specialista di sala operativa, in posizione economica ed organizzativa B;
– vi saranno un responsabile e 15 specialisti per la Sala nazionale;
– vi saranno un responsabile e 12 specialisti per le sale operative in h.24;
– vi saranno un responsabile e 6 specialisti per le rimanenti sale in h.12.
L’accordo è volto ad assicurare tutte le necessarie tutele, al personale che sarà ricollocato, nell’ambito delle sale disponibili, e successivamente nella sede di appartenenza, a seguito della confluenza delle sale di riferimento e sono previsti adeguati percorsi di riqualificazione professionale, in relazione alle competenze possedute e all’esperienza maturata.
Fissata al prossimo 13 luglio un incontro per discutere l’erogazione del premio di risultato. 

TFS telematici, le precisazioni dell’INPS

L’Istituto fornisce chiarimenti sulle riliquidazioni del Trattamento di fine servizio attraverso il canale on line (INPS, messaggio 21 giugno 2023, n. 2296).

A seguito delle richieste pervenute da parte di alcune amministrazioni ed enti datori di lavoro, l’INPS ha fornito chiarimenti in relazione alla corretta modalità da seguire nelle lavorazioni dei TFS telematici, in caso di variazione dei dati giuridici ed economici relativi a una pratica TFS in precedenza trasmessa, sia in modalità cartacea, sia telematica, alla struttura territoriale di competenza.  

In effetti, effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni successive dei dati presenti in posizione assicurativa, sull’“Ultimo miglio TFS” e sulla “Comunicazione di Cessazione TFS” potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione del trattamento.

In via generale, l’amministrazione/ente datore di lavoro può inoltrare un modello telematico di “Riliquidazione” solo nel caso in cui la pratica TFS di prima liquidazione, sia essa cartacea o telematica, sia nello stato “in pagamento” o in quello “pagata”. Tuttavia, la modalità operativa da seguire è diversa a seconda che la pratica di prima liquidazione di TFS sia cartacea o telematica.

L’INPS spiega che se la prima liquidazione di TFS è cartacea, l’amministrazione/ente può inoltrare una riliquidazione della citata prestazione in modalità telematica impostando il flag su “Riliquidazione”. A tale fine, l’amministrazione/ente deve necessariamente inserire, in “Nuova Passweb”, l’“Ultimo Miglio TFS”, certificarlo e proseguire con l’inserimento dei dati specifici relativi alla “Comunicazione di Cessazione TFS”.

Nel caso in cui invece, la prima liquidazione del trattamento di fine servizio sia telematica, l’amministrazione/ente deve operare diversamente in base alla tipologia di variazione che deve essere effettuata. Se si deve comunicare variazioni dei dati giuridici e/o economici che riguardano solo l’“Ultimo Miglio TFS”, si dovrà esclusivamente inviare tramite “Nuova Passweb” una nuova certificazione di “Ultimo Miglio TFS”, variando i dati precedentemente inseriti e comunicati. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica di TFS. La segnalazione di “risveglio” viene presa in carico e acquisita automaticamente dal gestionale SIN TFS, che riporta in istruttoria la pratica “risvegliata” o eventualmente “impianta” una riliquidazione se la pratica in questione sia stata già pagata.  

Se, invece, alla base della riliquidazione non vi è una variazione economica e/o giuridica, ma l’amministrazione/ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori informazioni che riguardando solo i dati specifici della “Comunicazione di Cessazione TFS” (riscatti non presenti in banca dati, periodi di servizio presso enti in convenzione/soppressi, periodi di mobilità, benefici di legge), il soggetto datoriale deve unicamente inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

Il TFS non in pagamento

Diverso è il caso in cui la prima liquidazione cartacea e telematica non sia in pagamento. In questa ipotesi, infatti, la procedura non consente all’amministratore/ente l’inoltro di un modello telematico di riliquidazione fino a quando la prima pratica non sia stata pagata o posta in pagamento. Pertanto, se sono intercorse delle variazioni economico/giuridiche che riguardando solamente i dati dell’“Ultimo Miglio TFS”, l’amministrazione/ente deve esclusivamente aggiornare le informazioni relative all’“Ultimo Miglio TFS” precedentemente inserito e certificato. Tali variazioni generano un “risveglio” della pratica TFS in lavorazione che l’operatore INPS prenderà in carico nella fase di istruttoria; in questo caso non deve essere quindi inviato un nuovo modello di prima liquidazione.

Invece, per comunicare la variazione dei soli dati specifici presenti nel modello telematico, l’amministratore/ente dovrà inviare una nuova “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo prima liquidazione, in sostituzione della precedente, consentendo in questo modo agli operatori INPS di aggiornare i dati direttamente in occasione del primo pagamento. 

Infine, l’Istituto ricorda alle amministrazioni/enti la necessità di verificare puntualmente lo stato di lavorazione delle precedenti pratiche telematiche, consultando lo stato di lavorazione della pratica TFS nell’apposita sezione “Modelli inoltrati”, inserendo il codice fiscale dell’iscritto o, in alternativa, in “Nuova Passweb” nella funzione “Collegamenti”, selezionando “Consultazione Pratica – Fascicolo”. L’INPS precisa, inoltre, che le pratiche TFS telematiche possono essere “risvegliate” tramite le variazioni dei soli dati giuridici presenti in Posizione Assicurativa, senza la necessità di variare l’“Ultimo Miglio TFS” e/o di inviare un nuovo modello di “Comunicazione di Cessazione TFS” di tipo “Riliquidazione”.

CCNL Cooperative sociali: la trattativa si concentra sulla sanità

L’incontro si è focalizzato sulla Sanità e la figura dell’Oss

Le Centrali Cooperative e le sigle sindacali Fp-Cgil, Cisl-Fp, Cisl-Fisascat, Uil-Fpl e Uiltucs si sono riunite per proseguire la trattativa sul rinnovo del CCNL Cooperative sociali. Il contratto riguarda le cooperative sociali che operano nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo e delle imprese sociali che svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto di cui sopra, e attività e servizi educativi per l’infanzia che hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale e l’inserimento o reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate o in condizioni di emarginazione, volte ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali persone al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari; ed eseguono attività diverse di tipo artigianale, industriale, agricolo, commerciale e di servizi, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. L’incontro si è focalizzato sul lavoro eseguito dalla Commissione Tecnica sulla Sanità. Le OO.SS. si sono soffermate sull’importanza di giungere nel più breve tempo possibile ad una rivisitazione dei trattamenti economici, ribadendo l’importanza, in ambito sanitario, della figura dell’Oss, invitando le Centrali Cooperative a rivedere l’attuale declaratoria. Il prossimo incontro con la delegazione trattante è per il 27 luglio.