Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni per le aree di crisi industriale

Il MIMIT ha reso noti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla Legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali, fornendo nuove indicazioni di dettaglio per l’accesso alle agevolazioni, la presentazione delle domande e l’attuazione degli interventi (Ministero delle imprese e del made in Italy, circolare 5 settembre 2025, n. 2006).

La circolare MIMIT sostituisce la precedente circolare 16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii. e fornisce ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili, alle modalità e ai termini di presentazione delle domande, ai criteri e all’iter di valutazione, alle soglie e ai punteggi minimi per l’accesso alle agevolazioni. Definisce inoltre le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, e l’elenco degli oneri informativi per le imprese.

 

Le disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente al 5 settembre 2025 (data di adozione della circolare).

 

Sono ammissibili le imprese costituite in forma di società di capitali (incluse cooperative e consortili) che, alla data di presentazione della domanda, possiedano i seguenti requisiti:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese (o analogo registro per non residenti, con obbligo di sede in Italia al momento della prima erogazione);
  • in pieno esercizio dei diritti civili, non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • non destinatarie di aiuti illegali o incompatibili non rimborsati;
  • in regola con normative edilizie, urbanistiche, del lavoro, prevenzione infortuni, ambiente e obblighi contributivi;
  • aver restituito agevolazioni revocate dal Ministero;
  • non essere imprese in difficoltà secondo il Regolamento GBER;
  • non aver delocalizzato nei due anni precedenti l’unità produttiva oggetto dell’investimento e non impegnarsi a farlo nei due anni successivi al completamento, se gli aiuti sono concessi ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento GBER.

Sono ammesse anche le reti di imprese tramite contratto di rete, a condizione che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente, finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. Il contratto deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, prevedere la suddivisione di competenze, costi e spese, la responsabilità solidale e la nomina di un organo comune mandatario. Il numero di imprese deve essere tra tre e sei.

Ogni impresa può partecipare a un solo contratto di rete richiedente l’agevolazione.

 

Sono escluse le imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati per reati specifici, o nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva o altre cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal Decreto i programmi di investimento produttivo e i programmi di investimento per la tutela ambientale. A completamento dei programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 40% del totale degli investimenti ammissibili dei predetti programmi, i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, per un ammontare non superiore al 20% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale e, limitatamente ai programmi di investimento produttivi e ai programmi di investimento per la tutela ambientale con spese di investimento di importo superiore a 5 milioni di euro, progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

 

I programmi di investimento produttivo devono essere diretti a:
– realizzazione di nuove unità produttive innovative;
– ampliamento o riqualificazione di unità esistenti tramite diversificazione o cambiamento fondamentale del processo;
– acquisizione di attivi di uno stabilimento.

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere volti a:
– tutela dell’ambiente e riduzione/eliminazione delle emissioni di gas serra;
– misure di efficienza energetica;
– promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, idrogeno rinnovabile e cogenerazione ad alto rendimento.
– riparazione di danni ambientali, ripristino di habitat, protezione della biodiversità, soluzioni basate sulla natura per l’adattamento climatico;
– efficienza nell’uso delle risorse e transizione verso un’economia circolare. Alcuni investimenti per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili non possono costituire programmi autonomi.

 

I progetti complementari (innovazione, formazione, ricerca e sviluppo) hanno specifici divieti e limitazioni derivanti dal Regolamento GBER.

Per le grandi imprese, i progetti di innovazione richiedono una collaborazione effettiva con PMI, con le PMI che sostengono almeno il 30% dei costi.

I progetti di formazione devono essere coerenti con il programma d’investimento e quello occupazionale.

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzati alla realizzazione o miglioramento di prodotti, processi o servizi e strettamente connessi al programma principale.

 

Tutti i programmi devono essere ultimati entro 36 mesi dalla stipula dei contratti di finanziamento, con possibilità di proroga di 12 mesi.

Le attività economiche ammissibili includono estrazione di minerali, attività manifatturiere, produzione di energia (con limitazioni), servizi alle imprese e attività turistiche.

 

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

 

  • riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle Aree di crisi;
  • prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.000.000,00 di euro  (o 400.000,00 euro per i contratti di rete);
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni (non sono ammessi investimenti di mera sostituzione).;
  • prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, caratterizzato da un incremento degli addetti. Priorità nell’assunzione per lavoratori residenti nell’area di crisi, percettori di CIG o disoccupati.

Per i programmi di investimento produttivo sono ammissibili spese relative all’acquisto e realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali, tra cui:
– suolo aziendale e sue sistemazioni (limite del 10% dell’investimento agevolabile);
– opere murarie e assimilate e infrastrutture (limite del 70% per attività turistiche o gestione di porti turistici, 40% per altre attività);
– macchinari, impianti e attrezzature (incluse spese per impianti di energia rinnovabile o cogenerazione per autoconsumo, fino al 30% dell’investimento complessivo);
– programmi informatici e servizi TIC;
– immobilizzazioni immateriali (per grandi imprese, fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile se costituiscono da sole un programma organico);
– beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale “Transizione 4.0”.

 

Per le sole PMI sono ammissibili anche le spese per consulenze connesse al programma di investimento produttivo, fino al 5% dell’importo complessivo ammissibile.
Le spese non ammesse includono beni acquisiti tramite locazione finanziaria/leasing, spese effettuate tramite “contratto chiavi in mano”, commesse interne, macchinari usati (salvo acquisizione stabilimento), spese di funzionamento, spese notarili, scorte, imposte e tasse (salvo IVA irrecuperabile).

Le spese devono essere di importo non inferiore a 500 euro.

I beni agevolati devono essere mantenuti nell’Area di crisi per almeno 5 anni (o 3 anni per PMI). I pagamenti devono avvenire tramite un conto corrente bancario dedicato.
Per i progetti complementari, le spese ammissibili includono costi di personale, strumenti e attrezzature, ricerca contrattuale, servizi di consulenza, spese generali e materiali.

 

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, eventuale contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato.

Il finanziamento agevolato non può essere inferiore al 20% degli investimenti ammissibili, ha una durata massima di 10 anni più un preammortamento massimo di 3 anni, con un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti e dell’eventuale contributo diretto alla spesa non può superare il 75% degli investimenti e delle spese ammissibili. Per finanziamenti agevolati di importo pari o superiore a 10 milioni di euro sono richieste garanzie reali (ipoteca di primo grado, privilegio speciale) o fideiussione bancaria/polizza fideiussoria. Le imprese beneficiarie devono garantire una copertura finanziaria del 25% con risorse proprie o finanziamento esterno privato.

 

Le domande sono esaminate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione. Ciascuna domanda deve riferirsi a un solo programma di investimento. È possibile presentare domande congiunte per reti di imprese o progetti complementari specifici.

Le domande vanno compilate elettronicamente tramite il sito Invitalia.it, firmate digitalmente e corredate dalla documentazione richiesta, inclusi il piano d’impresa e una relazione tecnica asseverata.

La relazione tecnica asseverata deve attestare la conformità edilizia e urbanistica, la coerenza della capacità produttiva, la congruità dei costi e la coerenza dei tempi. È richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti e la dimensione d’impresa.

 

All’esito positivo dell’istruttoria, il Soggetto Gestore delibera la concessione delle agevolazioni, individuando soggetti beneficiari, spese ammissibili, forma e ammontare degli aiuti, e obblighi dei beneficiari. L’erogazione avviene tramite presentazione di stati di avanzamento lavori (SAL), fino a un massimo di 5 richieste, con un minimo del 15% della spesa ammissibile per ciascuna erogazione (eccetto l’ultima).

È possibile richiedere un’anticipazione fino al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di fideiussione. Su ogni erogazione di contributo in conto impianti e diretto alla spesa è operata una ritenuta del 10%, erogata a ultimazione programma.

 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici per le medesime spese (salvo benefici fiscali e di garanzia).

 

Tra i casi in cui è disposta la revoca totale o parziale delle agevolazioni rientrano: superamento dei limiti di intensità di aiuto, dichiarazioni mendaci, mancato rimborso del finanziamento, mancata conclusione del programma nei termini, trasferimento o alienazione non autorizzata dei beni agevolati, non rispetto del programma occupazionale. In caso di revoca, il beneficiario non ha diritto alle quote residue e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato di interessi e sanzioni.

Riforma degli ordinamenti professionali: tre Decreti di Delega approvati dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato tre disegni di legge di delega al Governo per la riforma degli ordinamenti professionali, rinviando l’esame di quello relativo ai dottori commercialisti ed esperti contabili (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 4 Settembre 2025, n. 140).

Riforma dell’ordinamento forense

 

In particolare è stato approvato un disegno di legge di delega per la riforma dell’ordinamento forense. Il testo introduce importanti novità per la professione di avvocato. Vengono ribaditi i principi di libertà e indipendenza dell’avvocato e viene ripristinato il giuramento professionale. Le attività di consulenza e assistenza legale sono considerate esclusive dell’avvocato se svolte in modo continuativo, sistematico, organizzato e connesse all’attività giurisdizionale, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate.

La delega prevede che l’emanazione e l’aggiornamento del codice deontologico siano a cura del Consiglio nazionale forense (CNF) e rafforza la disciplina del segreto professionale.

Viene confermato il carattere personale dell’incarico, anche per gli avvocati che operano in associazioni o società professionali.

Si conferma il principio della libera pattuizione delle parti e dell’equo compenso, introducendo la solidarietà nel pagamento da parte di tutti i soggetti coinvolti in un procedimento giudiziale.

 

In relazione allo svolgimento della professione in forma collettiva, per le associazioni professionali, vengono individuati gli elementi negoziali essenziali da includere nel contratto associativo e si stabilisce che un’associazione possa essere qualificata come “forense” solo se la maggioranza degli associati sono avvocati. Per le società tra professionisti (STP), si prevede che anche gli avvocati possano esercitare attività di consulenza all’interno di queste strutture. Per le società tra avvocati, la delega prevede che i titolari di una partecipazione sociale corrispondente ad almeno due terzi non solo del capitale e dei diritti di voto, ma anche del diritto di partecipazione agli utili, debbano essere avvocati iscritti all’albo. Viene inoltre specificato che i soci non professionisti possono essere ammessi solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento. Le nuove norme escludono inoltre che la società possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti a lui collegati.

 

Viene disciplinata la possibilità per gli avvocati di partecipare a reti professionali, anche multidisciplinari, con altri professionisti come commercialisti e ingegneri, per progetti che richiedono competenze integrate. Un contratto di rete può avere per oggetto attività forensi solo se vi partecipano almeno due avvocati iscritti all’albo.

La riforma interviene anche sull’esercizio dell’attività in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, classificando tale attività come prestazione d’opera professionale intellettuale per favorire l’accesso al mercato e preservare l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato.

Il disegno di legge mantiene l’obbligo di aggiornamento annuale e razionalizza la disciplina delle specializzazioni forensi.

Infine, il provvedimento riforma il regime delle incompatibilità, ampliando il catalogo delle attività “compatibili” con la professione di avvocato, aggiungendo cariche come amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, amministratore di condominio e agente sportivo. Viene confermata la compatibilità con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche. La disciplina degli avvocati degli enti pubblici viene armonizzata, rendendo obbligatoria l’iscrizione all’albo e prevedendo che le prestazioni siano svolte esclusivamente in favore dell’ente di appartenenza.

 

Riforma della disciplina generale degli ordinamenti professionali

 

Un altro disegno di legge delega il Governo per una revisione e un riordino organici delle normative vigenti sugli ordinamenti professionali. L’obiettivo è garantire una maggiore coerenza e modernizzazione del sistema delle professioni, in linea con gli standard europei. La delega dovrà essere attuata entro 24 mesi. Tra gli aspetti principali si segnalano:

  • una revisione della formazione continua e del tirocinio, da rendere più aderenti alle esigenze del mercato del lavoro. Si prevede inoltre di riorganizzare la disciplina del tirocinio professionale, anche in ottica di snellimento e ottimizzazione dei percorsi di accesso alle professioni;
  • una revisione della disciplina delle società tra professionisti (STP), con particolare riferimento alle modalità di iscrizione agli Albi professionali e al registro delle imprese, al fine di semplificare le procedure e favorire nuove forme di esercizio della professione;
  • la promozione del ricambio generazionale e misure per favorire la trasparenza e la rappresentanza di genere e la meritocrazia negli organi professionali.

Riforma delle professioni sanitarie e responsabilità professionale

 

Il terzo testo mira a una ampia rimodulazione del sistema delle professioni sanitarie, riguardante sia l’aspetto formativo che quello ordinistico, con l’obiettivo primario di rafforzare l’attrattività del Servizio sanitario nazionale (SSN) e di assicurare elevati standard di qualità e sicurezza delle cure.
Tra le principali previsioni del testo vi è una revisione complessiva del sistema formativo. Ciò implica un aggiornamento dei percorsi di studio delle professioni sanitarie, finalizzato a renderli più consoni alle esigenze della sanità moderna e a integrarli con le nuove tecnologie.
In merito alla responsabilità professionale, il disegno di legge modifica la disciplina della responsabilità colposa in ambito sanitario per morte o lesioni personali. La punibilità per omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, viene limitata ai soli casi di colpa grave. Questa limitazione è condizionata al rispetto, da parte del sanitario, delle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge o delle buone pratiche clinico assistenziali, a patto che tali raccomandazioni siano adeguate alle specificità del caso concreto.
Infine, il testo introduce un nuovo articolo specifico sulla colpa nell’attività sanitaria, individuando specifici parametri sulla base dei quale il giudice procede all’accertamento della stessa e del suo grado.

Rappresentanza doganale: le istruzioni dell’Agenzia delle dogane

Con una nuova circolare l’Agenzia delle dogane aggiorna le istruzioni sulla rappresentanza doganale diretta e indiretta, specificamente in riferimento agli articoli 31, 32 e 33 del D.Lgs. n. 141/2024 con l’obiettivo di allineare la normativa nazionale a quella doganale dell’Unione Europea, in particolare all’articolo 18 del Codice Doganale Unionale (Agenzia delle dogane, circolare 2 settembre 2025, n. 22).

Gli articoli 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 141/2024 sostituiscono l’articolo 40 del TULD con modifiche significative del particolare istituto della rappresentanza

 

La normativa unionale in materia di rappresentanza (art. 18 CDU) afferma il principio secondo cui chiunque può nominare un rappresentante per le sue relazioni con le autorità doganali, prevedendo due forme di rappresentanza:

  • rappresentanza diretta, nella quale il rappresentante agisce in nome e per conto di un’altra persona;
  • rappresentanza indiretta, nella quale rappresentante agisce in nome proprio ma per conto di un’altra persona.

Mentre per la rappresentanza indiretta non è richiesta alcuna condizione particolare, il legislatore nazionale ha disciplinato l’istituto della “rappresentanza diretta” subordinandola al rilascio di un’abilitazione. Una regola specifica si applica agli operatori non stabiliti nel territorio unionale: essi devono farsi rappresentare esclusivamente da un soggetto stabilito nell’UE che agisca in rappresentanza indiretta. Tale rappresentante non può, a sua volta, nominare una terza persona, poiché deve agire per conto dell’effettivo importatore della merce.
Le condizioni per ottenere l’abilitazione sono considerate già assolte per alcune categorie di soggetti, i quali devono comunque presentare un’espressa richiesta tramite un apposito formulario. Tali categorie sono:

  • Spedizionieri doganali;
  • Centri di Assistenza Doganale (C.A.D.);
  • Operatori Economici Autorizzati (AEO), limitatamente a quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 38 c. 2 lettera a) del CDU.

Se la richiesta di abilitazione viene prodotta dopo più di tre anni dall’ottenimento del titolo professionale o dello status AEO, deve essere corredata da una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” relativa ai carichi pendenti e al casellario giudiziale.
I soggetti che non rientrano in queste categorie devono presentare un’istanza all’Ufficio delle dogane competente, allegando la medesima dichiarazione sostitutiva.

 

L’ufficio locale verifica il possesso dei requisiti, valutati nell’arco dei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza:
– l’assenza di condanne penali passate in giudicato per specifici delitti non colposi;

– l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, purché commesse nell’ambito di attività doganali;
– il rispetto di standard minimi di competenza o qualifiche professionali.
Per assolvere al terzo requisito, il richiedente deve soddisfare una delle due seguenti condizioni alternative:

  • il requisito riferito agli “standard minimi di competenza” si intende assolto con l’espletamento, nell’arco dei tre anni antecedenti la data di richiesta dell’abilitazione, di un’attività dichiarativa comprovata dall’utilizzo del codice EORI del soggetto istante, in qualità di rappresentante indiretto, avente ad oggetto non meno di 300 dichiarazioni doganali, di cui almeno 100 nell’ultimo anno antecedente la richiesta;
  • il rispetto delle “qualifiche professionali” si intende assolto con il possesso di un’abilitazione professionale, con relativa iscrizione all’albo, per il cui conseguimento è richiesto un titolo di studio in materie giuridiche o economiche, unitamente all’attestazione comprovante il superamento di un percorso formativo, finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale ai fini AEO, accreditato dall’Agenzia. 

L’iter istruttorio per il rilascio deve concludersi entro 120 giorni. In caso di esito positivo, l’Ufficio centrale rilascia l’abilitazione e iscrive il soggetto in un’apposita banca dati con un codice identificativo. In caso di esito negativo, il richiedente ha 30 giorni per produrre osservazioni. Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso gerarchico entro 30 giorni o ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio entro 60 giorni.

 

L’abilitazione è valida esclusivamente sul territorio nazionale. Per il mantenimento dell’abilitazione, il titolare deve espletare un’attività dichiarativa di almeno 100 dichiarazioni doganali in ogni anno solare in qualità di rappresentante e frequentare, con cadenza biennale, percorsi formativi di aggiornamento di almeno 30 ore su materie accreditate dall’ADM.

 

La sospensione dell’abilitazione, per un massimo di sei mesi, può essere disposta dal Direttore Territoriale in caso di condanna non definitiva.

 

La revoca viene avviata in caso di perdita dei requisiti. Per gli spedizionieri doganali, la sospensione o revoca dell’abilitazione alla rappresentanza diretta implica la contestuale sospensione o revoca della patente di Spedizioniere doganale.

 

Infine, viene sancito il divieto per il personale dell’Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza di esercitare la rappresentanza doganale nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di impiego

Superbonus e agevolazione “prima casa”: il termine per la residenza

L’Agenzia delle entrate in una nuova risposta ad interpello si sofferma sul tema dei termini per il trasferimento della residenza ai fini dell’agevolazione “prima casa” per un immobile acquistato e soggetto a interventi di ristrutturazione che beneficiano del Superbonus (Agenzia delle entrate, risposta 3 settembre 2025, n. 230).

La questione centrale è se la sospensione dei termini introdotta per l’emergenza COVID-19 si applichi anche al termine speciale di 30 mesi previsto per questi casi.

 

L’Istante ha acquistato un immobile, oggetto di importanti lavori di ristrutturazione rientranti nel Superbonus, richiedendo le agevolazioni fiscali per la “prima casa”. Il contribuente ha chiesto di sapere se la sospensione di cui all’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10­ter nell’articolo 119 del D.L. n. 34/2020, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II­bis della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. n.131/1986.

 

L’Agenzia ricorda che ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e dalla relativa Nota IIbis “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 2 per cento gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza (…)”.

 

L’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 ha sospeso i termini previsti dalla Nota II-bis (relativa all’agevolazione “prima casa”) e quelli per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto. Il periodo di sospensione originario andava dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Successivamente, l’articolo 3, comma 11-quinquies, del D.L. n. 183/2020 ha esteso questo periodo, prorogandolo fino al 31 dicembre 2021.
Infine, la Legge n. 14/2023 (di conversione del D.L. n. 198/2022) ha disposto l’ultima e più lunga proroga. Tale norma ha sospeso i termini per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.
Pertanto, il periodo di sospensione totale dei termini per l’agevolazione “prima casa” è stato quello compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 ottobre 2023.

 

Le circolari n. 9/2020 e n. 8/2022 dell’Agenzia hanno specificato l’ambito di applicazione della sospensione dei termini introdotta dall’articolo 24 del D.L. n. 23/2020 e successive proroghe. 
I termini la cui decorrenza è stata sospesa in questo intervallo di tempo sono:

  • il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza;
  • il termine di un anno per il riacquisto di un’altra abitazione principale;
  • il termine di un anno per la vendita dell’abitazione già posseduta;
  • il termine di un anno per il riacquisto ai fini del credito d’imposta.

Nel caso di specie, l’Agenzia ha chiarito che tale sospensione si applica anche al termine speciale di 30 mesi per il trasferimento della residenza, previsto per chi acquista un immobile soggetto a interventi di Superbonus. Questo perché la norma sul Superbonus fa un espresso richiamo alla stessa Nota II-bis oggetto della sospensione.

Pertanto per non decadere dal beneficio “prima casa”, l’Agenzia ritiene che il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile agevolato acquistato dall’Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all’articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023.

Credito d’imposta industria cinematografica: gli esiti sull’ammissibilità delle richieste

Sono stati pubblicati sul sito della Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA) sei decreti direttoriali del 29 agosto 2025 riguardo alla Tax Credit Cinema.

Le richieste preventive di credito d’imposta per la produzione cinematografica e televisiva, nonché per la produzione esecutiva di opere straniere, sono state esaminate per determinarne l’ammissibilità

Al riguardo, in data 1 settembre 2025, sono stati pubblicati gli esiti delle istruttorie:

  • delle richieste preventive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, tv/web e per la produzione esecutiva delle opere straniere;
    delle richieste definitive di credito d’imposta pervenute per la produzione cinematografica, orf, tv/web, per la produzione esecutiva delle opere straniere e per gli investitori esterni;
  • delle richieste relative alle idoneità e all’eleggibilità culturale, anche in relazione al reinvestimento automatici.
  • delle richieste relative al credito di imposta per le industrie tecniche.

Le pubblicazioni sul sito della DGCA costituiscono comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, pertanto non verranno inviate a mezzo Pec le singole comunicazioni di riconoscimento ai beneficiari.

 

Il credito è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 6 del “D.M. tax credit produzione 2021” e ss.mm.ii., dell’articolo 3 del “D.M. altri tax credit 2021” e ss.mm.ii. e dell’articolo 5, del “D.M. tax credit industrie tecniche”, ovvero del giorno 15, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 del “D.M. tax credit produzione 2024” e dell’articolo 14, comma 1 del “D.M. tax credit internazionale 2024”.

 

Infine, il comunicato specifica che i suddetti decreti non contengono le domande per le quali l’istruttoria è in fase di perfezionamento, che faranno parte di successivi decreti direttoriali pubblicati, con le stesse modalità, sul sito internet della DG Cinema e Audiovisivo.