CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni: rinnovato il contratto fino al 2027

Previsto un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante 

Il 6 dicembre 2024 le Parti Sociali di settore hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto applicabile ai dipendenti dei settori Logistica, trasporto merci e spedizioni, scaduto il 31 marzo scorso e conseguentemente sono state revocate le 2 giornate di sciopero programmate per il 9 e 10 dicembre prossimi. I Sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori. 
Con il rinnovo del contratto le Parti hanno aggiornato la disciplina sia dal punto di vista economico che normativo, introducendo novità su numerose materie, tra cui orario di lavoro, appalti, mercato del lavoro, classificazione del personale, contrasto all’assenteismo, diritti dei lavoratori.
Sul piano economico l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230,00 euro per il personale non viaggiante e di 260,00 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio, data dalla quale cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale. E’ stata altresì introdotta una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L’EPA costituisce un elemento retributivo a tutti gli effetti avendo incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR.
Dal punto di vista normativo è stato ampliato il campo di applicazione del contratto con la previsione, da un lato, di alcune attività (corrieri espresso, imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale e aziende di trasloco) e l’introduzione, dall’altro lato, di nuove attività quali la consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci. La classificazione del personale è stata aggiornata con l’inserimento di profili nuovi e la cancellazione di quelli ormai superati.
In materia di orario di lavoro per il personale addetto alle attività di magazzino e delle aree di stoccaggio e movimentazione merci, nonché per gli addetti alle officine
interne, è stata introdotta la possibilità di modificare l’orario di lavoro al termine di ogni trimestre (anziché del semestre) senza necessità di accordo ma previo esame col
sindacato.

Metasalute: prestazioni sanitarie aggiuntive al Piano Sanitario 2024-2026

Avviate due nuove iniziative straordinarie a partire dal 2 dicembre 2024

Il Fondo Metasalute informa i propri iscritti che a partire dal 2 dicembre 2024, verranno avviate due nuove iniziative straordinarie al fine di garantire delle prestazioni sanitarie aggiuntive ai Piani Sanitari 2024-2026 che verranno gestite e rimborsate direttamente dal Fondo stesso.
I Progetti Speciali si riferiscono a:
Prestazioni specialistiche aggiuntive per i nuclei familiari numerosi: per garantire una più equa copertura delle spese sanitarie a chi ha 3 o più figli a carico, è prevista un’ulteriore possibilità di rimborso, al raggiungimento del massimale previsto dal Piano Sanitario 2024-2026, per l’assistenza specialistica ambulatoriale;
Assistenza per famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e DSA: rimborso delle spese sanitarie per prestazioni specifiche sostenute dalle famiglie con figli affetti da Autismo, Schizofrenia e Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
Queste prestazioni verranno erogate grazie al fondo per finalità istituzionali (destinato anche alla gestione delle prestazioni sanitarie a carattere straordinario) fino al 31 dicembre 2025 e fino all’esaurimento delle somme stanziate per le iniziative, come deliberato dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo.
Le richieste di prestazioni collegate ai Progetti speciali sono richiedibili esclusivamente dall’Area Riservata del Fondo Metasalute, accessibile dal sito internet.

INPS aderisce a “SEND”, la piattaforma per le notifiche digitali

La novità si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’Istituto (INPS, messaggio 5 dicembre 2024, n. 4121).

L’INPS comunica l’adesione alla “Piattaforma per la notificazioni digitale della pubblica amministrazione”, prevista dal Decreto Semplificazioni (articolo 26, D.L. n. 76/2020). L’adesione alla Piattaforma Notifiche (o “SEND” – Servizio Notifiche Digitali) da parte dell’Istituto si inserisce in un più ampio programma di evoluzione del sistema informativo dell’INPS, volto all’integrazione dei flussi informativi, alla digitalizzazione ed all’automazione dei processi amministrativi; più in particolare, le attività di digitalizzazione delle comunicazioni rientrano nel progetto PNRR_53 Piattaforma Notifiche.

L’obiettivo del progetto d’innovazione è l’efficientamento dei processi di notifica e comunicazione con la messa a disposizione degli atti sulla Piattaforma Digitale SEND, accessibile dai destinatari o direttamente (tramite SPID) o tramite l’app IO. Il valore aggiunto che la norma attribuisce a SEND consiste nella certezza degli effetti giuridici della notifica anche se è stato depositato in piattaforma il relativo avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

In sintesi, l’impianto normativo sotteso al servizio reso per il tramite della Piattaforma Notifiche consente all’amministrazione il buon esito della notifica in modo generalizzato. I documenti oggetto di notifica restano disponibili sulla Piattaforma per 120 giorni a partire dalla data di perfezionamento. Oltre quel termine, non è più possibile visualizzarli né dall’app IO, né da SEND, potendosi solo eventualmente contattare l’ente. Per le persone fisiche, l’Istituto metterà a disposizione i documenti oggetto di notifica sulla Cassetta postale online o Mobile Inps ad avvenuto perfezionamento della notifica da parte del destinatario (visualizzata su SEND o perfezionamento per decorrenza termini). Le prime notifiche tramite SEND saranno effettuate a partire dal mese di dicembre relative ai provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata; a seguire, di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca ADI/SFL 2024 e recuperi di somme non dovute quali bonus indennità una tantum Area Pensioni.

I chiarimenti dell’Agenzia sull’applicazione dell’agevolazione “Prima casa under 36”

L’Agenzia delle entrate si sofferma in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36, facendo chiarezza in merito alla proroga dei termini per la spettanza del beneficio introdotta dall’ articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023 (Agenzia delle entrate, principio di diritto 5 dicembre 2024, n. 5).

L’articolo 64, comma 6, del D.L. 73/2021 ha previsto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse stipulati a favore di soggetti under 36, nell’anno in cui l’atto è rogato e che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

 

Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito che per “prime case” si intendono quelle definite ai sensi della nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.

 

L’agevolazione, originariamente, andava applicata agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023, temine poi sostituito dall’articolo 1, comma 74, della Legge n. 197/2022. Successivamente, l’articolo 3, comma 12-terdecies, del D.L. n. 215/2023, convertito con la Legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha ampliato il perimetro temporale dell’agevolazione stabilendo che «le agevolazioni di cui all’articolo 64, commi 6, (…), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024».

 

Dunque, la possibilità di applicare l’agevolazione in esame anche in relazione agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 è subordinata alla condizione che sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione entro il termine finale di cui al citato comma 9 dell’articolo 64, ossia entro il 31 dicembre 2023.

In altre parole, conclude l’Agenzia, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del D.L. 73/2021.

 

CIPL Agricoltura Operai Brindisi: sottoscritto il contratto di rinnovo

Previsti aumenti del 4% a partire da ottobre 2024 e maggiori tutele per gli operai agricoli

Nei giorni scorsi le Parti sociali hanno siglato il il contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Brindisi, scaduto il 31 dicembre scorso, con validità fino al 31 dicembre 2027
Il contratto prevede l’incremento delle retribuzioni del 6,5% da corrispondere attraverso due tranche:
– 4% con decorrenza 1° novembre 2024;
– 2,5% dal 1° gennaio 2025. 
Tra i temi principali, è stato trattato quello della parità di genere, del contrasto al lavoro nero e delle evasioni ed elusioni contributive. Invero, con il rinnovo si è voluto stimolare l’adesione alla Rete nazionale del lavoro agricolo di qualità e sollecitare la sezione territoriale della rete per il lavoro agricolo di qualità di Brindisi al fine di promuovere iniziative efficaci di contrasto alla intermediazione illegale, al lavoro nero ed alla elusione ed evasione contributiva, attraverso piani di vigilanza attiva rivolta alle sacche di reticenza ala legalità e trasparenza; promuovere e realizzare piani di apprendimento linguistico e di formazione mirata; attivare corsi per Responsabile dei Lavoratori per la sicurezza. 
Di seguito, gli ulteriori punti qualificanti del contratto: promuovere azioni positive sulle questioni del trasporto e delle politiche abitative valorizzando e qualificando il lavoro del tavolo permanente Prefettizio per il contrasto al caporalato; implementare le misure di sostegno integrativo ai lavoratori garantendo la tutela con misure che sappiano colmare le lacune della previdenza e della sanità pubblica e della previdenza integrativa nazionale; sperimentare, ove possibile, l’introduzione di pratiche di contrattazione aziendale finalizzate alla gratificazione dell’impegno lavorativo in situazioni di comprovata crescita economica.