Sicurezza sul lavoro: precisazioni sulla formazione dei preposti

Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha avanzato un interpello sulla periodicità dell’aggiornamento in assenza del nuovo Accordo Stato-Regioni (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 24 ottobre 2024, n. 6).

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha espresso il suo parere in materia di formazione dei preposti. In particolare, all’organismo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato chiesto dal Consiglio nazionale degli ingegneri se la periodicità della formazione di aggiornamento del preposto, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (Tesi A), oppure (Tesi B) se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.

Al riguardo, la Commissione, nel condividere quanto riportato nella “Tesi B” dall’istante, ritiene che, sulla base della normativa (articolo 37, D.Lgs. n. 81/2008 e specificatamente il comma 7) le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 siano subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In particolare, la Commissione nel testo della risposta a interpello in commento rammenta la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL)  n. 1/2022, avente ad oggetto “art. 37, D. Lgs. n.81/2008 come modificato dal DL n.146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro” dove si prevede che: “La sostituzione del comma 7 dell’art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione “adeguata e specifica” secondo quanto previsto dall’accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l’obbligo formativo a loro carico. In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n.146/2021” e, inoltre, che “(…) gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (…). Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994”.

Ebrau: previsto un contributo fino a 150,00 euro per il carovita

Le domande possono essere presentate fino al 28 febbraio 2025

L’Ente Bilaterale Regionale Artigianato Umbro ha previsto un contributo per contrastare le difficoltà legate al caro prezzi.
L’importo è pari a 150,00 euro lordi, erogato per il tramite dell’impresa, ai lavoratori/lavoratrici dipendenti che appartengono a nuclei familiari con reddito ISEE pari e/o inferiore a 20.000,00 euro. A tal proposito, è necessaria la certificazione ISEE in corso di validità.
Possono usufruire le aziende che, al momento della presentazione della domanda abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 per almeno 18 mesi precedenti, mentre per le imprese di nuova adesione la regolarità contributiva è verificata nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda.
Le domande possono essere presentate tramite raccomandata A/R oppure in via telematica all’indirizzo di PEC-Posta Elettronica Certificata a partire dal 2 settembre fino al 28 febbraio 2025.

 

 

Residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti: AdE illustra le nuove regole

L’Agenzia delle entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024 (Agenzia delle entrate, circolare 4 novembre 2024, n. 20/E).

Il D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla Legge delega, con cui è stata conferita al Governo la delega per la
revisione del sistema tributario nazionale, al fine di improntarlo ad una maggiore coerenza e uniformità con i principi previsti dall’ordinamento dell’UE, dall’OCSE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sottoscritte dall’Italia.

Tra i criteri direttivi previsti dalla citata Legge delega, rientra la revisione della normativa in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e delle società ed enti disciplinata, rispettivamente, dagli articoli 2 e 73 del TUIR.

 

Una nuova “residenza” per le persone fisiche

A seguito delle modifiche normative, la semplice presenza sul territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno) è sufficiente a configurare la residenza fiscale in Italia.

Con il nuovo documento di prassi l’Agenzia delle entrate rende chiarimenti sul computo delle frazioni di giorno ed illustra che per effetto dell’introduzione del nuovo criterio della presenza fisica, le persone che lavorano in smart working nello Stato italiano, per la maggior parte del periodo d’imposta, sono considerate fiscalmente residenti in Italia, senza che sia necessaria la configurazione di alcuno degli altri criteri di collegamento previsti dalla normativa (residenza civilistica, domicilio, iscrizione anagrafica).

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte, l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente acquisisce il valore di una presunzione relativa (e non più assoluta) di residenza fiscale in Italia: vale, quindi, salvo prova contraria che può essere fornita dal contribuente.

Rimane fermo, infine, il criterio della residenza ai sensi del codice civile così come il principio dell’alternatività dei diversi criteri.

 

Società ed enti, nuovi criteri per la residenza

La circolare evidenzia, poi, come secondo le nuove regole siano considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta. Rispetto alle precedenti regole, in sostanza, il presupposto della sede dell’amministrazione viene declinato nei concetti della sede di direzione effettiva e della gestione ordinaria in via principale e viene eliminato “l’oggetto principale” come criterio per stabilire la residenza.

Le nuove regole sono in vigore dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, per quelli per cui l’esercizio non coincide con l’anno solare la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023. 

Ebat Foggia: contributo per lavoratori agricoli con figli o coniuge con invalidità superiore al 74%

C’è tempo per la presentazione delle domande fino al 6 dicembre 2024

Il Comitato della CIALA-EBAT, Ente Bilaterale Agricolo della Provincia di Foggia e dei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, ha deliberato l’assegnazione per l’anno 2024 di un contributo a favore di lavoratori agricoli, assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato e residenti nella provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, con figli o coniuge conviventi aventi un’invalidità superiore al 74%.
La domanda potrà essere presentata dalle lavoratrici e/o lavoratori, occupati nelle imprese agricole della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, che applicano il contratto collettivo provinciale dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Foggia in regola con il versamento dei contributi. Il Comitato precisa che i richiedenti dovranno risultare iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli OTI ed OTD della provincia di Foggia, con almeno 51 giornate nell’anno 2023. Per i residenti fuori dalla provincia di competenza della Cassa ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli stessi diritti, a condizione che dichiarino di non aver richiesto identico contributo ad altra Cassa.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
– copia del documento di riconoscimento del richiedente;
– copia buste paga dei rapporti di lavoro relativi all’anno 2023, o copie modelli UNILAV anno 2023 o CU 2024;
– certificato attestante la condizione di invalidità superiore al 74%;
– attestazione ISEE 2024 con un valore non superiore a 20.000,00 euro;
– per i Comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, da allegare anche i prospetti riepilogativi F24 dell’INPS e le quietanze di pagamento dell’anno 2023;
– autocertificazione stato di famiglia;
– attestazione coordinate bancarie del richiedente.
Le domande potranno essere presentate tramite Patronato, inviate all’indirizzo pec o a mano presso gli uffici entro le ore 12:00 del 6 dicembre 2024.

CCNL Funzioni Locali: resoconto incontro all’Aran

Prosegue la trattativa per il rinnovo contrattuale 2022-2024 con posizioni ancora distanti

La Fp-Cgil ha informato sul resoconto dell’incontro tenutosi all’Aran per il rinnovo contrattuale del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. Per quanto riguarda la Sigla, l’esito dell’incontro non è stato soddisfacente, sia per il confronto avuto per il trattamento economico delle ferie, sia sul sistema delle relazioni sindacali. Non è stata ben accolta la proposta da parte dell’Aran di incrementare il fondo dello straordinario con risorse etero finanziate o quello delle elevate qualificazioni sacrificando, a detta del sindacato, le risorse per le stabilizzazioni o il budget per le progressioni tra aree che si sommano al blocco del turn over previsto nel disegno di legge di bilancio 2025. La Fp-Cgil chiede l’istituzione della quarta Area, presente anche negli altri comparti pubblici, con il riconoscimento del trattamento retributivo. La proposta dell’Agenzia di prorogare l’istituto delle progressioni tra aree in deroga al 30 giugno 2026 per sanare i ritardi delle amministrazioni è stata ritenuta insufficiente.
Inoltre, si registra anche l’assenza del rifinanziamento dello 0,55% del monte salari. In previsione dell’approvazione della legge di bilancio 2025, questa percentuale verrà ridotta ulteriormente per effetto della riduzione del turn over al 75%. Per favorire l’attrattività del lavoro nel comparto delle funzioni locali si dovrebbe puntare, ribadisce la sigla, su stipendi adeguati a sostenere il costo della vita e adeguati livelli occupazionali.