Domande per la fruizione del credito d’imposta investimenti nel Mezzogiorno, settori agricoltura e pesca

 

Online il modello che consente alle imprese del Mezzogiorno dei settori di agricoltura, pesca e acquacoltura di richiedere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali effettuati nel 2023. Le comunicazioni possono essere inviate dal 17 ottobre al 18 novembre 2024 (Agenzia delle entrate, provvedimento 15 ottobre 2024, n. 387400).

L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2023 un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. 

Il comma 103 del citato articolo 1 prevede l’obbligo della presentazione di un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte dei destinatari della misura agevolativa e stabilisce che l’accoglimento dell’istanza costituisce presupposto per la fruizione del credito d’imposta.

 

Per gli investimenti realizzati nell’anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura, titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate con il provvedimento del 15 ottobre 2024, n. 387400, ha approvato il modello di comunicazione per la fruizione del suddetto credito d’imposta, da inviare, anche tramite un intermediario abilitato, esclusivamente attraverso il software “CIMAGRICOLTURA23”, dal 17 ottobre al 18 novembre 2024.

 

Nei cinque giorni successivi alla presentazione della suddetta comunicazione viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

Vengono considerate valide le comunicazioni trasmesse alla data del 18 novembre 2024 e nei quattro giorni precedenti ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Fino al 18 novembre 2024 è anche possibile inviare una comunicazione sostitutiva o rinunciare completamente al credito d’imposta richiesto con una precedente domanda.

 

L’ammontare del credito fruibile è calcolato moltiplicando il credito richiesto per la percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa (pari a 90 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.

CCNL Dirigenti Aziende Commerciali: ampliata la piattaforma welfare

 

Nuovi pacchetti socio-assistenziali e psicologo, pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio, rimborso spese scolastiche ed assistenziali 

La piattaforma welfare dirigenti del terziario ha ampliato le prestazioni sanitarie del Fasdac, previdenziali del Fondo Mario Negri e di un welfare globale per il dirigente e i suoi familiari.
Il credito welfare (da 1.000 euro a 1.500 euro annui a seconda del contratto) è destinato ad ogni dirigente in attività negli anni 2024 e 2025 per il:
– il versamento al Fondo Mario Negri;
– l’acquisto di un piano sanitario integrativo al Fasdac per il dirigente e i suoi familiari con la Cassa sanitaria Carlo De Lellis;
– l’attivazione di pacchetti prevenzione per i familiari;
– l’acquisto di corsi di formazione per i familiari, anche non conviventi, tramite Cfmt;
– l’acquisto di pacchetti di istruzione e ricreazione per i figli;
– l’acquisto di pacchetti socio-assistenziali e psicologo;
– l’attivazione di pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio;
– il rimborso di spese scolastiche, assistenziali e per il trasporto pubblico.
Gli ultimi servizi entrati nella piattaforma sono:
Pacchetti socio-assistenziali e psicologo
Servizio di supporto socio-assistenziale e di sostegno psicologico, al fine di supportare il dirigente e i propri familiari per il benessere personale e familiare.
Pacchetti di telemedicina e telemonitoraggio
 Il servizio prevede la:
– presa in carico dell’utente con anamnesi e analisi dei bisogni iniziali da parte di un medico;
– accesso illimitato alla centrale d’ascolto con personale medico e infermieristico;
– pacchetto di 12 televisite mediche;
– webApp per la raccolta dei dati biomedicali;
– dispositivo medico da polso VW3-R2 per la rilevazione dei parametri biomedicali in tempo reale.
Rimborso spese scolastiche
Previsto il rimborso dalle rette per l’asilo nido, dei master di specializzazione, comprese le spese per testi scolastici, mensa e di pre e post scuola; il rimborso spese socio-assistenziali, tra cui l’assistenza infermieristica domiciliare, le rette per case di cura e di riposo e le cure palliative domiciliari ed il rimborso spese trasporto pubblico.

ADI, ok del Garante privacy alle verifiche INPS

L’Autorità ha dato il suo parere favorevole alle modalità e alle misure tecniche che l’Istituto adotterà per i controlli in materia di Assegno di inclusione (Garante per la protezione dei dati personali, nota 22 ottobre 2024, n. 528).

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha espresso il suo parere favorevole sulle modalità e sulle misure tecniche e organizzative che l’INPS adotterà per utilizzare le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla concessione dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), acquisendoli presso le proprie banche dati, nonché presso altre amministrazioni.

Lo schema di disciplinare tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, nel corso delle interlocuzioni intercorse, al fine di rendere conformi alla normativa privacy i trattamenti dei dati dei richiedenti l’ADI e il SFL. Le misure si sono rese necessarie per la quantità e la delicatezza dei dati trattati, tra questi quelli relativi alla salute, ai minori, alle sentenze di condanna.

Nelle ipotesi di scambi informativi tra l’Inps e le amministrazioni competenti – comuni, Ministero dell’interno, ACI, Agenzia delle entrate, Ministero della giustizia e Ministero dell’istruzione e del merito – i dati oggetto di trattamento saranno limitati a quelli strettamente necessari ad effettuare le verifiche previste dalla legge. Lo stesso vale anche per i flussi relativi alla verifica delle condizioni di svantaggio o l’inserimento in programmi di cura e assistenza.

Nel testo vengono inoltre definite le procedure per lo scambio tempestivo di informazioni tra l’INPS e le altre amministrazioni in caso di violazioni di sicurezza.

Le misure di garanzia approvate dal Garante della privacy consentiranno quindi all’Istituto di utilizzare, a fini di controllo sul possesso dei requisiti, i dati provenienti dai propri database e quelli messi a disposizione dalle altre amministrazioni, evitando così che l’erogazione dell’assegno di inclusione venga destinato a chi non ne ha diritto.

CCNL Sanità: incontro del 23 ottobre

Illustrate alle Organizzazioni sindacali le proposte di modifica dell’Aran

Il 23 ottobre 2024, si son riunite al tavolo negoziale dell’Aran le Organizzazioni sindacali per il settimo incontro di trattativa per il rinnovo del CCNL di settore. 
In tale occasione, l’Aran ha accolto solo alcune delle proposte avanzate dalle OO.SS., avanzando modifiche come:
– la non riassorbibilità del lavoro straordinario per gli incarichi con un valore fino a 5000 euro;
– la possibilità di fruire delle ferie pregresse anche durante il periodo di preavviso;
– l’inserimento all’interno dell’articolato contrattuale, in caso di mobilità, del diritto di conservazione e fruizione delle ferie maturate e non godute dal dipendente presso l’Azienda o Ente di provenienza presso la nuova Azienda o Ente.
Ancora non è stato proposto l’incremento quantitativo delle indennità di specificità infermieristica, tutela del malato e pronto soccorso, che saranno comunque a valere sulle risorse esistenti, cioè il 5,78% per l’interno triennio 2022/24 più le risorse espressamente vincolate all’incremento della sola indennità di pronto soccorso.
Dal punto di vista normativo, le OO.SS. non hanno ricevuto ancora riposte relativamente all’orario di lavoro, alla fruizione della pausa e al diritto alla mensa e buoni pasto e alla richiesta di incrementarne il valore e di eliminare la quota di contribuzione a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.
A fronte di ciò, nelle prossime settimane verrà innalzato il livello di protesta e di mobilitazione

Superbonus, determinazione della plusvalenza per immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione lavori

L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione  (Agenzia delle entrate, risposta 23 ottobre 2024, n. 208).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della Legge di bilancio 2024 disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto d’interventi agevolati ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, relativamente ai quali spetta la detrazione prevista (cd. Superbonus).

 

In particolare, l’articolo 67 del TUIR dispone che: “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo”.

 

Il comma 66 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 64 e 65 (che prevede che alle suddette plusvalenze si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26%), si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Con la circolare 13 giugno 2024, n. 13/E l’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di impartite le istruzioni operative relative all’applicazione delle suddette disposizioni ed è stato evidenziato che, ai fini dell’emersione della plusvalenza imponibile, non rileva, tra l’altro, la tipologia d’interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all’immobile oggetto di cessione.

Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di 10 anni, compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici condominiali.

 

Inoltre, per gli immobili ereditati il presupposto impositivo è escluso per espressa previsione normativa.

L’Agenzia, al riguardo, ritiene che tale esclusione operi anche nell’ipotesi in cui la proprietà immobiliare derivi solo in parte da una successione. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l’esclusione dall’ambito applicativo della citata lettera bbis) riguarda solo la plusvalenza correlata alla quota di proprietà dell’immobile acquisito per successione, con conseguente imponibilità pro-quota della plusvalenza ottenuta dalla cessione immobiliare.

 

Nel caso di specie, pertanto, è necessario distinguere, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata con la cessione dell’intero immobile, la quota relativa all’immobile pervenuto per successione (esclusa) da quella riferibile al 50% dell’immobile acquistato a titolo oneroso (imponibile).

In particolare, va assoggettato a tassazione il 50% della plusvalenza determinata, ai sensi dell’articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra:

  • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d’imposta;

  • il costo d’acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all’immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato.

Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall’istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi entro cinque anni dalla vendita.

Resta ferma la possibilità di applicare, in luogo dell’ordinario regime d’imposizione, l’imposta sostitutiva del 26%, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della Legge di bilancio 2024).