Definizione agevolata controversie tributarie: interessi dovuti per il versamento delle rate

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2024, n. 168).

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, la circolare n. 2/E/2023 dell’Agenzia delle entrate ha già avuto modo di evidenziare come la stessa consenta di definire le controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire. 

 

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione di una domanda di definizione e con il pagamento eseguito, entro il 30 giugno 2023, dell’integrale importo dovuto per ciascuna controversia autonoma.

Nel caso in cui gli importi dovuti superino 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le suddette rate vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Oltre a ciò, l’Agenzia ricorda che:

  • l’articolo 20 del D.L. n. 34/2023 posticipa al 30 settembre 2023 il termine per la presentazione della domanda di definizione agevolata e, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione, modifica le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate. La norma introduce, infine, dopo il pagamento delle prime tre rate, in alternativa alla rateazione trimestrale, la possibilità di versare le somme dovute in 51 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024;

  • la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento della rate si protrae negli anni successivi.

Chiarisce, dunque, l’Agenzia come il vigente comma 2 dell’art. 8, D.Lgs. n. 218/1997 stabilisca che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata, non contenendo più quel riferimento temporale rappresentato dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione che la previgente norma, invece, esplicitamente conteneva. Infatti, le due date (pagamento della prima rata e perfezionamento ultimo della definizione agevolata) coincidono.

 

Nel caso di specie, il dubbio dell’interpellante verteva sulla possibilità di applicare il ”nuovo” tasso di interesse del 2,5% (Decreto del MEF del 29 novembre 2023) sulle rate dovute a decorrere dal 1° gennaio 2024, essendo già stata presentata la domanda di accesso alla definizione agevolata ed essendo già stata versata la prima rata nel 2023, anno in cui trovava applicazione il tasso di interesse legale del 5%.

In risposta, dunque, l’Agenzia, alla luce di quanto sopra, ribadisce che gli interessi dovuti per il versamento delle rate successive alla prima devono essere calcolati al tasso legale applicabile alla data di perfezionamento della definizione stessa.

CCNL Alimentari Artigianato: novità in materia di apprendistato professionalizzante

Disciplinato l’apprendistato per gli impiegati amministrativi della Parte I del contratto

Il 12 luglio 2024, Cna-Agroalimentare, Confartigianato-Alimentazione, Casartigiani, Claai e le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto un verbale di accordo integrativo relativo all’area alimentazione-panificazione che fornisce delle nuove indicazioni in merito alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante della Parte I del CCNL Area alimentazione-panificazione. Per il settore alimentare viene introdotto l’apprendistato per gli apprendisti impiegati amministrativi, con durata massima fissata a 36 mesi e la retribuzione è determinata come indicato nella tabella sottostante. La disciplina per gli apprendisti impiegati amministrativi si applica ai rapporti di apprendistato professionalizzante sottoscritti a partire dal 1° luglio 2024.

Gruppi 1° semestre 2° semestre 3° semestre 4° semestre 5° semestre 6° semestre
Impiegati amministrativi

1° Gruppo

70% 70% 75% 75% 84% 84%
Impiegati amministrativi

2° Gruppo

70% 70% 75% 75% 90% 95%
Impiegati amministrativi

3° Gruppo

70% 70% 75% 95% 95% 95%

CCNL Pesca Cooperative – Costiera locale: approvata la piattaforma di rinnovo

Approvata all’unanimità la piattaforma di rinnovo del contratto per gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca

Il 1° agosto 2024, le Organizzazioni sindacali Fai, Flai, Uila Pesca hanno approvato la piattaforma di rinnovo per il quadriennio 2025-2028 che interesserà gli addetti imbarcati su natanti di cooperative di pesca.
Pertanto, questa verrà inviata alle parti datoriali AgciAgrital, Confcooperative Fedagripesca e Legacoop agroalimentare nella speranza di aprire il tavolo negoziale entro fine anno.
L’obiettivo del rinnovo è quello di restituire centralità al valore del lavoro nel comparto, attraverso il rafforzamento del sistema i relazioni sindacali e l’avvio di un confronto serio sul ricambio generazionale e sulla necessità di un ammortizzatore sociale strutturato.
Inoltre, le OO.SS. intendono valorizzare la contrattazione di secondo livello, necessaria per rispondere alle esigenze specifiche di ogni territori, e prestare maggior attenzione alla prevenzione della violenza di genere.
Infine, dal punto di vista economico, si richiede:
– un aumento pari al 10% del minimo monetario garantito;
– un incremento di 60,00 euro del valore convenzionale ai fini previdenziali;
– l’adeguamento delle indennità previste dal CCNL.

Rischio calore 2024: vigilanza straordinaria 

L’Ispettorato nazionale del lavoro – con nota n. 5752/2024 – ha reso noto l’avvio di attività di vigilanza straordinaria, nel corso del periodo estivo, per la verifica dell’osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei settori più esposti al rischio, vale a dire il settore agricolo, florovivaistico, edile (inclusa la cantieristica stradale), considerate le condizioni climatiche e l’aumento del rischio infortunistico nei casi di esposizione eccessiva allo stress termico. 

Le ispezioni, come da intese con il Comando Carabinieri per la Tutela lavoro, potranno essere effettuate in gruppi ispettivi a composizione mista con la partecipazione del personale civile ispettivo tecnico e i componenti dei NIL. I NIL potranno contattare i Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri al fine di ottenere eventuale supporto nello svolgimento della presente vigilanza.

Nel settore agricolo, florovivaistico ed edile, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si ritiene debbano essere predisposte opportune misure di prevenzione al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono provocare importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

L’Ispettorato, inoltre, ricorda che le Ordinanze regionali in materia rafforzano l’obbligo in capo al datore di lavoro di protezione e di tutela per i lavoratori contro il rischio da stress termico, prevedendo ulteriori limitazioni nei settori per i quali le attività lavorative vengano svolte prevalentemente in ambiente outdoor, in particolare nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio evidenzia un livello di rischio “ALTO”, disponendo, nei casi di esposizione prolungata al sole, la sospensione dell’attività lavorativa.

Durante lo svolgimento dell’attività ispettiva – in considerazione del settore di intervento – si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR (o nel PSC, ove previsto, e nei vari POS) della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

Qualora in sede di ispezione si riscontri l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione necessarie, si procede ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo decreto legislativo, nonché a impartire un ordine di Polizia Giudiziaria con la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico che potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure in grado di evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Qualora durante l’accesso ispettivo risulti che le misure di prevenzione e protezione, pur individuate dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio suddetto, non siano rispettate, si procederà ad emettere un verbale di prescrizione nei confronti del preposto (ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Nei cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza. Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere.

Il Coordinatore per l’esecuzione, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, dovrà verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un “pericolo grave e imminente” per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Laddove si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione; se tale carenza è invece riscontrata nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza.

Nei casi in cui è presente un’impresa affidataria dovrà anche essere accertata la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, nonché la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, emettendo, in caso di accertato inadempimento, apposito verbale di prescrizione. Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto  per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Atto di rinuncia di un Trust: imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria e catastale

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione, ai fini delle imposte di successione e donazione, ipotecaria e catastale, dell’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario di Trust (Agenzia delle entrate, risposta 1 agosto 2024, n. 165).

Il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito ”disponente” (o settlor)­ con negozio unilaterale trasferisce ad un altro soggetto, definito ”trustee”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest’ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall’atto istitutivo del trust per il raggiungimento delle finalità individuate dal disponente medesimo.

 

L’effetto principale dell’istituzione di un trust è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in trust costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

Ai sensi dell’articolo 73, comma, 1, lettere b), c) e d) del TUIR,  i trust, residenti e non residenti, sono inclusi tra i soggetti passivi dell’IRES.

 

Con specifico riferimento all’imposizione indiretta, già con la circolare n. 34/E/2022 è stato chiarito che, in via generale, l‘atto istitutivo e gli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni poiché, in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, tali atti non comportano l’attribuzione definitiva dei beni al trustee che è tenuto solo ad amministrarli e a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un ritrasferimento ai beneficiari del trust.

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari, pertanto, realizzano il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

Ai fini della determinazione dell’imposta da versare, le aliquote e le franchigie sono individuate, all’atto dell’attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

 

Con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, la richiamata circolare 34/E/2022 ha chiarito che le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al trust, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa mentre quelle eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l’effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.

Al riguardo, l’Agenzia chiarisce inoltre che la ”retrocessione” ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni.

 

Nel caso di specie, l’atto di rinuncia alla posizione di beneficiario da parte di tutti i beneficiari comporta la cessazione del Trust e i disponenti rientrano nella titolarità delle unità immobiliari, secondo i rispettivi diritti vantati al momento dell’atto istitutivo del Trust stesso.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene che, non verificandosi un trasferimento di ricchezza, non si realizza il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

Ai fini dell’imposta di registro, l’atto in questione rientra tra gli atti da registrare in termine fisso, con l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, se redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Al medesimo atto sono applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 4 della Tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990 e dell’articolo 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.