CCNL Dirigenti Cooperative: firmato l’accordo di rinnovo del contratto

Previsti aumenti retributivi ed importi “Una Tantum” 

Il 12 luglio 2024, le Parti sociali Legacoop, Agci, Cgil, Cisl, Uil ed il Coordinamento Nazionale Cgil-Cisl-Uil, hanno firmato il rinnovo del contratto di settore, con vigenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, per i dirigenti di azienda dipendenti dalle imprese cooperative.
Tra le principali novità:
– gli importi della retribuzione base conglobata per il triennio 2024-2026 ammontano, dal 1° agosto 2024 a 4.490,00 euro, dal 1° gennaio 2025 a 4.790,00 euro e dal 1° gennaio 2026 a 4.990,00 euro;
– dal 1° settembre 2024, il termine di preavviso per il dirigente con un’anzianità di durata fino a 4 anni compiuti è di 7 mesi, prevedendosi ulteriori 15 giorni per ogni successivo anno compiuto di anzianità di servizio con un massimo di ulteriori 5 mesi di preavviso;
– importo “Una Tantum” a copertura del periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2023, ai dirigenti in forza alla data del 31 dicembre 2023, di 2 mila euro lordi, corrisposti in due tranche da 1000,00 euro con la mensilità di settembre 2024 e luglio 2025;
– con la retribuzione di settembre 2024, sarà trattenuta ai dirigenti la somma di 150,00 euro quale quota Una Tantum.
Inoltre, dal 12 luglio 2024, l’indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine lavoro prevista in caso di licenziamento non giustificato è  di:
– da 3 a 6 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata fino a 3 anni;
– da 6 a 11 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 3 anni e fino a 7 anni;
– da 11 a 14 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 7 anni e fino a 11 anni;
– da 14 a 20 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 11 anni e fino a 15 anni;
– da 20 a 24 mensilità di retribuzione se il dirigente ha una anzianità di durata maggiore di 15 anni.

Credito d’imposta investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno, fissata la percentuale di credito fruibile

È stata fissata la percentuale effettivamente fruibile di credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (Agenzia delle entrate, provvedimento 22 luglio 2024, n. 305765).

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 262747/2024 sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell’agevolazione.

Il comma 4 dell’articolo 5 del D.L. n. 124/2023 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tale percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

 

Tanto premesso, con il nuovo provvedimento n. 305765/2024 dell’Agenzia viene reso noto che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024, è risultato pari a 9.452.741.120 euro, a fronte di 1.670 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

 

Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668% (1.670.000.000 / 9.452.741.120) dell’importo del credito richiesto.

 

Ciascun beneficiario potrà visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

INPS: sospensione delle note di rettifica e delle diffide di adempimento

Una scelta concepita per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, dal prossimo 26 luglio fino al 31 agosto 2024 (INPS, comunicato stampa 19 luglio 2024).

L’INPS ha annunciato la sospensione dell’inoltro delle notifiche delle Note di rettifica e delle Diffide di adempimento verso tutti i soggetti contribuenti, per agevolare gli adempimenti delle aziende e dei loro intermediari, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione, nel periodo che va dal prossimo 26 luglio e fino al 31 agosto 2024 compreso.

Sempre nel medesimo periodo verranno sospese anche le elaborazioni delle richieste verso DurcOnLine per la verifica della
regolarità contributiva, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA). 

 Inoltre, verrà anche sospesa la trasmissione dei crediti all’Agente della riscossione.

 

CCNL Ortofrutticoli ed agrumari: siglato il rinnovo 2024-2027 con aumenti retributivi e novità normative

Aumenti di 165,00 euro al 6° livello e indennità per i lavoratori disagiati

Il 20 luglio scorso è stato diramato un comunicato stampa da parte di Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e Friutimprese, che attesta l’avvenuta sottoscrizione del rinnovo del CCNL ortofrutticoli ed agrumari 2024-2027, scaduto il 31 dicembre 2023. Il contratto riguarda i dipendenti da aziende ortofrutticole e agrumarie che occupano circa 60mila lavoratrici e lavoratori. I sindacati si dicono soddisfatti per il raggiungimento dell’intesa che interviene sul potere di acquisto dei salari e dà importanti risposte alle specificità di settore. Il rinnovo prevede un incremento economico di 165,00 euro riferito al 6° livello, con un aumento pari dell’11,04%, erogato in 4 tranches:
65,00 euro dal 1° settembre 2024;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
20,00 euro dal 1° giugno 2025;
60,00 euro dal 1° agosto 2027
Oltre alle novità in materia economica sono previste anche buone notizie sul fronte normativo tra cui:
– aumento delle ore per le assemblee sindacali e delle ore di permesso per gli Rls, per assistenza figli e familiari;
– limite al ricorso al tempo determinato e alla somministrazione pari al 20% dei contratti a tempo indeterminato per ognuna delle due fattispecie;
– obbligo, in caso di appalto, di applicare il presente contratto;
– riconoscimento di una integrazione del 20% della quattordicesima mensilità per il periodo in cui la lavoratrice è in maternità;
– ampliamento del diritto di precedenza per la riassunzione degli stagionali. 
Per le donne vittime di violenza di genere è previsto il diritto al trasferimento in un’altra unità produttiva. Le aziende sono chiamate a garantire l’obbligo di garantire la copertura assicurativa sanitaria mediante il Fondo Est o, in alternativa, pagando direttamente al lavoratore la prestazione integrativa. 
Per le mansioni considerate “disagiate” viene ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità “disagio freddo” per chi opera all’interno delle celle frigorifere. Viene introdotta l’indennità “disagio caldo” per i lavoratori che devono prestare servizio per lunghi periodi esposti al calore degli impianti. 

Malattia e maternità 2024 per compartecipanti familiari e piccoli coloni

Comunicati gli importi giornalieri sulla cui base dovranno essere determinate le prestazioni economiche (INPS, circolare 22 luglio 2024, n. 83).

L’INPS ha comunicato gli importi giornalieri in base ai quali verranno determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

Infatti, con la circolare n. 81/2024 erano state comunicate, ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari per l’anno 2024, le retribuzioni medie giornaliere valide per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, determinate con il decreto del 21 maggio 2024 del Direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pertanto, gli importi giornalieri per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione, per quest’ultima prestazione, delle ipotesi in cui, in ragione della normativa vigente, le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 3/2024) risultano aggiornati secondo quanto riportato nella tabella allegata alla circolare in commento.

Retribuzioni di riferimento nel 2024

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, l’INPS ricorda che le retribuzioni di cui al citato decreto direttoriale sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.

Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente a questi lavoratori sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2023, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.

Invece, in materia di prestazioni economiche di maternità/paternità, l’Istituto rammenta che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. In particolare, il reddito applicabile, per il 2024, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, è pari a 63,06 euro.