Esonero contributivo lavoratori autonomi 2021, effettuate le verifiche

In caso di riduzione degli importi già concessi l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento (INPS, messaggio 27 giugno 2024, n. 2406).

L’INPS ha comunicato di aver effettuato le verifiche relative alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione per i soggetti richiedenti l’esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni dell’INPS (Gestioni speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e Gestione separata) e alle casse previdenziali professionali autonome per il 2021.

Il beneficio in argomento era stato previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis della Legge n. 178/2020.

I precedenti controlli

L’Istituto ha proceduto, in 2 successive fasi, alla verifica centralizzata della sussistenza dei seguenti requisiti per beneficiare della misura:

– iscrizione alla gestione previdenziale;
– assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2015;
– titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità (di cui all’articolo 1 della Legge n. 222/1984) o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996) a integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno, comunque esso sia denominato.

Peraltro, con il messaggio n. 3974/2021, l’INPS aveva reso noto il completamento delle verifiche effettuate, nel corso del 2021, in relazione alla sussistenza dei requisiti relativi all’assenza di contratto di lavoro subordinato o alla titolarità di pensione, e l’avvenuta pubblicazione dei relativi esiti sul Cassetto previdenziale della gestione di riferimento. Era stato altresì precisato, nello stesso messaggio, che i controlli relativi alla effettiva sussistenza dei requisiti di assenza di contratto di lavoro subordinato o di titolarità di pensione sarebbero stati reiterati al consolidamento dei dati oggetto di verifica.

Le nuove verifiche

Pertanto, l’INPS con il messaggio in argomento ha appunto reso noto di aver effettuati i citati controlli e, quindi, in caso di riduzione degli importi già concessi in seguito alle verifiche rese note con il messaggio n. 3974/2021, l’esito sarà visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa. La differenza contributiva derivante dalla riduzione degli importi in precedenza concessi, deve essere versata con le modalità descritte nello stesso messaggio. Sulle somme in esame saranno applicate le sanzioni civili.

L’Istituto, inoltre, segnala che sono stati completati i controlli relativi ai seguenti requisiti per beneficiare dell’esonero in oggetto:

– risultare in possesso del requisito della regolarità contributiva, verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
– avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione previdenziale non superiore a 50.000 euro;
– rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cosiddetto Temporary Framework).

L’esito di tali verifiche sarà sempre visibile nel Cassetto previdenziale della gestione di riferimento, in calce alla domanda stessa.

In caso di esito positivo, per gli importi concessi a titolo di esonero, si procederà con l’aggiornamento della posizione assicurativa UNEX.

Invece, in caso di annullamento totale o parziale dell’esonero, il relativo provvedimento verrà notificato direttamente al contribuente interessato.

Infine, contro gli esiti delle verifiche è possibile proporre istanza di riesame con la funzionalità descritta nel messaggio n. 803/2022 e inviare la documentazione necessaria per supportare la stessa attraverso il link “Riesame”, accedendo alla medesima sezione del Cassetto previdenziale in cui è stata presentata la domanda di esonero.

CCNL Sanità: prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale

Le OO.SS. chiedono migliori condizioni di lavoro e maggiori stanziamenti economici. Il confronto è aggiornato al 29 luglio

La Fp-Cgil ha reso noto, con un comunicato stampa, la prosecuzione della trattativa per il rinnovo del CCNL del comparto Sanità pubblica 2022-2024. Il testo inviato dall’Aran è stato posto al vaglio delle OO.SS. e la Fp-Cgil ha espresso l’importanza di individuare una serie di modalità che possano rendere da un lato più attrattivo il settore e dall’altro funzionale. Su questo punto la gestione, tra le altre cose, delle ferie diventa fondamentale, in quanto troppo spesso soggette ad abbattimento indotto o forzoso da parte delle organizzazioni sindacali. La Sigla non si è dimostrata disposta ad arretrare sulla questione della pronta disponibilità, già ottenuta nel precedente rinnovo. Inoltre, è importante anche individuare dei meccanismi di tutela in un contesto di progressivo invecchiamento dei lavoratori, rendendo l’organizzazione del lavoro meno rigida e più attenta a quelli che sono i bisogni dei singoli, investendo sulla formazione e riservando almeno 2 ore a settimana all’aggiornamento professionale e ad assolvere agli obblighi in materia di Ecm. 
Dal punto di vista delle relazioni sindacali Fp-Cgil rimarca quanto sia indispensabile che i sindacati si riapproprino del dibattito su numerose materie contrattuali che invece, ad oggi, lasciano all’azienda la facoltà di prendere decisioni senza passare per la contrattazione. Un maggiore coinvolgimento dei sindacati fa sì che disposizioni come lo sfruttamento di professionisti in luogo di una carenza di organico venga evitato. In questo solco si inserisce la proposta dell’Aran dell’aumento dell’orario di lavoro. A questo e ad altri punti di mancata convergenza, la risposta delle Sigle è la mobilitazione al fine di rivendicare più risorse per finanziare il contratto, in modo tale che possa essere garantito un salario adeguato e condizioni di lavoro migliori. Il tavolo di contrattazione è aggiornato al 29 luglio.

Utilizzo dei dati biometrici per la rilevazione delle presenze: il Garante dice no

Il Garante della privacy sanziona una società per aver usato i dati biometrici dei lavoratori per la rilevazione delle presenze sul posto di lavoro, ribadendo l’illiceità di tale utilizzo (Garante per la protezione dei dati personali, nota 26 giugno 2024, n. 525).

È possibile usare i dati personali dei dipendenti attraverso sistemi di riconoscimento facciale per il controllo delle presenze sul posto di lavoro? Il Garante per la protezione dei dati personali esprime parere negativo, ribadendo la propria posizione in merito.

 

L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente che lamentava il trattamento illecito di dati personali, attraverso un sistema biometrico installato presso le due unità produttive della società concessionaria. Con il reclamo, veniva anche denunciato l’utilizzo di un software gestionale con cui ciascun dipendente era tenuto a registrare gli interventi di riparazione svolti sui veicoli assegnati, i tempi e le modalità di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di inattività con le specifiche causali.

 

Il Garante ha precisato nuovamente che l’utilizzo di dati biometrici non è consentito perché non esiste nessuna norma di legge che al momento attuale preveda l’utilizzo del dato biometrico per la rilevazione delle presenze.

 

Pertanto, l’Autorità ha ricordato che neanche il consenso manifestato dai dipendenti può essere considerato idoneo presupposto di liceità, per l’asimmetria tra le rispettive parti del rapporto di lavoro.

 

Inoltre, il Garante ha accertato che la concessionaria in questione, da più di 6 anni, raccoglieva attraverso un software gestionale dati personali relativi alle attività dei dipendenti per redigere report mensili da inviare alla casa madre, contenenti dati aggregati sui tempi impiegati dalle officine per le lavorazioni effettuate. Ciò avveniva senza un’idonea base giuridica e un’adeguata informativa che, nel contesto del rapporto di lavoro, è espressione del principio di correttezza e trasparenza.

 

L’Autorità, oltre a sanzionare la società, le ha quindi ordinato di conformare il trattamento dei dati effettuato mediante il software gestionale alle disposizioni della normativa privacy.

CCNL Riscossione Tributi: resoconto incontro sul telelavoro

Ultime fasi per l’accordo sul telelavoro, le OO.SS. hanno disdetto il contratto integrativo aziendale

Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uila-Uil e Unisin si sono incontrate nella giornata del 25 giugno per ultimare l’accordo sul telelavoro. Al fine di stilare la graduatoria finale, le domande pervenute, che sono state molte come si evince dal comunicato, sono state esaminate e ne sono state accolte 127 su 663; 5 sono in fase di istruttoria e 8 in fase di assegnazione; per le quali le domande possono essere accettate fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, risultano lavoratrici e lavoratori disabili in situazioni di gravità, ex art.3 comma 3 L.104/92 che non hanno ancora presentato domanda di accesso al telelavoro nei termini previsti, a cui è stata data facoltà di farlo, fermo restando i requisiti ed i criteri previsti dall’accordo. Il prossimo anno, le domande devono essere rinviate al fine di stilare una nuova graduatoria. 
Nel corso dell’incontro non si è discusso solo di telelavoro. Infatti, le OO.SS. hanno formalizzato all’Ente la disdetta del contratto integrativo aziendale vigente. Tuttavia, il contratto, che risulta in scadenza, continua a trovare applicazione per il tempo utile a definire la trattativa per il rinnovo. Il prossimo incontro è previsto per l’11 luglio nel corso del quale di parlerà dell’aggiudicazione della polizza sanitaria aziendale.

Apre lo sportello di INVITALIA per Contratti di sviluppo Net Zero, Rinnovabili e Batterie

Dal 27 giugno 2024 le imprese possono presentare domanda di accesso alle agevolazioni per il sostegno degli investimenti volti al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo (INVITALIA, comunicato 26 giugno 2024)

Con il Decreto del 14 giugno 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha previsto a partire dal 27 giugno 2024 l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande a valere sullo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

 

Tale Decreto MIMIT ha disciplinato le modalità di accesso ai fondi destinati al sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche” del PNRR e, in particolare, del sottoinvestimento 1 nella parte che prevede il sostegno agli investimenti privati per il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

Il medesimo decreto ha disciplinato, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.

 

Le agevolazioni sono destinate a sostenere progetti di sviluppo industriale e di tutela ambientale ed, eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, con costi ammissibili non inferiori a 20 milioni di euro, realizzati da una o più imprese, finalizzati al rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica quali:

  • le batterie;

  • i pannelli solari;

  • le turbine eoliche;

  • le pompe di calore;

  • gli elettrolizzatori;

  • i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

– la produzione dei componenti chiave, riportati all’allegato n. 1 del Decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui sopra. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le produzioni dei componenti chiave devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui sopra; a tal fine l’impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi utili per la transizione ecologica;

– il recupero delle materie prime critiche, riportate all’allegato n. 2 del Decreto, necessarie per la produzione dei dispositivi e dei componenti chiave di cui sopra.

 

Tutti i programmi di sviluppo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente. 

Una quota non inferiore al 40% delle risorse disponibili è destinata a progetti da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 

Gli incentivi per i Contratti di sviluppo Net Zero sono disponibili sia per nuove domande sia per domande già presentate a IVITALIA, il cui iter agevolativo risulti sospeso per carenza di risorse.

L’istanza si attiva su richiesta delle imprese, con le seguenti modalità:

  • per nuove domande di contratto di sviluppo, in fase di presentazione del contratto di sviluppo sulla piattaforma dedicata, oltre alla documentazione obbligatoria relativa alla Proposta di Contratto di sviluppo, deve essere caricata anche l’Istanza Batterie – Net Zero e i relativi allegati;

  • per le domande di contratto di sviluppo già presentate che sono sospese per carenza di risorse finanziarie è necessario, a partire dalla data di apertura dello sportello, inviare a INVITALIA l’apposito modulo Istanza Batterie – Net Zero ed i relativi allegati, specificando il numero di protocollo generato dalla piattaforma informatica al momento della presentazione della domanda relativa al Contratto di Sviluppo.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa sulla base di quanto previsto dai regimi agevolativi attivati.