CCNL Bancari Credito Cooperativo: proseguono le trattative

Costituzione del FOCC, modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito ed incrementi retributivi al centro del confronto 

Nei giorni scorsi si è conclusa la prima delle tre giornate di incontri dedicati al rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed  al personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane tra Federcasse e Fabi First Cisl, Fisac-Cgil e Ugl Credito Uilca.
Per quanto riguarda l’argomento salariale, Federcasse ha dichiarato che è certo il recupero salariale, ma si necessita di un confronto sulle tempistiche e sull’ammontare degli arretrati. Resta, invece, problematica la questione della riduzione dell’orario di lavoro.
Durante l’incontro, sono proseguite le discussioni  sui temi relativi agli ultimi incontri. Restano, infatti, ancora da discutere la costituzione del FOCC e le modifiche statutarie relative al Fondo di Sostegno al Reddito, in quanto argomenti di cui è necessario un incontro ad hoc.
Le prossime riunioni sono fissate per il 27 e 28 giugno.

Maxi deduzione costo del lavoro, emanato il decreto attuativo

Il Dipartimento delle finanze del MEF ha pubblicato on line il provvedimento contenente le modalità applicative dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023 (D.M. 25 giugno 2024).

Il D.M. 25 giugno 2024 emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs, n. 216/2023 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF.

Il provvedimento dispone per i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito, la maggiorazione del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché una ulteriore deduzione in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela (Allegato 1 del citato D.Lgs. n. 216/2023).

I beneficiari

I soggetti che possono beneficiare della maggiorazione sono (articolo 2):
– i titolari di reddito d’impresa: ovvero, le società di capitali ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lett. c), del TUIR, limitatamente ai nuovi assunti utilizzati nell’esercizio dell’attività commerciale; le società ed enti non residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR, in relazione all’attività commerciale esercitata nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione; le società di persone ed equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR e le imprese individuali;
– gli esercenti arti e professioni, anche in forma di associazione professionale o di società semplice, che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUI.

L’incremento occupazionale

L’articolo 4 del D.M 25 giugno 2024 prevede le modalità con le quali determinare l’incremento occupazionale. Al riguardo, il comma 1, dispone che l’agevolazione spetta nel caso in cui il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è superiore al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel precedente periodo d’imposta. 

Determinazione della maggiorazione

Il costo da assumere ai fini della determinazione della maggiorazione è il minore fra (articolo 5) :
– il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, quale risulta dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), n. 9, del Codice civile;
– l’incremento del costo complessivo del personale, classificabile nelle voci di cui al medesimo articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile, rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. 

Infine, l’articolo 6 del provvedimento in argomento rinvia alle ordinarie regole in materia di accertamento, sanzioni, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi, ai fini della verifica della corretta fruizione dell’agevolazione.

 

CCNL Autostrade: rinnovo polizza sanitaria fino al 30 giugno 2026

La polizza rimborso spese mediche sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026

Il 18 giugno 2024 si sono incontrate la Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Vl, per definire il rinnovo della polizza sanitaria, in scadenza al 30 giugno 2024. Unisalute, a seguito del confronto avvenuto nelle scorse settimane, ha dichiarato la necessità di rivedere la copertura economica della polizza in relazione al fatto che l’andamento tecnico della stessa non consente, alle attuali condizioni economiche, di proseguire con le medesime garanzie. 
Le Parti Sociali, nell’ambito della trattativa relativa alla contrattazione di secondo livello per il triennio 2024- 2026, hanno stabilito di investire in materia di salute e prevenzione dei dipendenti e dei loro familiari anziché destinare risorse una tantum per bonus carburante e/o altre forme non strutturali. Di conseguenza, per il rinnovo della polizza sanitaria è stato destinato un importo aggiuntivo a carico dell’azienda pari a 150,00 euro pro capite per i soli dipendenti. 
Quanto previsto, oltre a garantire le attuali condizioni, consentirà di non aumentare il premio a carico dei familiari e di introdurre i seguenti interventi migliorativi:
– riduzione di 5,00 euro della franchigia in rete per visite e accertamenti, passando dagli attuali 25,00 euro a 20,00 euro per ciascuna visita specialistica o accertamento diagnostico;
– riduzione di 20,00 euro della franchigia in rete per trattamenti fisioterapici, passando dagli attuali 70,00 euro/ciclo di terapia a 50,00 euro/ciclo di terapia;
– l’aumento del massimale garanzie oncologiche da 12.000,00 euro a 15.000,00 euro. 
La polizza rimborso spese mediche come sopra definita sarà valida per il periodo 1° luglio 2024-30 giugno 2026.  

Agenzia delle entrate: le novità 2024 in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Pubblicati i chiarimenti del Fisco in ordine alle novità in materia di ISA, in applicazione per il periodo d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, circolare 25 giugno 2024, n. 15).

La circolare si apre con una breve rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente, hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA anche a seguito della Delega al Governo per la riforma fiscale.

 

Alcuni articoli del D.Lgs. n. 1/2024 hanno interessato gli ISA sotto vari aspetti:

  • l’articolo 5 ha modificato l’articolo 9-bis, del decreto ISA, introducendo il comma 2 bis che prevede che “L’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale … tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e cogliere le evoluzioni della classificazione delle attività economiche Ateco”.

La disposizione ha inteso evidentemente adeguare la significatività degli ISA e della loro applicazione al processo di revisione della classificazione Ateco che si concluderà con l’entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2025, della nuova classificazione Ateco 2025.

Per il periodo d’imposta 2024, dunque, è richiesta una revisione anticipata dei 15 ISA che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

  • l’articolo 6 del decreto Adempimenti ha modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 4-ter che potenzia sempre più il patrimonio informativo che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati, semplificando gli adempimenti dichiarativi anche in relazione all’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 7 ha ulteriormente modificato l’articolo 9-bis del decreto ISA, introducendo il comma 5-bis che prevede la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli ISA;

  • l’articolo 14 ha, infine, modificato il comma 11, lettere a) e b), dell’articolo 9-bis del decreto ISA, prevedendo l’innalzamento delle soglie su cui applicare i benefici premiali previsti.

A seguire, l’Agenzia delle entrate propone una panoramica delle attività di revisione degli ISA in vigore per il 2023.

Si tratta, in particolare:

– degli interventi ordinariamente previsti per adeguare gli ISA alle evoluzioni avvenute nei comparti economici cui si riferiscono;

– della revisione straordinaria finalizzata ad adeguare gli stessi alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto delle ricadute correlate al nuovo scenario economico associato alle tensioni geopolitiche, ai prezzi dell’energia, degli alimentari e all’andamento dei tassi di interesse.

 

Per i modelli ISA2024 risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste “istruzioni”, “parte generale” ed “istruzioni comuni”, utili per la compilazione di tutti gli ISA, per i quadri A (personale), F (dati contabili impresa) e H (dati contabili lavoro autonomo).

Al riguardo, l’Agenzia segnala la novità presente quest’anno nel quadro F (dati contabili impresa) che si è reso necessario introdurre a seguito dell’entrata in vigore, per il 2023, dell’articolo 1 comma 78 della Legge di Bilancio 2024, che consente l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del TUIR.

Anche per gli ISA 2023, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all’acquisizione dei dati “precalcolati”.

 

I benefici premiali del regime ISA sono stati aggiornati dall’articolo 14 del decreto Adempimenti che ha previsto l’incremento:

da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA. I medesimi soggetti sono altresì esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui;

da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti II.DD. e IRAP.

Poichè tale incremento delle soglie è da considerarsi in aggiunta rispetto alle soglie precedenti previste e non in sostituzione, nell’ultima parte della circolare l’Agenzia riepiloga quanto previsto dal provvedimento del 22 aprile 2024 in merito ai livelli di affidabilità fiscale ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali.

Contributi obbligatori 2024 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli

L’INPS rende noti gli importi dei contributi obbligatori dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 (INPS, circolare 25 giugno 2024, n. 74).

Entro i termini del 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025 dovranno essere pagati, attraverso il modello F24, i contributi obbligatori 2024 dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

 

Lo ricorda l’INPS nella circolare in oggetto in cui vengono comunicati anche gli importi della contribuzione IVS, di maternità e INAIL relativamente all’anno 2024. Nell’Allegato n. 1 alla circolare sono poi riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2024 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

 

Contributi IVS

 

La contribuzione IVS a carico dei soggetti in questione, come noto, è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende in 4 fasce di reddito, a sua volta ottenuto moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella “Tabella D” allegata alla Legge n. 233/1990 in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.

 

Per l’anno 2024 il reddito giornaliero è fissato nella misura pari a 63,06 euro. Le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2024 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione, né di giovane età, pari alla misura del 24%.

 

Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale che, relativamente all’anno 2024, è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

 

Anche nel 2024 i lavoratori autonomi con più di 65 anni di età, titolari di pensione calcolata con il sistema retributivo o con il sistema misto presso le gestioni dell’Istituto, possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti (articolo 59, comma 15, Legge n. 449/1997).

 

Contributo di maternità

 

Il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di 7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Contributo INAIL

 

Relativamente al contributo dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2024, lo stesso resta fissato nella misura capitaria annua di 768,50 euro per le zone normali e di 532,18 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.