Nuovo codice dei contratti pubblici: modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo

Nell’ambito del Codice dei contratti pubblici, l’Agenzia delle entrate ha illustrato le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo, con particolare riferimento al perimetro applicativo e alla decorrenza temporale delle stesse (Agenzia delle entrate, circolare 28 luglio 2023, n. 22/E).

A seguito dell’emanazione del nuovo Codice dei contratti pubblici sono state introdotte nuove disposizioni in materia di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, contenute nell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Codice dispone che con la tabella di cui all’allegato I.4 venga individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

 

Riguardo alle modalità di calcolo e versamento dell’imposta, il D.Lgs. ha introdotto un sistema semplificato, a scaglioni crescenti in proporzione al valore (importo massimo previsto) del contratto medesimo e il valore dell’imposta va così determinato:

euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;

euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;

euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;

euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;

euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.

 

Sono, invece, esenti i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.

L’imposta, dunque, è determinata in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, comprese le eventuali opzioni o i rinnovi esplicitamente stabiliti.

Alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 si continuano ad applicare le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo.

Stesso trattamento vale per gli altri atti e documenti che precedono il momento della stipula del contratto; ciò con riferimento a tutti gli operatori economici partecipanti alla procedura di selezione, salvo quanto espressamente previsto in favore dell’aggiudicatario. Infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/1972.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella A di cui all’allegato I.4 al Codice, in relazione all’importo massimo previsto nel contratto medesimo.

Il predetto calcolo, chiaramente, deve essere effettuato considerando a scomputo l’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto fino a concorrenza dell’importo già dovuto.

 

Il citato comma 10 dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 36/2023 pone l’onere del versamento a carico dell’aggiudicatario, ferma restando l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni.

L’imposta di bollo va versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE) e non se ne escludono successivamente ulteriori modalità, anche attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica, l’imposta di bollo va versata con le suddette modalità telematiche unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice.

 

Tali nuove disposizioni in materia di imposta di bollo acquistano efficacia dal 1° luglio 2023 e la previgente disciplina continua ad applicarsi con esclusivo riferimento ai procedimenti in corso.

 

 

CCNL Editoria Artigianato: presentata la piattaforma rivendicativa

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario, l’inserimento dell’elemento di garanzia retributiva, maggiore tutela in caso di malattia e maternità e aumento retributivo in linea con gli indici ISTAT

E’ stata approvata dalle sigle sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Editoria Artigianato, scaduto lo scorso 31 dicembre. Prevista una durata triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
Tra le richieste dei sindacati un aumento complessivo delle retribuzioni, in linea con gli indici ISTAT, non assorbibile da precedenti erogazioni unilaterali, nonchè l’inserimento dell’elemento di garanzia retributiva.
Per quanto riguarda la parte normativa, le OO.SS. richiedono un’ulteriore riduzione sull’orario di lavoro di 4 ore, una maggiore tutela della maternità e della paternità in linea con le disposizioni normative vigenti, nonchè una  maggiore garanzia della malattia, sia dal punto di vista della carenza che da quello di conservazione del posto di lavoro.
Propongono infine l’apertura di un confronto sulle modalità applicative delle nuove norme sul part-time, sulla retribuzione del lavoro supplementare, sulla fruizione in alternativa ai congedi parentali e sulle modalità applicative del lavoro agile.

CIPL Edilizia Industria – Varese: definito l’EVR 2023

Il pagamento degli arretrati da gennaio 2023 viene riconosciuto nella retribuzione mese di agosto 

Il 3 luglio scorso, ANCE Varese Associazione delle Imprese Edili di Varese e le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Varese, costituite da Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl dei Laghi e Fillea-Cgil Varese, hanno definito gli importi relativi all’Elemento Variabile della Retribuzione per l’anno 2023. Nel Verbale di Accordo vengono indicati alcuni elementi indispensabili per il riconoscimento dell’EVR, quali:
– verifica, e relativa positività, dei parametri territoriali che tengono conto dell’andamento congiunturale del Settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
– EVR da corrispondere in quote mensili nell’anno 2023, agli operai, quadri e agli impiegati, anche apprendisti, da parte di impresa avente entrambi i parametri aziendali pari o positivi è pari al 4% dei minimi tabellari vigenti alla data del 1° luglio 2018. 
Le aziende che hanno titolo per non erogare l’EVR o per erogarlo in misura parziale, pari al 65% dell’EVR territoriale e secondo importi ridotti devono trasmettere la comunicazione prevista che attesta l’esperita procedura di verifica dei parametri aziendali stabilita della contrattazione collettiva nazionale. Viene stabilito, inoltre, che il pagamento degli arretrati da gennaio 2023 deve avvenire entro il termine di corresponsione della retribuzione di competenza del mese di agosto 2023.

Importi EVR 4% sui minimi di luglio 2018
 

LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 4%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41
LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 4%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 68,83
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 61,95
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 51,62
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 48,18
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 44,74
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 40,26
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 34,41

Importi EVR 65% del valore intero

LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 65%
7° livello – quadri e 1.a categoria super 1.720,71 44,74
6° livello – 1.a categoria 1.548,63 40,26
5° livello – 2.a categoria 1.290,52 33,55
4° livello – Impiegati di 4° livello 1.204,51 31,32
3° livello – 3.a categoria 1.118,46 29,08
2° livello – 4.a categoria 1.006,62 26,17
1° livello – 4.a categoria primo impiego 860,36 22,37
LIVELLO MINIMO AL 1° LUGLIO 2018 EVR 65%
Operaio di 4° livello 6,96 0,18
Operaio specializzato – 3° livello 6,47 0,17
Operaio qualificato – 2° livello 5,82 0,15
Operaio comune – 1° livello 4,97 0,13
Guardiani 4,48 0,12
Guardiani con alloggio 3,98 0,10

Congedo parentale, precisazioni INPS sulle istruzioni Uniemens

L’Istituto è intervenuto di nuovo per chiarire le modalità di valorizzazione, nei flussi dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio (INPS, messaggio 28 luglio 2023, n. 2821).

Con il messaggio in commento che annulla e sostituisce il precedente n. 2788/2023, l’INPS ha fornito alcune precisazioni in materia di modalità di valorizzazione dei nuovi codici evento e dei codici conguaglio nei flussi UniEmens, afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, istituiti alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 e dalla Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

In particolare, riguardo al congedo parentale e al congedo di paternità obbligatorio, l’Istituto ha riepilogato  le istruzioni già fornite con il messaggio n. 659/2023 e – al fine di supportare i datori di lavoro nell’assolvimento degli obblighi informativi ai fini previdenziali – ha fornito una mappatura dei codici istituiti ex novo con il dettaglio degli eventi tutelati secondo la normativa previgente e la relativa individuazione del precedente codice di riferimento. 

I nuovi codici

MA1, “Periodi di congedo di maternità e di paternità alternativo ex artt. 16, 17, 20 e 28 D.Lgs. n. 151/2001” (nuovo significato assunto per i periodi di competenza dal 13 agosto 2022);

MA2, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;

MA0, che continua a mantenere il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti fino al compimento del sesto anno di vita del bambino”;

PD0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PD1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di sei mesi e fruiti successivamente al compimento del sesto anno e fino al dodicesimo anno di età del bambino”.
Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PE0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PE1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 1, D.Lgs. n. 151/2001) entro il limite massimo di coppia di 7/8/9 mesi e fruiti fino al compimento del dodicesimo anno di età del bambino”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MA2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti fino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

TB0, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria (disciplinati dall’art. 32 co. 1-bis e 1- ter, D.Lgs. n. 151/2001) indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001)”. Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB0, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

TB1, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati (ex art. 34, co. 3, D.Lgs. n. 151/2001) oltre i 9 mesi ed entro il limite massimo di coppia di 10/11 mesi e fruiti tra l’ottavo e il dodicesimo anno di età del bambino e tutti i periodi che non danno diritto al trattamento economico nel medesimo arco temporale”. Contribuzione figurativa su retribuzione convenzionale (ex art. 35, co. 2, D.Lgs. n. 151/2001). Codice in parte riconducibile all’ex codice evento MB2, la cui fattispecie viene maggiormente dettagliata;

PF1, avente il significato di “Congedo di paternità obbligatorio di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 introdotto dal D.Lgs. n. 105/2022” (per valorizzare i periodi di congedi di paternità obbligatorio di competenza dal 13 agosto 2022);

MA3 che continua ad avere il significato di: “Periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore di 3 anni, disciplinati dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001”;

MB1 che continua ad avere il significato di “Riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, disciplinati dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs. n. 151/2001 ex permessi allattamento”;

MB4 che continua ad avere il significato di “Congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni (fruibili alternativamente, nel limite di 5 giorni l’anno per ciascun genitore), disciplinati dall’art. 47, comma 2, D.Lgs. n. 151/2001”.

L’INPS rammenta anche che i nuovi codici sono validi per gli eventi verificatisi a decorrere dal 13 agosto 2022, secondo quanto precisato nell’ambito della circolare n. 122/2022. Questi codici si aggiungono a quelli vigenti e la loro applicazione è obbligatoria dal mese di competenza aprile 2023.

Nel messaggio in commento, vengono anche fornite istruzioni di dettaglio relative ai nuovi codici evento, da utilizzare per la corretta gestione dei periodi di congedo parentale indennizzati in misura dell’80% della retribuzione, istituiti con la circolare n. 45/2023, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 359, della Legge di bilancio 2023.

Inoltre, l’INPS fornisce chiarimenti riguardanti il significato e alle modalità espositive di alcuni codici evento introdotti con la circolare n. 39/2023, riferiti ai permessi per disabilità.

Ebav Veneto: stanziati contributi a donne e giovani imprenditori

Erogato contributo alle aziende artigiane nascenti e realizzate da donne o da giovani con età inferiore a 35 anni

Per l’anno in corso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato Regione Veneto ha erogato un contributo alle aziende artigiane nascenti e realizzate da donne o da giovani con età inferiore a 35 anni.
Difatti, l’impresa che intende assumere entro un anno dal ricevimento dell’acconto del contributo, almeno un dipendente con una durata minima continuativa del rapporto lavorativo di 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno, ha l’obbligo di versamento delle quote di Primo Livello Ebav e denuncia nel modello mensile B01. In caso contrario, la suddetta dovrà restituire l’intero contributo ricevuto.
In caso di aziende costituite in società, almeno il 50% dei soci devono esser donne o giovani di età inferiore a 35 anni nel momento dell’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Vengono ritenute valide le acquisizioni di azienda o di rami d’azienda che ne determinano una nuova con nuova data d’iscrizione al medesimo Albo. Tale iscrizione deve esser effettuata entro 3 mesi dalla data di creazione azienda, non potendo essere considerate nuove aziende artigiane se esistono già, trasformandosi quindi in artigiane.
Hanno diritto di precedenza quelle con neo imprenditore ex-dipendente versante Ebav che ha ricevuto nell’ultimo anno un contributo per il licenziamento D51.
L’anno di riferimento è l’anno di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane. Il contributo per le nuove aziende realizzate da imprenditrici è previsto a partire dall’anno 2022, calcolato sui costi al netto di Iva e la presentazione della sua domanda deve avvenire entro 90 giorni dalla data iscrizione o annotazione all’Albo.
Per quel che riguarda il contributo, corrisponde al 50% della spesa sostenuta con un importo massimo erogabile pari ad euro 5.000,00.
La modalità di erogazione avviene versando inizialmente un acconto corrispondente al 50% del contributo Ebav stesso, con il limite massimo di euro 2.000,00, per poi procedere al saldo una volta verificatesi le condizioni richieste dal servizio, ossia assunzione di almeno un dipendente entro 12 mesi dal ricevimento dell’acconto del contributo della Bilateralità, con una durata minima continuativa del rapporto di lavoro pari a 6 mesi e con un regime di orario di lavoro a tempo pieno o non inferiore al 50% rispetto a quello svolto a tempo pieno.
Circa la tempistica e la modalità di pagamento, i contributi vengono erogati entro tre mesi dalla data scadenza servizio, mediante accredito sul c/c intestato o co-intestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav, non ammettendo pagamenti su c/c intestati a persona diversa dal soggetto richiedente il contributo. La mancata dichiarazione Iban, assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, comporteranno il mancato versamento nei tempi previsti.
Ed inoltre, l’Ente può stanziare il contributo richiesto fino al permanere della capienza dei fondi e delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso. Questo è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge in vigore nell’anno di erogazione del medesimo in quanto ricavo d’esercizio o plusvalenza patrimoniale con un’aliquota attuale nella misura del 4%.
Il Certificato delle ritenute sui contributi degli Enti Pubblici e Privati cumulativo viene inoltre inviato al percipiente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al pagamento.
Da ultimo, si elenca la documentazione necessaria al fine di ricevere il contributo spettante:
– certificato di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane o una copia della visura camerale da cui si evince la data iscrizione;
– elenco dei costi di costituzione, quindi spese legali, spese amministrative, ecc., e/o acquisto / leasing attrezzature o beni strumentali, compresi usato e beni mobili registrati.