Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate 

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023 e ha fornito chiarimenti sull’affrancamento dei redditi relativi a quote o azioni di OICR e a polizze di assicurazione sulla vita (Agenzia delle entrate, circolare 26 giugno 2023, n. 16/E).

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune attività di natura finanziaria e immobiliare, terreni edificabili e con destinazione agricola, che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” di cui agli articoli 44 e 67 del TUIR.

 

La platea dei contribuenti interessati è costituita da:

– persone fisiche;

– società semplici;

– società ed associazioni;

– enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa;

– soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 

 

In particolare, una delle misure previste riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%, cd. “rideterminazione”.

Tale possibilità, introdotta dalla Legge finanziaria 2002 e sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

L’Agenzia chiarisce che per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

 

A riguardo, dunque, gli adempimenti che il contribuente, entro il 15 novembre 2023, deve assolvere sono:

– il versamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16%, ovvero la prima rata nel caso di rateazione dell’imposta;

– la redazione della perizia di stima.

 

Tale versamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, in luogo del versamento in un’unica soluzione. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025). Nel caso, invece, di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine, la rideterminazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

La circolare dell’Agenzia si sofferma, poi, anche su un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, cd. “affrancamento”.

 

I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Vi possono accedere, inoltre, anche i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero.

L’Agenzia chiarisce che l’effetto dell’affrancamento è quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022.

 

Le tipologie di redditi che possono esserne oggetto di affrancamento sono:

– redditi di capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR;

– redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.

 

Il comma 113 della Legge di Bilancio 2023 prevede che l’opzione vada resa entro il 30 giugno 2023 e che l’imposta sostitutiva vada versata, poi, entro il 16 settembre 2023.

Sono previste diverse modalità di esercizio dell’opzione che dipendono dall’esistenza o meno di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto presso un intermediario.

Ai fini dell’affrancamento, una volta esercitata l’opzione, in dichiarazione o mediante comunicazione all’intermediario, essa si perfeziona solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva.

CCNL Consorzi di bonifica: con luglio aggiornati i minimi retributivi e costituzione di un Ente Bilaterale

Novità per i lavoratori del comparto

Il Verbale di Accordo siglato in data 23 maggio 2023 tra Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, prevede con il mese di luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi e la necessità di costituire un Ente Bilaterale al fine di realizzare uno strumento per la gestione mutualistica di un fondo rivolto ad attività quali occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, e quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente verrà istituito presso l’Enpaia e le Parti valuteranno poi le modalità inerenti la sua gestione con lo scopo di contenere i costi, ed altresì, attueranno tutte le procedure legislativamente previste, nonché regolamenteranno le attività cui indirizzarsi come di seguito riportate:
– ricambio generazionale;
– ristrutturazione aziendale;
– sostegno al reddito legato a interruzioni temporanee.
Inoltre, l’Ente Bilaterale potrà prevedere ulteriori prestazioni al fine di sostenere i lavoratori del settore. I servizi verranno finanziati mediante il patrimonio economico costituito dalle risorse che i Consorzi verseranno nel Fondo nella misura dello 0,75% (0,50% a carico del datore di lavoro e 0,25% di spettanza del dipendente) dei minimi di stipendio base secondo quanto sancito dall’art. 66 della disciplina contrattuale con decorrenza dal 1° luglio 2023. Tali prestazioni sono individuate come un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò il diritto all’erogazione diretta da parte del Consorzio stesso, di servizi equivalenti.
Il Consorzio poi, aderendo alla bilateralità ed adempiendo ai relativi obblighi contributivi, assolve, per l’appunto, ogni suo obbligo in materia, nei confronti del personale di comparto. L’omesso versamento contributivo all’Ente Bilaterale Nazionale della Bonifica, a decorrere dal 1° luglio 2023 comporta l’obbligo, da parte del Consorzio stesso alla corresponsione al lavoratore, di una quota aggiuntiva di retribuzione pari all’1% di quanto previsto dall’art. 66 del CCNL, fermo restando quella relativa alle prestazioni equivalenti.
Quanto invece l’aggiornamento dei minimi retributivi del personale qualificato, l’Accordo prevede, dal 1° luglio 2023, l’erogazione delle seguenti quote.

Livello Minimo
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.686,87
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.658,14
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.643,77
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.327,66
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.327,66
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F. 1 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.) 2.255,82
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 2 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.925,36
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.) 1.925,36
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.695,47
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.666,72
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.609,25
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.) 1.537,40
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.) 1.494,29
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.) 1.436,84

Carta solidale: rilascio nuove funzionalità e proroga del termine per il consolidamento delle liste

L’INPS proroga al 5 luglio 2023 il termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari della Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità a sostegno dei nuclei familiari in stato di bisogno alla luce delle nuove funzionalità a disposizione dei Comuni (INPS, messaggio 26 giugno 2023, n. 2373).

Al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo Alimentare destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità di cui all’art. 1, comma 450, della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), alcuni Comuni hanno segnalato la necessità di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo.

 

L’INPS, pertanto, con il messaggio in oggetto, ha reso noto il rilascio di nuove funzionalità per applicazione web dedicata ai Comuni e accessibile nel portale istituzionale al percorso: > “INPS e i Comuni” > “Servizi al cittadino” > “Servizi” > “Carta solidale acquisti”.

 

Beneficiari del contributo, si ricorda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei requisiti individuati dal D.M. 18 aprile 2023, ovvero:

 

– iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe della popolazione residente (Anagrafe comunale);

 

– titolarità di una certificazione ISEE ordinario, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

 

Tra le nuove funzioni messe a disposizione dei Comuni, quella di “deselezione del beneficiario” ha l’effetto di rendere disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella lista dei selezionabili: ciò accade allorquando l’operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti per l’accesso al beneficio. Il beneficiario deselezionato, conseguentemente, viene inserito in evidenza in testa alla lista dei selezionabili e sarà escluso dalla successiva rielaborazione della graduatoria. Viene richiesto l’inserimento, in apposito spazio, di una nota giustificativa dell’operazione in cui dovrà essere riportata la causa di esclusione

 

La funzione “trasferimento nucleo”, invece, consente al Comune di selezionare il beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di questa selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall’INPS il controllo sull’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) che si può concludere con due diversi esiti:

 

1) verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento dello stesso in testa alla lista dei selezionabili del Comune di effettiva residenza, etichettandolo e ponendolo in evidenza.  Nel caso di disponibilità di carte, il nuovo Comune assegnatario del beneficiario trasferito potrà selezionarlo e inserirlo nella lista dei beneficiari; il beneficiario trasferito sarà oggetto, in ogni caso, di successiva rielaborazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione; 

 

2) una conferma da ANPR della residenza originaria del beneficiario e, in conseguenza, il mantenimento dello stesso nella posizione originaria.

 

Presente anche la funzione “blocca nucleo-trasferito” che si attua mediante la funzione di “deselezione beneficiario” e consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso valuti che non abbia i requisiti richiesti dal citato decreto.

 

Le funzioni rilasciate e sopra descritte sono utilizzabili da tutti i Comuni, compresi quelli che, nel frattempo, hanno già proceduto al consolidamento delle liste, che saranno pertanto sbloccate.

 

L’INPS, al fine di consentire ai Comuni di effettuare gli interventi di cui sopra, comunica la proroga del termine per il consolidamento delle liste dei beneficiari (inizialmente fissato in 15 giorni solari a decorrere dal 12 giugno 2023) fino alle ore 18,00 del 5 luglio 2023

 

Si precisa che la sola funzione di “trasferimento nucleo” a un Comune diverso, verrà inibita alle ore 19,00 del 4 luglio per la necessità da parte di INPS di effettuare il controllo su ANPR relativo alla residenza e consentire al Comune di destinazione, entro il 5 luglio, la selezione e l’inserimento del soggetto trasferito nella lista dei beneficiari ovvero il blocco del medesimo.

 

Alla scadenza del nuovo termine, l’INPS procederà a una rielaborazione delle liste e a rigenerare le graduatorie per ogni singolo Comune sulla base dei criteri di priorità stabiliti dal decreto.

 

La tempistica procedurale ridefinita sulla base del nuovo termine fissato per il consolidamento delle liste da parte dei Comuni avrà, dunque, le seguenti scadenze:

 

– pubblicazione entro il 7 luglio nell’applicazione web delle graduatorie rielaborate per ciascun Comune;

 

– invio entro l’8 luglio delle liste da parte dell’INPS a Poste Italiane per le attività di competenza;

 

– restituzione entro il 15 luglio da Poste Italiane all’INPS delle liste complete dei codici identificativi delle carte associate a ciascun beneficiario;

 

– pubblicazione entro il 18 luglio nell’applicazione web delle liste definitive e complete dei codici carte assegnati;

 

– invio da parte dei Comuni, a decorrere da quest’ultima data, delle comunicazioni ai beneficiari del contributo, contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali.

 

CCNL Vigilanza privata: sottoscritto l’Accordo integrativo

Ad integrazione dell’Ipotesi di Accordo del 30 maggio viene inserita la parte relativa a previdenza complementare, permessi, periodo di prova e bilateralità

Le sigle sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, insieme alle associazioni imprenditoriali del settore Anivip, Assiv, Univ, Agci-Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative-Lavoro e Servizi, hanno sottoscritto la documentazione relativa all’Ipotesi di Accordo del Settore Vigilanza privata il 15 giugno scorso. Il rinnovo del CCNL riguarda i dipendenti di Istituti ed Imprese di vigilanza privata e servizi di sicurezza. Il contratto decorre dal 1° giugno 2023 e resta in vigore fino al 31 maggio 2026.

Parte economica

Come già anticipato nei giorni scorsi è previsto, infatti, un aumento complessivo di 140,00 euro per il livello 4° GPG della Vigilanza privata e per il livello D dei servizi fiduciari che viene erogato in 5 tranche:

50,00 euro a giugno 2023;

25,00 euro a giugno 2024;

25,00 euro a giugno 2025;

20,00 euro a dicembre 2025;

20,00 euro a aprile 2026.
A questo si aggiunge l’Una Tantum di 400,00 euro per il livello 4° delle Guardie Giurate da riparametrarsi per gli altri livelli di inquadramento e da definire con modalità di erogazione con separato accordo (anche attraverso welfare) che viene riconosciuta nella misura di:

135,00 euro settembre 2023;

135,00 euro settembre 2024;

130,00 euro settembre 2025.

 

Periodo di prova

Per il periodo di prova viene rimodulata la durata, vale a dire:

– 150 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati nel livello Q e livelli I;

– 60 giorni di lavoro per i dipendenti inquadrati in altri livelli.

Inquadramento professionale

Invece, per quel che riguarda l’inquadramento professionale, è previsto che il personale in forza al 31 maggio 2023:

– Inquadrato nel livello E debba rimanerci per un periodo non superiore ai 12 mesi;

– Inquadrato nel livello F, dal 1° giugno 2023, venga inquadrato al livello E, dove rimane per un periodo non superiore a 18 mesi.

Per conseguire il livello D, il lavoratore deve permanere nel livello F ed E per non più di 24 mesi.

Bilateralità 

Per la bilateralità, la quota è fissata allo 0,20% di paga base e contingenza e 0,10% a carico del lavoratore e viene stabilito il contributo per l’assistenza contrattuale nella misura dello 0,25% della paga conglobata mensile, di cui lo 0,15% è a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore.

Parte normativa

Sul fronte permessi e congedi, quelli per handicap vengono disciplinati alla normativa Inps e per le vittime di violenza di genere viene riconosciuto un congedo specifico di massimo 90 giorni lavorativi, con preavviso non inferiore a 7 giorni. Inoltre, se il dipendente ne fa richiesta, il congedo può essere allungato oltre il tempo indicato, con il pagamento di un’indennità del 70% della retribuzione. Inserita nel rinnovo anche la parte normativa riguardante la tutela della genitorialità e il relativo congedo di paternità obbligatorio. Il Fondo Fon.Te viene individuato per la previdenza complementare per il settore vigilanza privata e servizi di sicurezza. Mentre, il fondo previdenza cooperativa è per le imprese in cooperativa.

CCNL Rai: i nuovi inquadramenti del personale operaio

A decorrerre dal 1°luglio 2023 si procederà all’allineamento delle carriere dell’operaio specializzato e dell’operaio altamente specializzato

L’ipotesi di accordo del 9 marzo 2022 sottoscritto tra la RAI-Radiotelevisione Italiana, assistita da Unindustria Roma  e Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc Ugl Comunicazioni, Snatee, Libersind-Confsal ha previsto, in un’ottica di graduale allineamento dei percorsi previsti per l’operaio specializzato ed altamente specializzato, che a decorrere dal 1° luglio 2023 gli operai inquadrati al livello 7° dopo 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione conseguiranno il passaggio al livello 6° e dopo altri 24 mesi raggiungeranno il livello 5°. In particolare :
– gli operai specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 8° vengono assegnati al livello 7°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023;
– gli operai specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 7° e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello vengono assegnati al livello 6°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023;
– gli operai specializzati ed altamente specializzati che, al 9 marzo 2022, risultino inquadrati al livello 6° e che abbiano già maturato 24 mesi di effettivo svolgimento della mansione nel predetto livello vengono assegnati al livello 5°, secondo anzianità di livello, per il 50% con decorrenza 30 giugno 2022 e per il restante 50% con decorrenza 30 giugno 2023.