Contrasto al divario retributivo di genere nella Direttiva UE

Pubblicata sulla G.U. dell’Unione europea la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, n. 2023/970 che è volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva. 

Entrerà in vigore tra venti giorni la direttiva UE n. 2023/970 pubblicata il 17 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, le cui disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati membri e applicate nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati e di tutti i lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro. 

 

La direttiva in commento stabilisce prescrizioni minime intese a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore tra uomini e donne e del divieto di discriminazione: tali obiettivi dovranno essere conseguiti, in particolare, tramite la trasparenza retributiva e il rafforzamento dei relativi meccanismi di applicazione.

 

Gli Stati membri sono invitati ad adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro dispongano di sistemi retributivi che assicurino la parità di retribuzione per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, applicando strumenti o metodologie che consentono agli stessi datori di lavoro e/o alle parti sociali di istituire e utilizzare facilmente sistemi di valutazione e classificazione professionale neutri sotto il profilo del genere che escludano qualsiasi discriminazione retributiva fondata sul sesso.

 

La valutazione e il confronto del valore del lavoro dovranno essere effettuati sulla base di criteri che non si fondano, direttamente o indirettamente, sul sesso dei lavoratori e che includono le competenze, l’impegno, le responsabilità e le condizioni di lavoro, nonché, se del caso, qualsiasi altro fattore pertinente al lavoro o alla posizione specifici.

 

Il principio della trasparenza retributiva deve essere applicato anche prima dell’assunzione, prevedendosi che i candidati a un impiego hanno il diritto di ricevere, dal potenziale datore di lavoro, informazioni, tra l’altro, sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia da attribuire alla posizione in questione, in modo che sia garantita una trattativa informata e trasparente sulla retribuzione.

Viene sancito il divieto per il datore di lavoro di chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro e l’obbligo di provvedere affinché gli avvisi di posto vacante e i titoli professionali siano neutri sotto il profilo del genere e che le procedure di assunzione siano condotte in modo non discriminatorio.

 

Ai fini dell’attuazione del principio della parità di retribuzione, ai lavoratori non può essere impedito di rendere nota la propria retribuzione e viene riconosciuto il diritto dei lavoratori a chiedere e ricevere per iscritto informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore (articolo 7). Tali informazioni devono essere fornite dal datore di lavoro in un tempo ragionevole e che, in ogni caso, non può eccedere i due mesi dalla presentazione della richiesta, in un formato che sia accessibile anche alle persone con disabilità e che tenga conto delle loro esigenze particolari.

 

L’articolo 9 della direttiva dispone in merito alle informazioni sul divario retributivo di genere che i datori di lavoro devono fornire (anche mediante pubblicazione sul proprio sito web) a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti, trasmettendole all’Ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità su richiesta. L’obbligo informativo riguarda i datori di lavoro che hanno più di 100 lavoratori ma gli Stati membri possono, in base al diritto nazionale, imporre anche ai datori di lavoro con meno di 100 lavoratori di fornire le medesime informazioni.

 

Il Capo III della direttiva è dedicato ai mezzi di tutela affinché tutti i lavoratori che si ritengono lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione possano disporre di procedimenti giudiziari finalizzati all’applicazione dei diritti e degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione e possano ottenere il risarcimento del danno subito.

 

Gli Stati membri devono introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori, inclusi i lavoratori che sono rappresentanti dei lavoratori, dal licenziamento o da altro trattamento sfavorevole da parte di un datore di lavoro, quale reazione a un reclamo all’interno dell’organizzazione del datore di lavoro o a un procedimento amministrativo o giudiziario ai fini dell’applicazione dei diritti o degli obblighi connessi al principio della parità di retribuzione. Infatti, i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori non devono essere trattati in modo meno favorevole per il fatto di aver esercitato i loro diritti in materia di parità di retribuzione o di aver sostenuto un’altra persona a tutela dei diritti di quest’ultima (articolo 25).

 

Prevista anche l’istituzione di un organismo di monitoraggio incaricato di controllare e sostenere l’attuazione delle misure di attuazione della direttiva e di adottare le disposizioni necessarie per il suo corretto funzionamento.

 

Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 giugno 2026 per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, informando immediatamente la Commissione.

 

CIPL Edilizia Industria – Trentino Alto Adige: siglato l’accordo di rinnovo

Concluso positivamente l’accordo tra sindacati e collegio dei costruttori edili

Il Contratto Integrativo Provinciale entrato in vigore l’11 maggio 2023 e con validità fino al 31 dicembre 2025, porta con sé buone novità per i lavoratori edili e delle costruzioni.
Sono stati infatti previsti, a partire dal prossimo anno, tra i 50,00 euro ed 80,00 euro lordi in più in busta paga.
Altra notizia interessante è l’erogazione di una Una Tantum della somma di 200,00 euro nello stipendio di dicembre.
Questo è quanto stato pattuito nel confronto tra i sindacati ed il collegio costruttori per il contratto integrativo relativo al triennio 2023 – 2025.
Vista altresì l’avanzamento dell’inflazione, l’Accordo ha previsto anche l’aumento del buono pasto che sarà pari ad euro 7,00.
In aggiunta, le parti di cui sopra, hanno dato luogo ad una trattativa circa la possibilità per il personale di ricevere nuovamente il 50% del loro salario in caso di malattie brevi, ossia meno di tre giorni, per un massimo di due volte all’anno.

CCNL Pubblici Esercizi (Confcommercio): incontro al Ministero con le organizzazioni sindacali e datoriali

Aumenti contrattuali e conseguente detassazione, contrasto alla precarietà e al lavoro irregolare e un approfondimento sul part -time tra gli argomenti dell’incontro 

Il 9 maggio si sono incontrate le organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali stipulanti il CCNL Pubblici Esercizi e i delegati del Ministro del Lavoro al fine di dare riscontri alle aziende e ai dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Ristorazione Commerciale e Turismo per un celere rinnovo del Contratto.
Le Associazioni datoriali hanno chiesto un intervento ministeriale volto ad aumentare le maggiori risorse economiche per fronteggiare la situazione di difficoltà creata dalla pandemia, dall’inflazione e dal conseguente aumento dei costi delle materie prime.
Per quanto riguarda, invece, i sindacati sono stati reclamati interventi voti ad evitare la precarietà, il lavoro irregolare e  l’uso sproporzionato del part-time verticale. A tal proposito si è proposto ai delegati del Ministero del Lavoro l’erogazione del bonus di 550,00 euro anche per l’anno 2022 e l’individuazione di soluzioni strutturali di sostegno economico.
Altro tassello importante richiamato dalle parti stipulanti è la detassazione degli aumenti contrattuali e dei premi di produzione.
Il Ministero del Lavoro ha invitato le parti a formalizzare le loro richieste, fermo restando la necessità soprattutto per le risorse economiche, di un intervento del Ministero dell’Economia.

Incremento dell’indennità di congedo parentale, le istruzioni dell’INPS

Fornite le indicazioni di carattere amministrativo e operativo in relazione al settore privato circa l’elevazione del beneficio fino all’80% della retribuzione (INPS, circolare 16 maggio 2023, n. 45).

L’INPS ha reso note le istruzioni amministrative e operative relative all’indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, elevata dal 30% all’80% della retribuzione, come disposto dall’articolo 1, comma 359, della Legge 29 n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs 2 n. 151/2001.

Nello specifico, anche se la misura trova applicazione in riferimento sia ai lavoratori dipendenti pubblici, sia a quelli privati, la circolare in commento dell’INPS si riferisce soltanto a questi ultimi. 

Elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese

La Legge di bilancio 2023 ha disposto l’elevazione dell’indennità all’80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei 3 spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all’altro, a condizione che la mensilità indennizzata all’80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore.

Si sottolinea che il mese indennizzato all’80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi, precisando che la fruizione “alternata” tra i genitori non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.

Inoltre, l’elevazione all’80% della retribuzione dell’indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.

Decorrenza e modalità di presentazione della domanda

La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali, ovvero: tramite il portale dell’INPS, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”; tramite il Contact center integrato oppure tramite gli Istituti di patronato.

Infine, la circolare si conclude con le istruzioni relative alle modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nel flusso UniEmens.

 

 

 

Trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione

Il Ministero della giustizia, con circolare 2 maggio 2023, ha fornito chiarimenti attinenti al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022.

A seguito di diversi quesiti pervenuti alla direzione generale riguardo al trattamento fiscale delle autorizzazioni rilasciate dal notaio in materia di volontaria giurisdizione, introdotte dal D.Lgs. n. 149/2022, il Ministero della giustizia è intervenuto a fare luce in assenza di specifiche indicazioni di diritto positivo.

Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, dal notaio rogante, ai sensi del’ art. 21, primo comma, del D.Lgs. n. 149/2022. Tale norma prevede che il notaio possa esperire un’istruttoria semplificata e funzionale alla decisione sulla richiesta di autorizzazione; inoltre, ove per effetto della stipula dell’atto debba essere riscosso un corrispettivo nell’interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo.

L’autorizzazione resa dal notaio può essere reclamata innanzi all’autorità giudiziaria secondo le norme processuali applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale e dunque l’efficacia dell’autorizzazione consegue al vano decorso del termine di 20 giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste senza che sia stato proposto reclamo.

L’interessato può quindi alternativamente rivolgersi al notaio o al giudice, trattandosi di una competenza concorrente con due canali autorizzatori autonomi e alternativi.

Poiché il notaio-pubblico ufficiale riceve tale munus direttamente dalla norma, e non in virtù di provvedimento di delega dell’autorità giudiziaria, è escluso che tale attività possa qualificarsi come giurisdizionale. Mancano, infatti, particolari prescrizioni, in merito alla forma della richiesta da presentare al notaio, al contenuto-forma dell’autorizzazione notarile e ai criteri distributivi della competenza territoriale.

Ciò premesso, affinché sorga l’obbligo, per la parte privata, di sostenere le spese degli atti processuali, è necessario che sia instaurato un processo dinanzi all’autorità giudiziaria. Di conseguenza, in merito al regime fiscale applicabile in caso di autorizzazione resa dal notaio, non si configura un provvedimento di natura giurisdizionale e perciò l’ufficio giudiziario non sarà tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato e per le medesime ragioni, risulterà inesigibile anche l’importo forfettario di cui all’articolo 30 del Testo unico.

Il Ministero chiarisce infine che, in caso di autorizzazione resa dal notaio, il rimedio impugnatorio previsto è il reclamo camerale di cui all’art. 739 c.p.c., soggetto al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. b), D.P.R. n.115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’articolo 13, comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.