CCNL Zootecnia: previsto per gennaio 2023 il contributo per il Fondo Assistenza sanitaria Fida

Aggiornamento quote contributive al Fondo Assistenza sanitaria Fida

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la contribuzione corrisposta dal personale impiegato di settore, ai quali viene applicato il presente CCNL, per le formule di iscrizione al Fondo attualmente vigenti, è così aggiornata:

Formula Azienda Dipendente Totale
A 108 108 216
A+B 120 256 376
A+C 130 148 268
A+B+C 130 298 428
D60 130 710 840

Si suole ricordare che, l’iscrizione al Fondo, decorre dalla data di assunzione dei lavoratori ed ha validità sino al 31 dicembre dello stesso anno in cui questa avviene, salvo disdetta scritta da presentare nei termini di 30 giorni dalla stessa data di assunzione.
I dipendenti assunti dal 1°gennaio 2021, possono altresì aderire al FIDA anche mediante la specifica “Formula 2021“, prevedendo, a fronte di tre anni di iscrizione alla Formula A o superiori, la copertura del costo del primo anno di Formula A a carico dell’azienda. In caso di disdetta anticipata entro il terzo anno, l’azienda può recuperare il costo della Formula A a suo carico per il primo anno.

Legge di bilancio 2023: le misure sull’Assegno Unico e sul Reddito di cittadinanza

La manovra finanziaria approvata in via definitiva dal Senato il 29 dicembre include rilevanti novità in materia di AUU e RDC (MEF, comunicato 29 dicembre 2022).

Il testo della Legge di bilancio 2023 che ha ricevuto l’ok definitivo dall’aula del Senato contiene diverse novità su due istituti rilevanti per famiglie e cittadini come l’Assegno unico e universale (AUU) e il Reddito di cittadinanza (RDC). In particolare, sul versante dell’AUU, viene previsto dal 1° gennaio del 2023 un incremento del 50% dell’assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell’assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell’assegno unico per i disabili.

Infatti, si stabilisce che l’importo di 175 euro mensile per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età non è più limitato al solo 2022. Si rende, inoltre, permanente e non più limitata al 2022 anche la maggiorazione, sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media, prevista per ciascun figlio con disabilità di età compresa fra 18 e 21 anni. Infine, si rende permanente e non più limitato al 2022, nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro e percezione nel 2021 di ANF.

Per quel che riguarda, invece, il Reddito di cittadinanza, inizia il periodo transitorio che porterà alla sua abolizione: dal 1 gennaio 2023 alle persone tra 18 e 59 anni, abili al lavoro ma che non abbiano nel nucleo disabili, minori o persone a carico con almeno 60 anni d’età, è riconosciuto il reddito nel limite massimo di 7 mensilità invece delle attuali 18 rinnovabili. È inoltre previsto un periodo di almeno 6 mesi di partecipazione a un corso di formazione o riqualificazione professionale. In mancanza di questo requisito, il beneficio del reddito decade come nel caso in cui si rifiuti la prima offerta di lavoro. Le regioni sono tenute a trasmettere all’ANPAL gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. 

Sempre dal 1° gennaio 2023, l’erogazione del RDC ai beneficiari compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico viene condizionata all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo.

Inoltre, la quota dell’assegno destinata all’affitto sarà pagata direttamente ai proprietari. I risparmi di spesa derivanti dall’abolizione del Reddito di cittadinanza saranno allocati in un apposito fondo che finanzierà la riforma complessiva per il sostegno alla povertà e all’inclusione.

 

CCNL Credito: sospesi i termini fino al 28 febbraio 2023

Le parti contrattuali, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, hanno stabilito la sospensione fino al 28 febbraio 2023 dei termini fissati al 31 dicembre 2022

Le parti contrattuali si stanno attivando per procedere con il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Pertanto, in data 27 dicembre 2022, Abi ,Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno stabilito che gli incontri programmati tra le parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si dovranno considerare come svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Sarà impregiudicata la decorrenza al 1°gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022.
Resta inteso che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019.
Le Parti hanno, inoltre, concordato la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (Foc), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
Obiettivo principale dei sindacali è quello di aumentare i salari, a fronte “di un’inflazione che galoppa oltre le due cifre” e quindi la strada maestra dovrà essere la contrattazione collettiva.

Legge di bilancio 2023: le disposizioni in materia di Ape sociale e “Opzione donna”

Con 107 voti favorevoli, 69 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, nella seduta odierna, ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023 con misure, tra l’altro, che intervengono a prorogare di un ulteriore anno l’indennità di APE sociale e a modificare i requisiti e i termini di maturazione per l’accesso anticipato al trattamento pensionistico per le donne (cd. “Opzione donna”).

La Manovra finanziaria 2023 è finalmente Legge, a seguito dell’approvazione definitiva da parte del Senato della Repubblica.

 

Tra i molteplici interventi, si segnalano quelli sull’indennità di APE sociale, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni, nonchè quelli sulla cosiddetta “Opzione donna”.

 

APE sociale (Art. 1, commi 288 – 291)

 

L’applicazione dell’indennità in questione è stata prorogata di un altro anno, ovvero fino al 31 dicembre 2023. La relazione tecnica allegata al disegno di legge stima in 20.000 soggetti i lavoratori che accederanno all’APE sociale in virtù della proroga. 

 

Il comma 289 dell’articolo 1, conferma poi, anche per il 2023, la possibilità per gli appartenenti alle categorie professionali individuate nell’allegato 2, annesso alla Legge di bilancio 2022, di accedere all’APE sociale qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, e siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni (32 nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta).

 

Riguardo ai termini di presentazione della domanda per poter fruire del beneficio, il comma 290 del predetto articolo 1 dispone l’applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell’articolo 1 della Legge n. 205/2017 (che semplifica la procedura per l’accesso all’APE sociale), anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso del 2023. Conseguentemente, devono ritenersi adeguati i termini e le scadenze attualmente previsti, per cui i soggetti che ne hanno i requisiti possono presentare domanda per il riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2023, ovvero (in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 88/2017), entro il 15 luglio 2023. Le domande presentate successivamente a tale data (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui siano ancora disponibili le risorse finanziarie a ciò destinate.

 

Viene infine incrementa l’autorizzazione di spesa che finanzia il beneficio in esame, di 64 milioni di euro per l’anno 2023, 220 milioni di euro per l’anno 2024, 235 milioni di euro per l’anno 2025, 175 milioni di euro per l’anno 2026, 100 milioni di euro per l’anno 2027 e 8 milioni di euro per l’anno 2028.

 

Opzione donna (Art. 1, comma 292)

 

L’articolo 1, al comma 292, modificando l’articolo 16 del D.L. n. 4/2019 e inserendovi il comma 1-bis, consente l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2022, un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano un’età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

– assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
– abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
– siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

 

Resta fermo che le lavoratrici che già entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 58 anni per le lavoratrici dipendenti o 59 anni nel caso di lavoratrici autonome, possano comunque accedere al trattamento pensionistico anticipato, ai sensi dell’articolo 16, comma 1 del D.L. n. 16/2019, non modificato dalle norme in esame.

 

Confermate le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome dalla data di maturazione dei requisiti, per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico in oggetto.

 

In sede di prima applicazione, le lavoratrici del comparto scuola e AFAM a tempo indeterminato, possono presentare la domanda di cessazione del servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.

Manovra: credito d’imposta a favore delle imprese del Mezzogiorno prorogato per il 2023

Tra le misure a sostegno delle imprese del Mezzogiorno per il 2023, viene prorogato il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Lo prevede la Manovra 2023 approvata, in data odierna dal senato in via defenitiva. 

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019. Sulla materia è poi intervenuto l’articolo 244 del D.L. n. 34/2020 che ha incrementato la misura del credito per gli investimenti, introdotto con riferimento a tutto il territorio nazionale (Legge n. 160/2019), a favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno.

Tra le novità annunciate nella Legge di Bilancio 2023, c’è la proroga estesa all’esercizio 2023 del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno (art. 1, co. 268). Le agevolazioni riguardano le imprese che investono nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si provvede alla copertura degli oneri per il 2023 con una riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2021-2027 nella misura di 55,2 milioni per ciascuna annualità 2023-2025 (co. 269). Viene pertanto modificato il comma 187 con una nuova previsione che indica l’ammontare delle risorse destinate al credito d’imposta potenziato per il Mezzogiorno in 159,2 milioni sia per il 2023 che per il 2024, e in 107 milioni per il 2025 (+55,2 milioni per ciascuna annualità considerata).

I soggetti che hanno indebitamente utilizzato in compensazione il credito di imposta per ricerca e sviluppo sono tenuti a inviare la richiesta di riversamento spontaneo del credito all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023 e non più entro il 31 ottobre (co. 271, introdotto dalla Camera dei deputati).

Durante l’esame alla Camera è stato, altresì, introdotto il comma 272, con cui si stabilisce che le certificazioni previste per attestare la qualificazione degli investimenti nell’ambito di attività ammesse a crediti di imposta possono essere richieste dalle imprese a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta, nei medesimi periodi, non siano state già constatate con il processo verbale di constatazione. Con la citata novella, viene quindi espunta l’ulteriore condizione che non siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.