CCNL Lavanderie Industria: i sindacati chiedono un aumento di 225,00 euro

A livello economico richiesto l’aumento dell’elemento perequativo e delle indennità per lavoro su turni diurni 

Il 7 ottobre è stata varata da Filctem-Cgil,Femca-Cisl e Uiltec-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Lavanderie Industria in scadenza il prossimo 31 dicembre.
A livello economico le richieste rivolte ad Asossistema sono:
– aumento dell’elemento perequativo;
– innalzamento del contributo a carico delle aziende al 2,5% sul welfare contrattuale;
– contributo aziendale mensile pari a 16,00 euro per l’assistenza sanitaria integrativa;
– aumento delle indennità per lavoro su turni diurni.
A livello normativo, invece, si richede il rafforzamento del ruolo dell’organismo paritetico nazionale e maggiori ore per la formazione oltre all’aumento dell’indennità di malattia con relativa retribuzione al 100% nei primi 3 giorni in caso di malattia o oinfortunio.

CCNL Occhiali Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Il nuovo contratto 2026-2028 punta su salari, welfare e coinvolgimento dei lavoratori

Lo scorso 7 ottobre 2025 le Sigle sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno approvato la piattaforma per il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2026-2028 in vista della scadenza dell’attuale contratto il 31 dicembre 2025.

Per quanto riguarda la parte economica i sindacati chiedono un incremento salariale complessivo (TEC) di un importo pari a 230,00 euro al 4° livello. Si chiede, inoltre, di rafforzare i Fondi contrattuali integrativi, con particolare attenzione alla quota contributiva a carico delle imprese in favore del Fondo Previmed.

Per quanto riguarda la parte normativa si punta a rafforzare la partecipazione e il coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte strategiche delle aziende e nelle politiche industriali:

– la revisione dei modelli organizzativi con un uso più ampio del part-time e turnazioni più eque;

– la possibilità di ridurre l’orario a parità di salario, anche in via sperimentale;

– il potenziamento dei percorsi di crescita professionale legati al nuovo sistema di inquadramento;

– il coinvolgimento delle Rsu nella stabilizzazione dei contratti precari.

Le OO.SS. chiedono, inoltre, una riduzione dell’utilizzo dei contratti a termine e di somministrazione e propongono il turn over generazionale per favorire l’ingresso dei giovani e il pensionamento dei più anziani.

Altre proposte considerate importanti riguardano:

– il miglioramento dei tempi di vita e lavoro;

– la trattazione del tema del gender gap;

– il contrasto di ogni forma di violenza di genere.

Infine, i sindacati sollecitano un confronto strutturato sull’introduzione dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie per garantire che l’innovazione diventi uno strumento comune di crescita e sviluppo del lavoro.

Le novità in materia di riduzione contributiva artigiani e commercianti

Possibile presentare la domanda anche con il profilo “associazioni”, oltre che con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista” (INPS, messaggio 6 ottobre 2025, n. 2954).

Dopo il messaggio n. 2449/2025, l’INPS torna sull’argomento della presentazione della domanda di riduzione contributiva del 50% per artigiani e commercianti prevista dall’articolo 1, comma 186 della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) per i soggetti iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle relative gestioni speciali autonome. In particolare, con il messaggio citato, l’Istituto aveva precisato che, in fase di prima applicazione, la presentazione della domanda è consentita con i profili “cittadino” e “consulente/commercialista”.

Ora, con il messaggio in commento, l’INPS comunica che è possibile presentare la domanda compilando il modulo “Riduzione 50% ART-COM 2025” presente sul “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), oltre che con con i profili “cittadino”, “consulente/commercialista”, anche con il nuovo profilo “associazioni”.

L’Istituto chiarisce anche che l’accesso con il profilo “cittadino” consente di inserire la domanda al solo titolare della posizione aziendale per sé stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare.

Infine, l’INPS rammenta che l’accesso può essere effettuato al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” > “Utilizza lo strumento”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.

 

Cassa Edile Varese: contributo asilo nido per i lavoratori iscritti

Il 31 ottobre scade il termine per richiedere il bonus asilo nido di 1.000,00 euro

La Cassa Edile di Varese prevede l’erogazione in favore di tutti i lavoratori iscritti di un contributo per coprire il costo della retta per l’asilo nido frequentato dai loro figli o soggetti equiparati.

Viene concesso un contributo per un importo massimo di 1.000,00 euro annui per ciascun figlio, fino a concorrenza di quanto effettivamente pagato dal lavoratore.

Per poter accedere a questa prestazione, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di anzianità di servizio:

600 ore di lavoro effettivo nel semestre precedente la domanda;

1200 ore di lavoro effettivo nei 2 semestri precedenti la domanda.

La domanda per il contributo deve essere presentata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2025, facendo riferimento all’anno di frequenza.

La suddetta domanda deve essere corredata dal documento attestante lo stato di famiglia e dall’attestato di frequenza rilasciato dall’asilo nido, con l’indicazione esplicita dell’ammontare delle rette.

Chiarimenti dalle Entrate sulla restituzione dell’IVA non dovuta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate italiana riguardo alla restituzione dell’IVA non dovuta, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2025. n. 50).

La risoluzione fornisce chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter, in particolare riguardo al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della Legge n. 167/2017″), definisce l’attuale sistema per il recupero dell’IVA indebitamente versata.
Il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 disciplina il caso in cui l’applicazione di un’imposta non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, il cedente o prestatore (il soggetto che ha emesso la fattura) può presentare la domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Tale disciplina del rimborso, in linea con il principio della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta originariamente versata all’erario.

 

La suddetta possibilità è espressamente subordinata a due condizioni:

  • l’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura;
  • il cessionario/committente deve aver precedentemente restituito tale imposta all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Le norme relative al rimborso devono essere lette congiuntamente al comma 3 dell’articolo 30-ter, il quale prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, spiega l’Agenzia, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.