Email e navigazione web: il Garante per la privacy sanziona la Regione Lombardia

Venivano raccolte e conservate anche informazioni relative alla sfera privata dei dipendenti (Garante per la protezione dei dati personali, nota 30 maggio 2025, n. 535).

L’Autorità garante per la protezione de dati personali ha comminato una sanzione di 50.000 euro alla Regione Lombardia. Il provvedimento giunge al termine di un ciclo ispettivo dell’Autorità per verificare l’osservanza della normativa privacy da parte della Regione nell’ambito dei trattamenti dei dati dei dipendenti, anche nel caso dello svolgimento del lavoro agile. Numerose le violazioni riscontrate.

In effetti, il datore di lavoro può raccogliere i log di navigazione in Internet e i metadati delle e-mail dei dipendenti solo in presenza di specifiche condizioni e garanzie. 

Invece, dall’istruttoria del Garante è emerso che la Regione raccoglieva e conservava i log di navigazione in Internet – consistenti in informazioni inerenti ai siti web visitati dai dipendenti, inclusi quelli relativi ai tentativi falliti di accesso ai siti censiti in una apposita black list – senza aver stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali e aver adottato adeguate garanzie a tutela dei lavoratori. Tale trattamento consentiva tra l’altro al datore di lavoro di entrare in possesso di informazioni non attinenti all’attività lavorativa e relative alla sfera privata dei dipendenti.

Nessun accordo inoltre era stato inizialmente siglato per il trattamento dei metadati di posta elettronica dei lavoratori. Ancor prima dell’adozione del Documento di indirizzo del Garante sui metadati, la Regione aveva comunque attivato un processo di adeguamento alle indicazioni fornite nel tempo dall’Autorità in casi analoghi. Per tali ragioni, pur prendendo atto delle iniziative intraprese dalla Regione nel corso dell’istruttoria per conformare i trattamenti alla normativa privacy, il Garante, oltre alla sanzione amministrativa, ha ingiunto una serie di misure correttive.

Tra queste, in particolare: l’anonimizzazione dei log relativi ai tentativi di accesso falliti ai siti web censiti nella black-list; la cifratura del dato concernente i nomi dei dipendenti assegnatari dei pc portatili; la riduzione del termine di conservazione di tali dati.

CIPL Cantine Sociali Trento: siglato il contratto di rinnovo

Previsto un incremento complessivo percentuale del 7,5% sulle retribuzioni

Le Parti sociali Federazione Trentina della Cooperazione di Trento, Confederdia, Fai-Cisl, Fisascat-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno firmato il rinnovo del contratto per il personale delle cantine sociali della provincia di Trento, che scadrà il 31 dicembre 2028. 

Per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028, le parti hanno convenuto un aumento retributivo pari al 7,5% sulle retribuzioni al 31 dicembre 2024, secondo la seguente distribuzione:

– 2% dal 1° gennaio 2025;

– 2% dal 1° gennaio 2026;

– 2% dal 1° gennaio 2027;

– 1,5% dal 1° gennaio 2028.

Gli arretrati dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 sono stati erogati con le competenze relative alla mensilità di aprile 2025, ai dipendenti in forza alla data dell’11 aprile 2025.

CCNL Istruzione e Ricerca: nuovo incontro per il rinnovo

Il quarto incontro ha avuto come argoemnto centrale le relazioni sindacali

Il 28 maggio si è svolto il quarto incontro tra Aran e sindacati per discutere sul rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 2022 – 2024.

Al centro del dibattivo il capitolo relativo alle relazioni sindacali ed alcuni avanzamenti in materia di lavoro a distanza per i funzionari con incarico di DSGA oltre al diritto dei buoni pasto per il personale delle università e ricerca anche se a distanza.

I sindacati hanno, inoltre, esposto le seguenti richieste:

– sezioni università e ricerca: è stato chiesto un confronto sui regolamenti relativi ad aspetti retributivi;

– sezione Afam: viene proposta l’integrazione della sezione mobilità all’interno della contrattazione nazionale;

– necessità di risorse aggiuntive per incrementi stipendiali.

Il prossimo incontro è fissato per il 24 giugno.

Elba Lombardia: contributi per le attività culturali

Fino al 30 aprile 2026 è possibile inviare la richiesta per accedere al contributo relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025

L’Ente lombardo bilaterale dell’artigianato ha reso noto il contributo per le attività culturali 2025 a favore dei dipendenti. Il contributo è relativo alle spese sostenute, solo per il lavoratore, e sono ammessi all’interno del computo gli acquisti di libri, ingressi ai musei, mostre, abbonamenti/biglietti di cinema e teatro, corsi di musica, canto, teatro, fotografia e pittura.

 

Il contributo erogato va da un minino di 50,00 euro ad un massimo di 200,00 euro, per una spesa minima di 50,00 euro e se questa risulta tracciata anagraficamente in capo al lavoratore. Le spese affrontate devono essere state effettuate nell’arco temporale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 e le domande di richiesta devono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2026. Le pratiche devono essere presentate dai lavoratori presso gli sportelli accreditati delle OO.SS. Cgil, Cisl e Uil. Condizione indispensabile per accedere al contributo è la regolarità nei versamenti all’Ente a partire dal 1° gennaio 2023 e fino a 2 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.

 

Alla domanda vanno allegati una serie di documenti, quali:
– fattura/ricevuta intestata al lavoratore riportante la spesa dovuta;
– cedolino paga del dipendente relativo al mese di pagamento dell’attività culturale acquistata;
– copia del documento d’identità del dipendente;
– informativa sul trattamento dei dati personali firmata;
– scheda di richiesta contributo compilata e firmata.

Maggiori informazioni è possibile reperirle sul sito dell’Ente. 

Detrazioni: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità fiscali 2025

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative in merito alle novità in tema di detrazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025, con validità dal 1° gennaio 2025 (Agenzia delle entrate, circolare 29 maggio 2025, n. 6/E).

La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione riguardo alle novità fiscali contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Tali novità riguardano specificamente:

  • i limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • le detrazioni per la frequenza scolastica;
  • le detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

In particolare, la Legge di bilancio 2025 introduce l’articolo 16-ter nel TUIR, rubricato “Riordino delle detrazioni“, il quale stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2025, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il meccanismo di calcolo si basa su due parametri:
– il reddito complessivo del contribuente;

– il numero di figli fiscalmente a carico.

 

La norma prevede una riduzione progressiva dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili all’aumentare del reddito, pur mantenendo una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità certificata.
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare. Questo ammontare massimo viene calcolato moltiplicando un importo base (determinato in base al reddito complessivo) per un coefficiente (crescente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico).
Nella determinazione dell’importo soggetto a questa limitazione, devono essere comunque rispettate le regole ordinarie delle singole disposizioni agevolative, inclusi limiti specifici e percentuali di detrazione. Sono inclusi gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR.

 

A partire dal 1° gennaio 2025, i familiari cui si fa riferimento nell’articolo 12 includono il coniuge non legalmente separato, i figli (anche nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, e conviventi del coniuge deceduto) e gli ascendenti conviventi. Anche i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati fiscalmente a carico per queste disposizioni.
L’importo base di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del TUIR è:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da applicare all’importo base, secondo l’articolo 16-ter, comma 3, è:
– 0,50 se non ci sono figli fiscalmente a carico;
– 0,70 se c’è un figlio fiscalmente a carico;

– 0,85 se ci sono due figli fiscalmente a carico;

– 1 se ci sono più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992. Nel computo del numero dei figli si considerano quelli fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese, anche se solo per una parte dell’anno (es. nascita). Si includono anche i figli conviventi del coniuge deceduto che siano fiscalmente a carico.

 

Il contribuente deve quindi quantificare l’importo base in base al suo reddito e applicare il coefficiente relativo al numero di figli a carico per ottenere l’ammontare massimo degli oneri e delle spese su cui calcolare la detrazione.

Se gli oneri e le spese sostenute superano l’ammontare massimo consentito, il contribuente deve scegliere quali spese includere, idealmente dando priorità a quelle che danno diritto a una maggiore detrazione.
Sono escluse dal computo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese (per i contribuenti con reddito > 75.000 euro):

  • le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
  • le somme investite nelle start-up innovative;
  • le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative;
  • le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (in cui la spesa effettiva non è rilevante), come la detrazione per il mantenimento dei cani guida per non vedenti.

Per le spese detraibili in più annualità, solo le rate relative all’anno corrente rilevano per il computo del massimale. Sono comunque esclusi dal computo:
– gli oneri detraibili relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 (interessi passivi su mutui agricoli, mutui casa principale per acquisto o costruzione);
– i premi di assicurazione relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
– le rate di spese detraibili (es. ristrutturazioni edilizie, articolo 16-bis) sostenute fino al 31 dicembre 202435. Anche le rate di spese sanitarie sono escluse in quanto le spese sanitarie stesse lo sono.

 

Ai fini del calcolo del reddito complessivo per l’applicazione dell’articolo 16-ter, si considera il reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Nella nozione di reddito complessivo rilevante per le agevolazioni fiscali sono inclusi anche redditi soggetti a cedolare secca, imposta sostitutiva (regime forfetario, mance), e quota di agevolazione ACE.

Per chi aderisce al concordato preventivo biennale, per le agevolazioni che dipendono dal reddito, si considera il reddito effettivo e non quello concordato.
Rimane ferma l’applicazione delle limitazioni previste dall’articolo 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del TUIR:
– le detrazioni (di cui all’articolo15) spettano per l’intero importo se il reddito complessivo (al netto del reddito abitazione principale) non eccede 120.000 euro;

– se il reddito complessivo (al netto del reddito abitazione principale) è superiore a 120.000 euro, la detrazione (salvo eccezioni) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra (240.000 euro – reddito complessivo) e 120.000 euro;

– la detrazione compete per l’intero importo, indipendentemente dal reddito, per le spese sanitarie e per gli oneri derivanti da mutui (acquisto/costruzione abitazione principale) o prestiti contratti dopo il 31 dicembre 2024.

 

Il comma 13 della Legge di bilancio 2025 prevede l’innalzamento del limite massimo di spesa per la frequenza scolastica. A partire dal 1° gennaio 2025, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili al 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Tale modifica riguarda solo il limite massimo.

Il comma 229 della Legge di bilancio 2025 sostituisce il comma 1-quater dell’articolo 15 del TUIR, stabilendo che dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Questa modifica incrementa l’ammontare della detrazione forfetaria da 1.000 euro a 1.100 euro ed elimina il limite di spesa annuo precedentemente previsto (290.000 euro a decorrere dal 2021). Poiché la detrazione è forfetaria, la spesa effettivamente sostenuta non rileva. Per questo motivo, tale spesa non concorre al calcolo del limite massimo degli oneri e delle spese detraibili previsto dall’articolo 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Rimane comunque valida l’applicazione delle limitazioni generali basate sul reddito complessivo previste dall’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter del TUIR (detrazione intera fino a 120.000 euro di reddito complessivo, ridotta oltre tale soglia).