CCNL Istruzione e ricerca: nuovo incontro tra Aran e sindacati

La proposta dell’Aran è di un aumento medio mensile pari a 136,85 euro lordi

Il 9 ottobre si è tenuto un nuovo incontro tra Aran ed i sindacati per il rinnovo della parte economica del CCNL applicabile ai docenti, personale educativo e personale ATA.
Nello specifico, la proposta prevede un aumento medio mensile pari a 136,85 euro lordo pari al 5,78%:
– per il personale ATAè previsto un minimo di 82,13 euro lordo per il collaboratore scolastico al primo gradone (0-8 anni) ad un massimo di 186,32 euro per i funzionari ed elevata qualificazione all’ultimo gradone di anzianità;
– per gli insegnantiè previsto un minimo di 105,49 euro per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria al primo gradone fino a 177,51 euro per i docenti laureati degli istituti secondari di secondo grado.
A livello economico, definito:
– un incremento delle indennità;
–  un importo a titolo di una tantum per tutto il personale scolastico pari a 142,00 euro medi.

Mobilità in deroga: la nuova circolare ministeriale

Il documento riguarda i lavoratori delle aziende che operano nelle aree di crisi industriale complessa (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 14 ottobre 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 16/2025, recante: “trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa riconosciuta ai sensi del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 27, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e successivi decreti ministeriali ed accordi di programma. Art. 53-ter Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96”. 

In particolare, con la circolare in argomento, sono state aggiornate le indicazioni procedurali relative alla presentazione da parte delle regioni delle richieste di sostenibilità finanziaria concernenti i trattamenti di mobilità in deroga.

In effetti, l’articolo 53-ter del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, attribuisce alle regioni la facoltà di destinare le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 – già assegnate per i trattamenti di cassa integrazione straordinaria previsti per le aziende operanti nelle aree di crisi industriali complesse – alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga di soggetti che erano dipendenti di imprese stanziate nei citati territori.

CCNL Edilizia Industria: siglato l’accordo per la bilateralità 

Nuove tutele sociali e fondo prepensionamento per i lavoratori del settore edile

Lo scorso 8 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le Associazioni datoriali Ance, Legacoop e associazioni artigiane hanno siglato un accordo che mira a rafforzare il sistema bilaterale delle costruzioni, ponendo al centro dell’azione i lavoratori del settore e le loro famiglie.

L’accordo, che entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed avrà vigenza sperimentale per 2 anni, prevede il prolungamento del fondo prepensionamento e l’introduzione di nuove prestazioni sociali, tra cui:

– l’erogazione di una retta mensile per i figli dei lavoratori edili deceduti sul lavoro, fino al conseguimento della laurea;

– un contributo abitativo una tantum dell’importo di 500,00 euro per sostenere il canone di locazione o la rata del mutuo;

– per i lavoratori affetti da gravi malattie oncologiche, cardiache e autoimmuni, la copertura economica, pari all’erogazione della Naspi per 6 mesi in un periodo di aspettativa prima della scadenza del periodo di comporto.

Per i sindacati il suddetto accordo valorizza e consolida l’esperienza della bilateralità contrattuale in edilizia, confermando il sistema bilaterale come un presidio di legalità e regolarità.

Disciplina del DURC e interpretazione della nozione di “scostamento non grave”

Ai fini della regolarità contributiva degli enti previdenziali, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 13 ottobre 2025, n. 13).

Con l’interpello in commento, l’Associazione nazionale per industria e terziario (ANPIT) ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, laddove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Dicastero ritiene che le sanzioni civili abbiano la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

Inoltre, la norma stessa (comma 3 dell’articolo 3 citato) ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”. 

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

CCNL Agenzia delle Entrate: definito il welfare per il 2025

Definito l’importo in base ai valori ponderali attribuiti alla fascia d’età

Il 13 ottobre è stato sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate e dagli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali  delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo che stabilisce il “welfare aziendale” per l’anno 2025.

Le Parti hanno stabilito gli importi che devono essere erogati a titolo di “contributo welfare”, corrisposto agli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio “a carico”, intendendosi con tale definizione i dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultano fiscalmente a carico o destinatari dell’assegno  unico universale in base alle vigenti disposizioni di legge) esistente all’atto  della erogazione.

Di seguito gli importi calcolati in relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età:

Fascia di età Valori Ponderali  (%)
da 0 a 5 2.8
da 6 a 10 1.3
da 11 a 13 2.0
da 14 a 18  3.0
da 19 a 25  5.0

L’ammontare del Premio deve essere decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l’anno 2025, ai dipendenti che avevano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione.