CCNL Funzioni Locali: riaperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Illustrate le risorse economiche e le proposte avanzate dalla Uil-Fpl

Il 10 ottobre 2025 è stata riaperta la trattativa per il rinnovo del contratto che interessa l’Area Dirigenza Funzioni Locali per il triennio 2022-2024.

In tale occasione, sono state illustrate le risorse economiche disponibili quali:

–  l’incremento contrattuale medio a regime pari al 5,78%, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

–  la possibilità di un ulteriore incremento del monte salari pari allo 0,22% (ex art. 121 Legge di Bilancio 2025);

– gli incrementi medi lordi su 13 mensilità dal 1° gennaio 2024 pari a 491,00 euro per i Dirigenti Funzioni Locali; a 377,00 euro per i Dirigenti PTA e a 400,00 euro per i Segretari comunali e provinciali.

Qualora  l’Amministrazione di riferimento deciderà di implementare il monte salario con l’incremento dello 0,22%, si otterranno:

– Funzioni Locali: aumento pari a 18,70 euro al mese;

– PTA: aumento pari a 14,37 euro al mese;

– Segretari comunali e provinciali: aumento pari a 15,25 euro al mese.

Inoltre, durante il confronto, sono emersi i temi proposti dall’Organizzazione sindacale Uil-Fpl riportati di seguito.

– la centralità della formazione dei dirigenti;

– la misurazione della performance con criteri trasparenti ed efficaci;

– per la sezione Segretari comunali e provinciali, procedere con l’aggiornamento della corrispondenza tra fasce professionali iscritti all’albo e le classi delle sedi di segreteria; 

– il rafforzamento del ruolo degli OIV, indipendenti e imparziali, a garanti della trasparenza;

– considerare il welfare e il benessere organizzativo in modo integrato anche con la valutazione della performance, per aumentare motivazione e partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il prossimo incontro è stato fissato per la giornata del 28 ottobre 2025, presso la sede Aran di Roma.

CCNL Agenzia delle Entrate: definito il welfare per il 2025

Definito l’importo in base ai valori ponderali attribuiti alla fascia d’età

Il 13 ottobre è stato sottoscritto dall’Agenzia delle Entrate e dagli Organi di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Aziendali  delle OO.SS. Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin il verbale di accordo che stabilisce il “welfare aziendale” per l’anno 2025.

Le Parti hanno stabilito gli importi che devono essere erogati a titolo di “contributo welfare”, corrisposto agli aventi diritto sulla base del requisito (status di figlio “a carico”, intendendosi con tale definizione i dipendenti con figli fino al 25° anno di età che risultano fiscalmente a carico o destinatari dell’assegno  unico universale in base alle vigenti disposizioni di legge) esistente all’atto  della erogazione.

Di seguito gli importi calcolati in relazione ai valori ponderali che sono stati attribuiti a ciascuna fascia di età:

Fascia di età Valori Ponderali  (%)
da 0 a 5 2.8
da 6 a 10 1.3
da 11 a 13 2.0
da 14 a 18  3.0
da 19 a 25  5.0

L’ammontare del Premio deve essere decurtato delle somme corrisposte, in aggiunta a quelle eventualmente spettanti per l’anno 2025, ai dipendenti che avevano presentato istanza per i nuovi nati/nuovi ingressi nei nuclei familiari successivamente alla chiusura dei termini di presentazione.

Disciplina del DURC e interpretazione della nozione di “scostamento non grave”

Ai fini della regolarità contributiva degli enti previdenziali, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, interpello 13 ottobre 2025, n. 13).

Con l’interpello in commento, l’Associazione nazionale per industria e terziario (ANPIT) ha chiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’articolo 3, comma 3 del D.M. 30 gennaio 2015 nel senso che, laddove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro del Dicastero ritiene che le sanzioni civili abbiano la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Le sanzioni consistono, quindi, in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

Inoltre, la norma stessa (comma 3 dell’articolo 3 citato) ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”. 

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

CCNL Edilizia Industria: siglato l’accordo per la bilateralità 

Nuove tutele sociali e fondo prepensionamento per i lavoratori del settore edile

Lo scorso 8 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le Associazioni datoriali Ance, Legacoop e associazioni artigiane hanno siglato un accordo che mira a rafforzare il sistema bilaterale delle costruzioni, ponendo al centro dell’azione i lavoratori del settore e le loro famiglie.

L’accordo, che entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed avrà vigenza sperimentale per 2 anni, prevede il prolungamento del fondo prepensionamento e l’introduzione di nuove prestazioni sociali, tra cui:

– l’erogazione di una retta mensile per i figli dei lavoratori edili deceduti sul lavoro, fino al conseguimento della laurea;

– un contributo abitativo una tantum dell’importo di 500,00 euro per sostenere il canone di locazione o la rata del mutuo;

– per i lavoratori affetti da gravi malattie oncologiche, cardiache e autoimmuni, la copertura economica, pari all’erogazione della Naspi per 6 mesi in un periodo di aspettativa prima della scadenza del periodo di comporto.

Per i sindacati il suddetto accordo valorizza e consolida l’esperienza della bilateralità contrattuale in edilizia, confermando il sistema bilaterale come un presidio di legalità e regolarità.

Fondo trasporto aereo: nuova modalità per la domanda di accesso agli interventi formativi

La domanda può essere presentata direttamente dal sito internet istituzionale (INPS, messaggio 10 ottobre 2025, n. 3030).

L’INPS ha comunicato che sul suo portale istituzionale è disponibile la nuova domanda di accesso agli interventi formativi di riconversione o riqualificazione professionale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. In particolare, tale disponibilità riguarda gli interventi formativi illustrati al paragrafo 2 della circolare INPS n. 138/2022.

La domanda può essere presentata dai datori di lavoro o dai consulenti del lavoro direttamente dal sito internet istituzionale, accedendo tramite la propria identità digitale (SPID di almeno secondo livello, CIE o CNS).

Dopo avere digitato in cerca “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, scegliere l’opzione “CIG e Fondi di solidarietà” e “Fondi di solidarietà”.

Dal menù a tendina della procedura di presentazione della domanda scegliere per intervento: “008 Formazione Ammissibilità” e quindi per Fondo: “20 Fondo Trasporto Aereo Dipendenti (A)” oppure “21 Trasporto Aereo Personale da Assumere (B)” o “22 Trasporto aereo Personale in Naspi (C)”.

Per ulteriori dettagli l’INPS rinvia al manuale online presente nell’“Area Download” nella home page della procedura.

A tutte le istanze presentate dai datori di lavoro o dai loro intermediari è associato un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici) che deve essere acquisito obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e che viene assegnato automaticamente dalla procedura; inoltre, tale ticket, una volta acquisito, è reperibile nella sezione “Cerca esiti” della procedura, inserendo la matricola aziendale. Il ticket permette di uniformare la gestione procedurale delle richieste di questo tipo a quella degli altri Fondi e non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nei flussi Uniemens.

Inoltre, l’Istituto rammenta che i datori di lavoro ammessi ai programmi formativi possono accedere al relativo finanziamento con il sistema del conguaglio dei contributi dovuti dai medesimi per i propri dipendenti. A tale fine, a partire dal mese di competenza ottobre 2025, i datori di lavoro devono operare con le seguenti modalità: deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la struttura territorialmente competente dell’INPS rilascia un’autorizzazione, propedeutica alle operazioni di conguaglio da parte del datore di lavoro. I datori di lavoro, all’interno del flusso Uniemens, devono valorizzare nell’elemento <NumAutorizzazione> il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura territorialmente competente dell’INPS, nell’elemento <CongFSolCausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L115”, avente il significato di “Recupero programmi formativi Fondi di solidarietà trasporto aereo”, e nell’elemento <CongFSolImportoACredito> l’importo posto a conguaglio. Il codice di conguaglio in uso “L112” può essere utilizzato fino al mese di competenza settembre 2025.