CCNL Carta Industria: continuano le assemblee per il rinnovo del contratto

Evidenziato lo stato di emergenza salariale dei dipendenti di settore

A seguito dello stato di agitazione, del blocco delle flessibilità e del pacchetto di sedici ore di sciopero, si sono svolte molteplici assemblee al fine di presentare lo stato della trattativa ed i punti su cui la parte datoriale ancora non ha fornito risposte, come in tema di salute e sicurezza.

Difatti, a parere delle Sigle sindacali Slc-Cgil, Uilcom-Uil, Ugl Chimici, tali incontri hanno reso evidente l’emergenza salariale che i lavoratori vivono quotidianamente, data l’inflazione reale e la spinta speculativa, a cui oggi l’attuale sistema di calcolo dell’IPCA difficilmente può dare risposte adeguate.

Le OO.SS., inoltre, a fronte delle difficoltà del settore legate a una lunga assenza di politiche industriali ed energetiche, hanno sottoscritto e sostenuto un protocollo inviato al Governo, per favorire un rinnovo contrattuale innovativo, in grado di dare risposte salariali e normative ai dipendenti del comparto. 

Burnout: strumenti e strategie di prevenzione

Pubblicata una scheda informativa sul fenomeno da parte del DIMEILA (INAIL, comunicato 6 novembre 2025).

È stata pubblicata recentemente una scheda informativa del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) dell’INAIL che approfondisce il fenomeno del cosiddetto burnout o “sindrome da esaurimento professionale”, le sue cause ed impatti, presentando i principali strumenti di valutazione e le strategie di prevenzione articolate su più livelli.

Tra i principali elementi di rischio si annoverano carichi di lavoro eccessivi, mancanza di supporto, scarsa autonomia, leadership inadeguata e conflitti interpersonali sul lavoro. Sul piano lavorativo, ciò si traduce in maggiore assenteismo, ridotta performance e aumento del turnover.

La suddetta scheda informativa si muove nella direzione del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede l’obbligo per i datori di lavoro di valutare anche i rischi psicosociali che possono determinare l’insorgenza di stress lavoro-correlato.
Viene proposto un approccio integrato alla prevenzione del burnout, articolato su tre livelli:
– prevenzione primaria, che mira a intervenire sulle cause organizzative dello stress (ad esempio, carichi di lavoro, relazioni, stili di leadership);
– prevenzione secondaria, che si concentra sul potenziamento delle risorse individuali, attraverso la formazione, il supporto psicologico e lo sviluppo di strategie di gestione dello stress (coping);
– prevenzione terziaria, che agisce sui casi già conclamati, attraverso percorsi di cura e riabilitazione per ripristinare il benessere del lavoratore.

Dal punto di vista della valutazione del fenomeno, esistono diversi strumenti validati a livello internazionale che permettono di misurare il burnout, come il Maslach burnout inventory (MBI), l’Oldenburg burnout inventory (OLBI) e il Copenaghen burnout inventory (CBI). Questi test aiutano a identificare tempestivamente le situazioni critiche e a costruire piani di intervento mirati. Il ruolo delle organizzazioni è cruciale: la prevenzione del burnout non può essere lasciata alla sola responsabilità del singolo. Servono ambienti di lavoro sostenibili, politiche di benessere psicofisico, formazione dei manager e spazi di ascolto. Una corretta valutazione dei rischi, unita a strategie di prevenzione multidisciplinari e partecipate, rappresenta oggi la via più efficace per affrontare un problema che, se ignorato, rischia di diventare strutturale.

Marittimi e personale dell’aviazione civile: novità per le prestazioni

Dal 1° gennaio 2026 sarà applicato l’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le indennità diverse dalla tutela per la malattia (INPS, messaggio 10 novembre 2025, n. 3368).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha comunicato il superamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026, della scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

In particolare, l’articolo 1 del D.L. n. 663/1979, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 33/1980, in merito alle modalità di pagamento delle prestazioni previdenziali dispone che, ai lavoratori dipendenti, le indennità di malattia e di maternità, nonché le prestazioni ai donatori di sangue e/o del midollo osseo sono corrisposte dal datore di lavoro che, conseguentemente, deve comunicare nella denuncia contributiva i relativi dati, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di tali trattamenti con quelli dei contributi e con le altre somme dovute all’INPS. Inoltre, tale normativa disciplina il rimborso a favore del datore di lavoro nei casi in cui, dalla denuncia contributiva, risulti un eventuale saldo a credito per incapienza delle somme dovute a titolo di contributi.

Rispetto a quanto illustrato nella precedente circolare INPS n. 173/2015, le lavorazioni in argomento sono state interessate da un processo di integrazione nei flussi standard, in un’ottica di armonizzazione delle relative modalità di erogazione con quelle già in uso per la generalità degli assicurati all’INPS, che ha portato a superare la scelta facoltativa dell’applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio per le prestazioni diverse dalla tutela per la malattia, attesa l’insussistenza delle specificità del settore per le tutele di cui alla medesima circolare n. 173/2015.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026, tale scelta facoltativa si intende superata, con conseguente applicazione dell’ordinario sistema di anticipazione e conguaglio delle prestazioni diverse da quelle previste per la tutela della malattia anche per i lavoratori del settore marittimo e dell’aviazione civile.

Indicazioni per i datori di lavoro

Sulle posizioni contributive caratterizzate con Codice Statistico Contributivo (CSC) 1.15.02 e CA “2N” e con CSC 1.21.01, 1.15.04, 1.15.04 e CA “2X”, previo rilascio del CA “2G” ove non già in possesso e con applicazione delle istruzioni fornite al riguardo dall’Istituto con la circolare n. 173/2015, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle prestazioni diverse dalla malattia anticipate ai propri dipendenti.

In particolare, per i lavoratori marittimi, il conguaglio delle prestazioni anticipate riguarda solo i lavoratori in continuità di rapporto di lavoro, nonché i lavoratori marittimi in relazione ai quali l’evento tutelato si verifichi durante la vigenza del rapporto di lavoro.

Sulle posizioni classificate con CSC 1.15.02 e CA “2N” e 1.21.01, i lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro devono continuare a essere esposti nel flusso Uniemens utilizzando anche il codice <TipoLavoratore> “EM” e la <qualifica 3> uguale a “D” se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

Con riferimento agli altri lavoratori marittimi sbarcati, in relazione ai quali l’evento tutelato si verifica durante la vigenza del rapporto di lavoro, deve essere utilizzato il codice <TipoLavoratore> “MS”, avente il significato di “Personale marittimo sbarcato”.

Per l’esposizione nel flusso Uniemens degli eventi e dei conguagli relativi alle prestazioni anticipate, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità operative illustrate nelle circolari e nei messaggi elencati nell’Allegato n. 1 al messaggio in argomento.

Fondo FasiOpen: dal 1° gennaio 2026 previsti più servizi

Previsto un incremento dei massimali annui e una modifica dei requisiti di accesso ai benefici

Il Fondo FasiOpen, dal 1° gennaio 2026, si arricchisce di più servizi, con importanti aggiornamenti ai Piani Sanitari e alle modalità di contribuzione. L’adeguamento contributivo consente di ampliare la copertura di rimborso in diverse aree. Infatti, è previsto un incremento dei massimali annui per le lenti da vista e fisiokinesiterapia, per l’odontoiatria indiretta e per le ecografie in regime privato. 

Dal 2026 i pacchetti di prevenzione dei nuovi Piani Sanitari prevedono una riduzione dell’età di accesso, che passa dagli attuali 45/50 anni a 40 anni, oltre alla possibilità di effettuare pacchetti di prevenzione oncologica ogni anno e la gratuità totale dei pacchetti di prevenzione se eseguiti in una delle oltre 2.800 strutture convenzionate in forma diretta. 

Obblighi dichiarativi e di versamento in materia di imposizione integrativa

Sono state emanate le disposizioni attuative degli obblighi dichiarativi e di versamento della Global minimum tax, previsti nell’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 209/2023. Il Decreto 7 novembre 2025 chiarisce gli elementi e le modalità di presentazione del modello dichiarativo e del versamento della relativa imposta dovuta e la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di inadempimento.

A decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva, i soggetti di seguito indicati assolvono l’adempimento dichiarativo previsto dal citato articolo 53, in relazione agli esercizi in cui il gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza soddisfa i requisiti previsti. Sono tenute a presentare la Dichiarazione Fiscale (art. 2, co. 2, DM 7 novembre 2025):
a) la controllante capogruppo di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo, la partecipante intermedia di cui all’articolo 14 del Decreto Legislativo e la partecipante parzialmente posseduta di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 209/2023, localizzate nel territorio dello Stato italiano, responsabili dell’imposta minima integrativa;
b) l’impresa, diversa dall’entità di investimento, localizzata nel territorio dello Stato italiano individuata quale responsabile dell’imposta minima suppletiva ex articolo 19, comma 2, o dell’articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n. 209/2023;
c) l’impresa e l’entità a controllo congiunto, localizzate nel territorio dello Stato italiano, nonché l’entità apolide costituita in base alle leggi dello Stato italiano individuate quali responsabili dell’imposta minima nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 7, secondo periodo, del Decreto Legislativo n. 209/2023 e dell’articolo 10 del Decreto sull’Imposta Minima Nazionale.

La Dichiarazione Fiscale, costituita da una sezione generale e da appositi prospetti, contiene le informazioni e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale. Nella sezione generale è identificato il soggetto che presenta la Dichiarazione Fiscale e sono fornite le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza e su eventuali Regimi Semplificati e Regimi di Esclusione fruiti.

L’imposizione integrativa dovuta in Italia dal gruppo multinazionale o nazionale è determinata sulla base della normativa italiana. Gli importi contenuti nella Dichiarazione Fiscale sono espressi in euro. Nel caso in cui, secondo le Regole OCSE, della Direttiva e del Decreto Legislativo, l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo è calcolata in una valuta diversa dall’euro, la Dichiarazione Fiscale è compilata convertendo i dati in euro sulla base del tasso di cambio dell’ultimo giorno dell’Esercizio di Riferimento.

I soggetti sono tenuti a conservare la documentazione contabile ed extra contabile utilizzata per la compilazione della Dichiarazione Fiscale. Tale documentazione deve essere messa a disposizione, su richiesta dell’Amministrazione finanziaria, e conservata fino al termine di cui all’articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 600.

La Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio di Riferimento.

In deroga a quanto sopra, la Dichiarazione Fiscale è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il diciottesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’Esercizio Transitorio.

Il primo termine di scadenza dell’obbligo di presentazione della Dichiarazione Fiscale, indipendentemente dall’inizio e dalla durata dell’Esercizio di Riferimento, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

Il soggetto che ha già presentato, per l’Esercizio di Riferimento, la Dichiarazione Fiscale all’Agenzia delle entrate può modificarla attraverso la trasmissione di una nuova dichiarazione, che sostituisce la precedente.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto in argomento sulla Gazzetta Ufficiale, è approvato il modello di Dichiarazione Fiscale con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione.

L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro dai soggetti indicati, rispettivamente, alla lettera a), alla lettera b) e alla lettera c) dell’articolo 2 comma 2. Il versamento è eseguito senza possibilità di compensazione.

Per la violazione degli obblighi dichiarativi e di versamento relativi ai primi tre esercizi di applicazione, non si fa luogo ad irrogazione delle sanzioni ad eccezione che per i casi di dolo o colpa grave. Le imprese ed entità del gruppo per conto delle quali agisce il soggetto tenuto agli obblighi dichiarativi e di versamento sono responsabili solidalmente e congiuntamente con quest’ultimo in relazione alle somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.