Sicurezza sociale, l’accordo tra Italia e Moldavia

Fornite le istruzioni in merito all’intesa entrata in vigore il 1° dicembre 2023 (INPS, circolare 11 aprile 2024, n. 9).

L’INAIL ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale. L’intesa, sottoscritta il 18 giugno 2021, è in effetti entrata in vigore lo scorso 1° dicembre 2023.

In particolare, l’Accordo nasce dall’esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova. Con la sottoscrizione dell’intesa, i contraenti si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all’attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella
Repubblica di Moldova.

Il campo di applicazione

L’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, include:
– le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall’assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall’INPS;
– le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall’INAIL.
Per la Repubblica di Moldova, invece, l’Accordo si applica alla pensione per limite d’età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti. 

L’intesa prevede l’esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia. I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’INAIL e residenti in Moldavia continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni. 

Le domande

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’INAIL.
Dal canto loro, le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all’istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle strutture territoriali dell’INAIL.

Esami medici

L’accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell’altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell’altro Stato, che richiedano un esame medico per l’accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall’istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell’istituzione competente dell’altro Stato.
Nel caso in cui l’esame medico venga effettuato anche nell’interesse dell’istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all’istituzione dell’altra parte. 

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle strutture territoriali dell’INAIL dovranno essere tempestivamente trasferiti alla CNAS.
I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche alla CNAS che procederà senza indugio a trasmettere all’lNAIL la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera. 

CCNL Servizi Funerari: aumenti dal 1° aprile 2024

Con la retribuzione di aprile, i nuovi minimi per i dipendenti del Settore

Con l’ipotesi di accordo del 7 febbraio 2023, le Parti sociali Utilitalia e Funzione Pubblica – Cgil, Fit-Cisl Uil-Trasporti-Uil hanno stabilito un aumento a regime per il triennio 2022-2024 di 105,00 euro, erogato in tre rate.
La seconda tranche di aumenti dei minimi retributivi (30,00 euro), per i lavoratori del settore pompe funebri, è prevista dal 1° aprile 2024.
Di seguito, i nuovi valori dei minimi tabellari.

Livello Minimi Edr Totale
QS 3.195,75 10,33 3.206,08
Q 2.855,99 10,33 2.866,32
A1 2.521,55 10,33 2.531,88
A2 2.292,34 10,33 2.302,67
B1 2.119,70 10,33 2.130,03
B2 1.983,23 10,33 1.993,56
C1 1.846,83 10,33 1.857,16
C2 1.748,34 10,33 1.758,67
C3 1.695,35 10,33 1.705,68
D1 1.642,36 10,33 1.652,69
D2 1.551,43 10,33 1.561,76
D3 1.305,21 10,33 1.315,54

Riforma fiscale: l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle misure in materia di dichiarazioni fiscali

Dall’Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni operative relative alle misure introdotte dal D.Lgs. n. 11/2024, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Agenzia delle entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E).

L’Agenzia delle entrate nella nuova circolare n. 8/2024 esamina le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal Decreto Adempimenti, soffermandosi nello specifico:

– sulle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
– sulla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.

Inoltre, sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Oltre ciò, viene estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.

CIPL Edilizia Industria Vicenza: definito l’EVR per il 2024

Definito in misura pari al 4% dei minimi in vigore al 1° settembre 2020

 Lo scorso 27 marzo si sono incontrate Ance Vicenza- Sezione Costruttori Edili/Installatori di Impianti di Confindustria Vicenza, la Federazione Nazionale Lavoratori Edili ed Affini e del Legno Feneal-Uil Veneto Zona di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini Filca-Cisl della Provincia di Vicenza, la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia, Industrie Affini ed Estrattive Fillea-Cgil  della Provincia di Vicenza per la determinazione degli importi dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza relativamente all’anno 2024.
Ai fini della determinazione annuale dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) erogabile vengono utilizzati, attribuendo a ciascuno un’incidenza ponderale del 25%, i seguenti quattro indicatori/parametri territoriali:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– monte salari denunciato alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– ore denunciate alla Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia;
– rapporto ore versate/ore denunciate Cassa Edile per l’Assistenza ai lavoratori edili ed affini di Vicenza e provincia.
Le Parti hanno, pertanto,  proceduto, al raffronto dei suddetti indicatori/parametri territoriali e definito che sussistono i presupposti contrattuali per la quantificazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per la provincia di Vicenza in misura del 4% dei minimi mensili di paga in vigore al 1° settembre 2020 e la cui effettiva misura da corrispondersi a livello aziendale è determinata dalle singole aziende all’esito della verifica, da effettuarsi entro il mese di maggio 2024, sulla base:
– delle ore di lavoro effettivo relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse Edili, paragonando il valore medio del triennio di riferimento 2021 -2022 e 2023 e quello del triennio immediatamente precedente ( 2020-2021-2022);
– il volume d’affari IVA 2021-2022-2023 con i dati relativi al volume di affari IVA denunciato per il triennio immediatamente precedente 2020-2021-2022.

Riaperta la procedura per i fringe benefit e le stock options

 Attiva la funzione per la ricezione dei flussi telematici delle somme corrisposte al dipendente cessato con diritto a pensione nel 2023 (INPS, messaggio 10 aprile 2024, n. 1436).

L’INPS torna a occuparsi di fringe benefit e stock options conferite ai dipendenti. Infatti, con il messaggio n. 32 del 4 gennaio 2024 l’Istituto, in quanto sostituto d’imposta per i soggetti percettori, cessati dal servizio con diritto a pensione nel corso dell’anno 2023, ha fornito le istruzioni per l’invio, da parte dei datori di lavoro, dei relativi flussi telematici.

In particolare, nel messaggio citato sono state indicate le tempistiche da rispettare nell’invio telematico dei dati relativi ai lavoratori cessati con diritto a pensione nel corso dell’anno d’imposta 2023 percettori di fringe benefit e stock option, fissando la data del 21 febbraio 2024 quale termine per assicurare la corretta acquisizione delle informazioni, ai fini della emissione della Certificazione Unica (CU) 2024 e delle operazioni di conguaglio fiscale da parte dell’INPS.

Tuttavia, l’Istituto, preso atto delle istanze dei datori di lavoro che non hanno provveduto all’invio dei flussi entro il termine o, pur avendolo rispettato, necessitano dell’invio di flussi di rettifica di quelli già trasmessi, con il messaggio in commento ha comunicato la riattivazione della funzione destinata alla ricezione dei dati.

Inoltre, l’INPS segnala anche che tali flussi tardivi o di rettifica non saranno oggetto di elaborazione ai fini del conguaglio fiscale e comporteranno esclusivamente la rettifica delle CU 2024, con l’indicazione nelle relative annotazioni circa l’obbligo per i contribuenti interessati a presentare la dichiarazione dei redditi.