IRAP: regime opzionale e dichiarazioni integrative

In materia di IRAP, forniti chiarimenti sulla fruizione di un regime opzionale per gli anni pregressi e la presentazione di dichiarazioni integrative (Agenzia delle entrate – Risposta 08 aprile 2022, n. 187).

Nel caso di specie, l’ente istante afferma di avere determinato l’IRAP, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, avvalendosi dell’opzione per il metodo c.d. “commerciale”, prevista dall’articolo 10- bis, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vista la presenza di personale comunale impiegato – al 100% o promiscuamente – anche in servizi rilevanti ai fini IVA. Detta opzione ha consentito un notevole risparmio d’imposta, dato che i conti economici aggregati relativi alle attività considerate commerciali sono risultati sempre in perdita.
A decorrere dal mese di febbraio del 2016 – con effetto dalle retribuzioni del mese di gennaio – in seguito all’adozione di un nuovo gestionale, l’istante ha iniziato a versare l’IRAP sulle retribuzioni di tutti i dipendenti senza tener conto delle percentuali del personale impiegato nei servizi commerciali, e senza più predisporre il conto economico aggregato delle attività commerciali.
L’istante riferisce che la “nuova” modalità di determinazione dell’IRAP è stata «determinata dal cambio di gestionale informatico e da un’errata presunzione circa le potenzialità del nuovo sistema», e non da una precisa volontà di revocare l’opzione o dal venir meno dei presupposti per l’utilizzo del metodo c.d. “commerciale”, non essendoci stati mutamenti nei servizi commerciali resi all’utenza e nei risultati di conto economico, caratterizzati da una costante perdita.
Ciò detto, l’istante chiede se sia possibile recuperare l’IRAP versata in misura superiore – in applicazione del metodo c.d. “retributivo” – presentando, entro il 21 dicembre 2022, una dichiarazione integrativa a favore, ex articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, per ciascun periodo d’imposta dal 2016 al 2019.

Nel caso sopra esposto, l’adozione – a partire dal 2016 – del metodo retributivo anche per le attività commerciali (e, conseguentemente, la revoca del metodo commerciale) non sembra essere stata determinata esclusivamente dall’errata funzionalità del “nuovo sistema gestionale”, avendo l’istante scelto di versare gli acconti (rilevatori dell’esercizio dell’opzione), di omettere la predisposizione del conto economico aggregato delle attività commerciali, di presentare le dichiarazioni annuali IRAP in conformità con il metodo scelto, adottando, quindi, un “comportamento concludente” per ben quattro periodi d’imposta, ovvero fino alla nuova opzione esercitata solo nel 2020.
L’Agenzia non ravvisa, dunque, alcun “errore” da rettificare, ma solo una scelta per un metodo di calcolo dell’imposta che ora si vuole modificare, rispetto alla quale non è consentito il ricorso alla dichiarazione integrativa, destinata alla correzione di errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito.
A tal riguardo, con la risoluzione n. 325/E del 14 ottobre 2002, è già stato chiarito che le opzioni « anche se inserite in manifestazioni non dispositive o, per usare un termine comune in dottrina in “dichiarazioni di scienza” quali le dichiarazioni dei redditi, al pari di qualsiasi altra manifestazione di volontà negoziale non possono essere “rettificate” che in presenza di dolo, violenza o errore.
In particolare l’errore, quale vizio della volontà, deve possedere i requisiti della rilevanza e dell’essenzialità e non deve cadere sui “motivi” della scelta, vale a dire sulle mere finalità che hanno indotto il contribuente a porre in essere un determinato comportamento.».
La dichiarazione integrativa è, quindi, finalizzata a correggere errori od omissioni nell’indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile e non anche a modificare scelte più o meno favorevoli; non essendo ammissibile la presentazione di una dichiarazione integrativa per ripensare una scelta rivelatasi a posteriori sfavorevole, non ravvisandosi, in tale ipotesi, un vizio della volontà determinato dalla presenza di un errore grave ed essenziale.

 

Redditi prodotti in remote working inclusi nel regime impatriati

Possono rientrare nel regime dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia in modalità remote working a decorrere dal periodo d’imposta 2022 a condizione che venga trasferita la residenza fiscale in Italia e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate – risposta 08 aprile 2022, n. 186).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.

In relazione al caso di specie, con la circolare n. 33/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che l’accesso all’agevolazione non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato. Pertanto, possono accedere all’agevolazione i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti, in caso di lavoro autonomo o di impresa, siano stranieri non residenti.

L’applicazione del regime agevolativo richiede però che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Ciò non esclude che l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati sia ammesso anche per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per proseguire, in modalità da remoto, l’attività lavorativa resa a beneficio del proprio datore di lavoro estero in virtù di un preesistente contratto di lavoro dipendente, a nulla rilevando la circostanza che durante gli ultimi due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento in Italia l’attività lavorativa sia stata svolta in distacco presso una sede estera diversa dalla sede principale e che, anche attraverso tale modalità, venga esercitato il proprio ruolo apicale.

Iva: pagamento tasse automobilistiche tramite PagoPA

Il Fisco chiarisce il trattamento ai fini IVA da applicare al servizio di pagamento tasse automobilistiche per il tramite di PagoPA e mandato con rappresentanza (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 07 aprile 2022, n. 182)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco la società istante rappresenta di svolgere principalmente consulenza globale alle aziende, amministrativa e gestionale, che si estrinseca nella fornitura di molteplici servizi.
Tra queste attività è presente quella di gestione globale delle flotte auto aziendali, nell’ambito della quale la Società effettua anche servizi di disbrigo pratiche automobilistiche e consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, essendo autorizzata a incassare i versamenti delle imposte/tasse automobilistiche, utilizzando il polo telematico predisposto all’uopo da un Consorzio Nazionale cui l’Istante partecipa in qualità di socio consorziato.
Al riguardo, la Società fa presente che l’introduzione della nuova modalità di pagamento “PagoPA” che opera per il tramite di un prestatore di servizi di pagamento (PSP), in genere un istituto bancario o Payment institution, ha notevolmente modificato l’iter operativo gestionale ed amministrativo che l’Istante deve seguire per la gestione delle pratiche auto.
In questo mutato contesto, la Società non opera più come incaricato pubblico al servizio di riscossione bolli (agenzia pratiche auto), bensì come incaricato al servizio di pagamento (esternalizzato per l’attività di incasso fondi) per conto della Payment institution o del suo Agente di Riferimento.
Il cliente versa all’Istante un importo tramite bonifico (anticipato, in caso di “bolli massivi”) a titolo di rimborso delle somme corrisposte (o da corrispondere) dalla Società al PSP, pari all’onere della tassa auto o delle pratiche STA maggiorato della fee del PSP per il servizio di pagamento (costo necessariamente da sopportare per il versamento della tassa automobilistica tramite sistema PagoPA).
L’Istante, infatti, dopo aver inoltrato un elenco contenente le operazioni da effettuare per ciascuna targa e aver pre-calcolato gli importi necessari, dispone un bonifico su un apposito conto dedicato dal PSP, sufficiente per pagare, solitamente in modalità “massiva”, le tasse auto relative a tutti i veicoli della flotta aziendale del proprio cliente nonché i diritti spettanti al predetto PSP (pari a X euro per ciascun bollo).
Il PSP, verificato l’incasso, rende disponibili le somme versate accreditando un apposito castelletto nel servizio “riscossione PagoPA” e consentendo alla Società di processare le tasse auto inerenti la flotta aziendale del suo cliente nonché di ottenere – al termine dell’operazione – la ricevuta/quietanza prodotta dal PSP attestante il versamento della tassa e dei diritti. Ciò rappresentato, l’Istante chiede quale debba essere il corretto regime IVA degli importi che riceve tramite bonifico dal cliente a titolo di rimborso delle somme erogate al PSP a titolo di tassa automobilistica e diritti di utilizzo fee) del sistema PagoPA, spettanti allo stesso PSP.
Il Fisco, a riguardo, chiarisce che sotto il profilo della normativa IVA, l’articolo 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA disciplina il trattamento delle spese che il mandatario riaddebita al mandante nell’ambito di un mandato con rappresentanza. Ai sensi della norma appena richiamata, infatti, non concorrono a formare la base imponibile ” le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”.
Poiché le operazioni del mandatario non producono alcun effetto per lui, la rifusione delle spese dallo stesso affrontate, non riveste la natura di corrispettivo per un’attività svolta: rappresenta un semplice rimborso/ristoro di un'”anticipazione” da lui fatta nell’esclusivo interesse del mandante. Di conseguenza la somma che il mandante rimborsa al mandatario non è soggetta a IVA e non rientra nel calcolo della base imponibile dell’operazione.
Se dunque il rapporto tra l’Istante e il suo cliente è riconducibile a un mandato con rappresentanza, non concorrono alla formazione della base imponibile – perché escluse dal campo di applicazione dell’IVA – le somme che percepisce dal suo cliente a titolo di rimborso della tassa automobilistica e della fee spettante al PSP.
Resta inteso che se anziché anticipare il denaro per il pagamento della tassa automobilistica, la Società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell’operazione ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA. Diverso invece il rapporto che la Società instaura con il PSP a favore del quale svolge l’attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall’imposta ex articolo 10 del Decreto IVA.

Regime impatriati: inclusi i cittadini britannici

L’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 può essere riconosciuta anche ai cittadini britannici in quanto l’accordo Brexit vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e vieta che siano negati ai lavoratori gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari (Agenzia Entrate – risposta 06 aprile 2022 n.172).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
Detto questo, in relazione al caso di specie, l’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (cd “Accordo Brexit”), entrato in vigore a partire dal 1° febbraio 2020, all’art. 12 vieta di discriminare i cittadini inglesi sulla base della loro nazionalità e agli artt. da 24 a 26 vieta che siano negati ai lavoratori di cittadinanza inglese gli stessi vantaggi fiscali concessi agli altri lavoratori comunitari.

Il citato divieto di non discriminazione è coerente con quanto previsto, sul piano fiscale, all’art. 25, par. 1, della Convenzione tra l’Italia ed il Regno Unito per evitare le doppie imposizioni (firmata a Pallanza il 21 ottobre 1988 e ratificata con legge 5 novembre 1990, n. 329) secondo cui: “I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione”.

Pertanto, anche ai cittadini del Regno Unito può essere riconosciuta l’estensione per lavoratori impatriati, fermo restando la sussistenda di tutte le condizione richieste per accedervi.

Nuova proroga per gli amministratori per le spese ristrutturazioni/riqualificazione energetica

Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, per la comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali, gli amministratori di condominio hanno tempo fino al 19 aprile prossimo (Agenzia delle entrate – Provvedimento 07 aprile 2022, n. 110854).

 

Ulteriore proroga per gli amministratori che devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dal condominio per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni e per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di parti comuni dell’edificio ristrutturato.
Viene ulteriormente estesa, dal 7 aprile al 19 aprile 2022, la finestra temporale utile per l’invio delle comunicazioni delle spese sostenute nel 2021.
La nuova proroga segue il precedente provvedimento del 16 marzo 2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate, rinviando dal 16 marzo al 7 aprile il termine per l’invio dei dati, aveva accolto le esigenze manifestate dagli operatori per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
L’ulteriore proroga viene prevista senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022, considerato che è stata spostata dal 30 aprile al 23 maggio la data a partire dalla quale l’Agenzia rende disponibile la dichiarazione precompilata 2022 relativa all’anno 2021 (legge n. 25/2022).