Applicazione informatica per approvazione Prospetto aliquote IMU Comuni

Il MEF comunica che nella seconda metà del mese di ottobre 2024 sarà resa disponibile, all’interno del Portale del federalismo fiscale, l’applicazione informatica attraverso la quale i comuni potranno elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l’anno di imposta 2025 (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 settembre 2024).

All’esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell’anno 2024, è stato emanato il Decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, che integra il Decreto 7 luglio 2023, concernente l’individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 e che riapprova l’Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. 

In particolare, tale Allegato A modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato decreto 7 luglio 2023.

 

Al riguardo, il MEF chiarisce che l’applicazione informatica attraverso cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto per l’anno di imposta 2025 sarà resa disponibile, all’interno dell’apposita sezione denominata “Gestione IMU” del Portale del federalismo fiscale, nel corso della seconda metà del mese di ottobre 2024.

A decorrere dal 1° ottobre 2024, dunque, verrà chiusa la fase sperimentale, avviata nel corso degli anni 2023 e 2024, e non sarà più consentito ai comuni accedere all’applicazione informatica per simulare l’elaborazione del Prospetto.

 

Sono, inoltre, pubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, aggiornate con le modifiche apportate dal citato decreto 6 settembre 2024.

 

Infine, il MEF ricorda che per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all’articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e all’articolo 1, comma 767, terzo periodo, della Legge n. 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo articolo 1 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicheranno le aliquote di base, che continueranno ad essere applicate fino a quando il comune non approverà una delibera secondo le modalità prescritte.

Modalità di accesso al credito d’imposta ZLS

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2024, n. 226, il Decreto 30 agosto 2024, recante le disposizioni applicative per l’attribuzione del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’articolo 13 del D.L. n. 60/2024, limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Ai sensi dell’articolo 2 del Decreto 30 agosto 2024, possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative o che si insediano nelle zone logistiche semplificate individuate ai sensi dell’art. 1, commi da 61 a 65-bis, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in relazione agli investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle medesime ZLS.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonchè nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

 

L’articolo 3 del nuovo Decreto chiarisce, poi, che sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, realizzati dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZLS, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonchè i materiali di consumo.

 

Il credito d’imposta è determinato nella misura massima consentita per le grandi imprese dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, in relazione alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si applicano, pertanto, le intensità massime di aiuto indicate dalla Carta.

 

Per accedere al contributo sotto forma di credito d’imposta, l’articolo 5 del Decreto spiega che i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dall’8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Locazioni brevi: aggiornamento termini e modalità di trasmissione dati dal Ministero dell’interno ad AdE

È stato aggiornato l’Allegato A del decreto interministeriale 11 novembre 2020 recante disposizioni relative ai criteri, ai termini e alle modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti (Agenzia delle entrate, provvedimento 25 settembre 2024, n. 367923).

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Decreto MEF 11 novembre 2020, il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, trasmessi ai sensi dell’articolo 109, comma 3, del TULPS, in forma anonima e aggregata, per Struttura identificata come risultante dall’Allegato A e dalle relative specifiche tecniche.

 

In attuazione delle disposizioni contenute sempre nello stesso articolo 2, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato “Allegato 1. Tracciato_Record_AlloggiatiWeb”, che modifica l’Allegato A del predetto Decreto che deve essere utilizzato per la trasmissione dei dati, di cui all’art. 109, comma 3 del TULPS, dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate.

Si tratta, in particolare, dei dati elencati nell’Allegato tecnico al Decreto del Ministro dell’interno 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.

 

Gli aggiornamenti apportati all’allegato A del decreto sopra menzionato sono stati trasmessi all’Agenzia delle entrate dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, il quale, contestualmente alla trasmissione degli aggiornamenti, ha anche espresso anticipatamente l’assenso all’adozione del presente atto direttoriale, con la nota del 9 maggio 2024, n. 224277, nel rispetto di quanto richiesto dall’art. 2, comma 1, del decreto 11 novembre 2020.

Agenzia delle dogane: modifiche ai tassi di interesse di riferimento della BCE

A partire dal 18 settembre 2024, il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,5%. È quanto comunicato dall’Agenzia delle dogane in un avviso pubblicato sul sito istituzionale il 24 settembre 2024.

Il giorno 12 settembre 2024 è stato pubblicato un comunicato da parte della Banca Centrale Europea che informa sulle ultime misure del Consiglio direttivo, miranti ad assicurare un ritorno dell’inflazione verso il suo obiettivo del 2% a medio termine.

 

Il Consiglio direttivo ha deciso di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale, ossia il tasso mediante il
quale orienta la politica monetaria.

 

Ne consegue che a partire dal giorno 18 settembre 2024 il tasso di interesse sui depositi presso la banca centrale è stato ridotto al 3,50%. Invece, i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale sono stati ridotti rispettivamente:

  • al 3,65%;

  • al 3,90%.

Il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali incide sul calcolo degli interessi di credito sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione in caso di agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento, nonché sugli interessi di mora sull’importo dei dazi all’importazione o all’esportazione, disciplinati rispettivamente dall’art. 112 e 114 bis del Reg. EU n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione. 

MIMIT, schema di decreto interministeriale sull’obbligo assicurativo per le imprese

Il MIMIT informa che il 23 settembre 2024 si è svolto l’incontro tecnico con i rappresentanti delle associazioni rappresentative delle categorie produttive, durante il quale sono stati illustrati i contenuti dello schema di decreto interministeriale di prossima emanazione relativo all’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative per danni derivanti da eventi catastrofali ministero delle (Ministero delle imprese e del made in Italy, comunicato 23 settembre 2024). 

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2024 (articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il primo gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio.

 

Il decreto interministeriale implementerà quanto già previsto dal D.D.L. “Ricostruzione’, ora all’esame del Parlamento, che introduce l’obbligo per le imprese assicurative di corrispondere un anticipo del 30% del danno per i sinistri legati a eventi catastrofali: una disposizione volta a garantire maggiore certezza nella liquidazione dei danni alle imprese assicurate, permettendo loro di accedere immediatamente a risorse fondamentali per una rapida ripresa delle attività.

 

Lo schema di decreto interministeriale, predisposto dal MEF d’intesa con il MMIMIT, definisce:

  • le imprese soggette all’obbligo assicurativo;

  • l’oggetto della copertura assicurativa;

  • le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

I premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese.

SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.