Le retribuzioni convenzionali per il 2024 dei lavoratori inviati fuori UE

La determinazione delle assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale tra paesi (INAIL, circolare 16 aprile 2024, n. 10).

L’INAIL ha provveduto a comunicare le retribuzioni convenzionali per il 2024 sulla base delle quali si calcola il premio assicurativo a tutela dei lavoratori operanti all’estero in paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (D.L. n. 317/1987).

Va precisato, tuttavia, che trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.

Ambito territoriale di applicazione

Le retribuzioni convenzionali in argomento, indicate nell’allegato 1 alla circolare, valgono per i lavoratori operanti nei paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. 

Pertanto, non rientrano nell’ambito della circolare in commento gli stati dell’Unione europea, il Regno Unito (con il quale l’UE ha stipulato un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione), altri stati ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera) e quelli con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.

Le retribuzioni convenzionali 2024

Le retribuzioni convenzionali mensili fissate dal citato decreto sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di queste ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.

In sostanza, dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nella misura risultante, per ciascun settore, dalle tabelle incluse nel citato Allegato 1, che sono parte integrante del decreto interministeriale 6 marzo 2024.
Per le attività svolte da questi lavoratori, si applicano le tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019. Alle retribuzioni devono essere ragguagliate le prestazioni, secondo i criteri vigenti.

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CIPL Edilizia Industria e Cooperative Forlì – Cesena – Rimini: stabilito l’EVR 2024

Riconosciuto l’EVR territoriale nella misura del 66%

A seguito di verifica dei dati forniti da Casse Edile Forlì – Cesena – Rimini, sono risultati positivi 3 parametri di determinazione dell’EVR territoriale, sul triennio 2022/2021/2020 e 2021/2020/2019. Le Parti sociali, dunque, hanno dichiarato il riconoscimento dell’EVR nella misura del 66%, percentuale da rapportarsi alla misura del premio EVR pari al 4% del valore dei minimi in vigore al 1° luglio 2014, così come stabilita dal contratto e riportata nelle tabelle di seguito.
Pertanto, ogni azienda dovrà procedere alla verifica dei parametri, prevedendosi:
– una erogazione dell’EVR nella misura del 66%, qualora risultino positivi o invariati due parametri aziendali;
– nessuna erogazione dell’EVR in presenza di due parametri aziendali negativi;
– una erogazione dell’EVR nella misura del 48% in presenza di un solo parametro positivo (o invariato) ed uno negativo.
Tale importo variabile verrà corrisposto ai lavoratori a partire dalla busta paga del mese di maggio 2024 ed entro il mese di settembre 2024.

Livello Minimi Industria valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
7 1.630,71 65,23 516,61 375,72
6 1.467,63 58,71 464,95 338,14
5 1.223,02 48,92 387,45 281,78
4 1.141,51 45,66 361,63 263,00
3 1.059,06 42,40 335,80 244,21
2 953,97 38,16 302,22 219,79
1 815,36 32,61 258,31 187,86

 

Livello Minimi Cooperazione valore 4% valore 66% del 4 (2 parametri az. positivi) valore 48% del 4 (1 parametro az. positivo)
8 2.082,99  83,32 659,89 479,92
7 1.748,20 69,93 553,83 402,79
6 1.499,74 59,99 475,12 345,54
5 1.274,35  50,97 403,71 293,61
4 1.140,63 45,63 361,35 262,80
3 1.061,02  42,44 336,13 244,46
2 952,69 38,11 301,81 219,50
1 833,21 33,33 263,96 191,97

 

 

CCNL Vetro, Lampade e Display: con aprile nuovi minimi retributivi

Con la retribuzione di aprile sono in arrivo nuovi minimi retributivi per i lavoratori del settore a soffio, a mano e semi-automatiche

Sono previsti nuovi minimi per i dipendenti che lavorano nel settore del vetro settore a soffio, a mano e con macchine semi-automatiche, secondo quanto stabilito dall’Ipotesi di accordo del 10 febbraio 2023, sottoscritto da Assovetro, Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con scadenza il 31 dicembre 2025. Gli importi relativi ai minimi sono indicati nella tabella riportata di seguito. 

Livello Minimo Contingenza Edr Totale
9 A 2.262,57 532,25 10,33 2.805,15
9 2.197,08 532,11 10,33 2.739,52
8 A 1.979,16 528,17 10,33 2.517,66
8 1.959,16 528,14 10,33 2.497,63
7 1.718,12 523,15 10,33 2.251,60
6 1.619,71 521,61 10,33 2.151,65
5 1.476,59 518,77 10,33 2.005,69
4 1.358,33 516,88 10,33 1.885,54
3 1.268,13 515,22 10,33 1.793,68
2 1.181,29 514,04 10,33 1.705,66
1 1.093,72** 512,61 10,33 1.616,66

** Per il 1° livello è previsto un importo aggiuntivo di 5,16 euro a titolo di superminimo. 

CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): sottoscritto accordo integrativo

A seguito della sottoscrizione del CCNL in data 28 febbraio 2022 le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale

Il giorno 8 aprile 2024 Conflavoro PMI e Fesica Confsal, con l’assistenza della Confsal si sono incontrate per sottoscrivere l’accordo integrativo e modificativo del contratto applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nel settore lavanderie e tintorie ed il relativo personale dipendente. Le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli del CCNL 28 febbraio 2022, al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale. Le modifiche apportate, con effetto dal 1° aprile 2024, si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
Il primo intervento riguarda l’istituto del contratto a tempo determinato, con la previsione di una appendice denominata “Accordo sul tempo determinato”, al fine di definire le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24, D.L. n. 48/2023.
L’elemento di garanzia retributiva di cui all’art. 25/Bis è stato definito in 300,00 euro per l’anno 2024 e 350,00 euro per l’anno 2025, in relazione alle imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in cui è assente la contrattazione aziendale o nel caso in cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti (art. 51), sono stati modificati come segue. 
Settore Industria – Operai

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/base   1 mese  
Operativa/Consolidato   20 giorni  
Operativa Centrato/Base   14 giorni  

Settore Industria – Impiegati

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Direttiva gestionale 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Consolidato 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Centrato 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo
Tecnica e gestionale/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Operativa/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi

Al fine di tutelare l’occupazione del personale sono state ridefinite le retribuzioni, con decorrenza aprile e giugno 2024, come da tabelle che seguono.

Settore Industria 

Area Modulo Retribuzione
dal 1° aprile 2024
Retribuzione
dal 1° giugno 2024
A – Operativa 1/Base  1.432,60 1.472,20
2/Centrato 1.670,90 1.716,60
3/Consolidato 1.759,00 1.807,75
B – Qualificata 1/Base 1.792,40 1.842,40
2/Centrato 1.878,80 1.932,65
3/Consolidato 2.045,80 2.108,40
C – Tecnica 1/Base 2.118,10 2.181,90
2/Centrato 2.375,50 2.452,40
3/Consolidato 2.753,20 2.851,95
D – Gestionale 2/Centrato 2.753,20 (*)   2.851,95 (*)

(*) Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad 130,00 euro. 

Settore Artigianato

 

Inquadramento Retribuzione Base
dal 1° aprile 2024
Primo Livello 1.302,00
Secondo Livello 1.376,00
Terzo Livello 1.435,00
Quarto Livello 1.496,00
Quinto Livello 1.621,50
Sesto Livello 1.782,00
Quadri (*) 1.910,00

(*) Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

MINISTERO DEL LAVORO E UNIONCAMERE PUNTANO SULL’IMPRENDITORIA MIGRANTE

Con il progetto “Futurae. Programma Imprese Migranti” si persegue l’obiettivo dell’inclusione e dello sviluppo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Uniocamere stanno promuovendo in collaborazione un progetto per agevolare la crescita delle imprese dei migranti, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza: “Futurae. Programma Imprese Migranti“.

Il progetto che si basa su risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie ha tra i suoi obiettivi:

– favorire l’accesso dei migranti alle Camere di Commercio;
– promuovere la nascita di nuove imprese tramite percorsi di orientamento, formazione e affiancamento delle startup;
– accompagnare l’accesso al credito;
– creare e diffondere conoscenza.

In particolare, Futurae coinvolge sui territori le Camere di commercio di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia e vede la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. 

La sinergia tra il dicastero e Unioncamere è nata alla luce della strutturalità, della costante crescita, ma anche delle criticità del fenomeno (660.000 imprese con oltre un milione di addetti): infatti, si tratta generalmente di microimprese, concentrate in settori a basso valore aggiunto e a basso tasso di innovazione, spesso in difficoltà per la complessità delle norme e della burocrazia, poco collegate con il resto del tessuto produttivo e con le istituzioni.