Bonus chef: in G.U. le modalità di attuazione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, il decreto 01 luglio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al credito d’imposta in favore di soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista.

L’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, che abbiano sostenuto, tra la data del 1° gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022, una o più delle seguenti spese relative:
– all’acquisto di macchinari di classe energetica elevata, destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
– all’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
– alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Per poter beneficiare del credito d’imposta, i richiedenti devono:
– essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato;
– essere alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partiva IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021;
– essere nel pieno godimento dei diritti civili.

L’agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di euro 6.000,00.
Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o ricevuta.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse.

Modalità di accesso all’agevolazione

Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, devono presentare al Ministero dello Sviluppo Economico un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.
Il Ministero accerta, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la regolarità e completezza dell’istanza e verifica, tramite Registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto richiedente, del massimale di aiuti previsto dal regolamento de minimis.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono positivamente, il Ministero determina l’agevolazione concedibile, nel limite delle risorse finanziarie.
Tutti i soggetti richiedenti l’agevolazione concorrono alla procedura, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione dell’istanza.
Il Ministero, svolti i suddetti adempimenti ed effettuata la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti, adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari specificando l’importo fruibile in relazione a ciascuna annualità.
Per le istanze per le quali le verifiche si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Il credito d’imposta concesso è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e secondo le istruzioni fornite dalla stessa Agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Lo stesso, può inoltre essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; in tal caso, il credito d’imposta è, in ogni caso, usufruito dal cessionario con le stesse modalità e con la stessa tempistica con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’agevolazione concessa è revocata dal Ministero dello Sviluppo Economico nei seguenti casi:
– venga accertata, successivamente alla concessione dell’agevolazione, l’assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
– il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;
– venga accertata, da parte dell’Agenzia delle entrate, una indebita fruizione dell’agevolazione.

Disposta la revoca dell’agevolazione, il Ministero procede al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

Provvigione spettante alla S.I.A.E

15 SETT 2022 Determinata la misura della provvigione spettante alla Società italiana degli autori ed editori per l’attività di accertamento, riscossione e pagamento agli autori del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e manoscritti (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 18 maggio 2022)

Per le attività di accertamento, riscossione e pagamento all’autore del compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione di opere d’arte e di manoscritti, è riconosciuta alla S.I.A.E., a decorrere dal 9 aprile 2021 e fino all’8 aprile 2022, una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 16,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2022 e fino all’8 aprile 2023 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 20,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione; a decorrere dal 9 aprile 2023 e fino all’8 aprile 2024 è riconosciuta alla S.I.A.E. una provvigione, comprensiva delle spese, pari al 19,50 per cento a valere sull’ammontare del compenso oggetto della riscossione.
Il decreto in oggetto è sottoposto ad aggiornamento triennale a decorrere dal 9 aprile 2024.

Rinnovato il Cirl Impiegati agricoli Campania

15 SETT 2022 Firmato il 5/7/2022, tra CONFAGRICOLTURA Campania, COLDIRETTI Campania, CIA Campania e FLA-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA Campania, l’accordo per il rinnovo del Contratto per i Quadri e gli Impiegati Agricoli della Campania, con decorrenza 1/1/2022 – 31/12/2025

Retribuzione
Con decorrenza dal 1° gennaio 2022, per il biennio 2022/2023, sono previsti i seguenti aumenti retributivi da applicarsi, allo stipendio contrattuale mensile, nella misura percentuale del 5% così distinto: dal 1° luglio 2022 il 3%, dal 1° gennaio 2023 l’1% e dal 1° giugno 2023 l’1% nei valori di seguito specificati:

 

dall’1/7/2022

dall’1/1/2023

dall’1/6/2023

Quadro 65,18 € 21,73 € 21,73 €
1.a Categoria 62,44 € 20,81 € 20,81 €
2.a Categoria 56,09 € 18,70 € 18,70 €
3.a Categoria 50,59 € 16,86 € 16,86 €
4.a Categoria 45,89 € 15,30 € 15,30 €
5.a Categoria 43,44 € 14,48 € 14,48 €
6.a Categoria 41,12 € 13,70 € 13,70 €

Indennità Mezzo di trasporto
La suddetta indennità va riconosciuta a tutti gli impiegati nel seguente caso:

– Normale disimpegno delle funzioni affidategli nel caso di mancata fornitura del mezzo di trasporto.

Si concorda sull’utilizzo delle tariffe dell’Automobile Club Italiano (ACI) per il costo chilometrico di esercizio riferito al mezzo di trasporto medesimo.

Premio per obiettivi
Le parti confermano l’istituzione del premio erogato in base al raggiungimento di particolari obiettivi legati a performance aziendali.
II calcolo del premio è effettuato sul valore dello stipendio contrattuale e l’erogazione avverrà con la 14ma dell’anno successivo a quello di riferimento.
A richiesta dei dipendenti le somme spettanti potranno essere corrisposte in tutto o in parte al welfare aziendale secondo le norme di legge.
Le parti si impegnano ad una verifica annuale sull’andamento degli obiettivi.

Premio annuo

Fino al raggiungimento dell’80% del risultato:

Livelli

%

Quadro 3%
1.a Categoria 3%
2.a Categoria 3%
3.a Categoria 3%
4.a Categoria 3%
5.a Categoria 3%
6.a Categoria 3%

Fino al raggiungimento dell’100% del risultato:

Livelli

%

Quadro 4%
1.a Categoria 4%
2.a Categoria 4%
3.a Categoria 4%
4.a Categoria 4%
5.a Categoria 4%
6.a Categoria 4%

Rapporti di lavoro a tempo parziale
Con riferimento all’art. 11 del CCNL, ai dipendenti assunti con contratto a tempo parziale presso più aziende, in considerazione del disagio derivante dalle maggiori difficoltà organizzative, si conferma una specifica indennità oraria pari al 15%.
Tale indennità si applica dal secondo rapporto di lavoro e verrà corrisposta per le ore previste dal contratto di lavoro a tempo parziale effettivamente prestate.

Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali.
Tale orario, ai sensi dell’art. 3, co.2 del DLgs n. 66/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a dodici mesi, con la possibilità di distribuire l’orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista dal precedente comma e per le altre, a compensazione, in misura inferiore.
La variabilità dell’orario ordinario settimanale di cui al comma precedente è consentita nel limite di 85 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 44 ore.

Lavoro straordinario, festivo, notturno

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Attività Agrituristiche

Per gli impiegati addetti alle attività agrituristiche, in considerazione delle peculiari esigenze di organizzazione del lavoro, si conferma che per il lavoro festivo e il festivo notturno, il notturno ed eventuale straordinario svolto in aziende agrituristiche per l’ospitalità rurale, si farà luogo solo ad una maggiorazione del 20%.
Il dipendente che per la specifica mansione è tenuto a prestare il proprio lavoro esclusivamente o in rilevante parte di notte avrà diritto ad una maggiorazione pari al 18% della retribuzione ordinaria.

Banca delle ore

Tenendo ben presente che il ricorso all’Istituto della Banca delle Ore è una scelta del dipendente ma l’utilizzo dei riposi compensativi avviene compatibilmente alle esigenze organizzative dell’azienda e del mercato, come stabilito all’art. 19 del CCNL quadri ed impiegati agricoli si conferma:
– in 60 ore annue la quota massima di trasformazione dello straordinario in riposo compensativo.
– in 12 mesi il tempo entro il quale i riposi compensativi dovranno essere utilizzati dal momento della maturazione, superato il quale dovranno essere remunerati in busta paga.

Conciliazione tempi di vita e lavoro
Al fine di adottare nuove soluzioni che possano contribuire al miglioramento della qualità della vita, agevolando la conciliazione delle responsabilità lavorative con quelle familiari, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive aziendali, nell’ambito delle misure di sostegno alla genitorialità e alla flessibilità dell’orario di lavoro, le parti concordano che, nel caso siano presenti figli conviventi di età non superiore ai tredici anni, sono riconosciuti permessi orari nella misura di 15 ore annue. Tali permessi andranno usufruiti, annualmente, nel periodo giugno-settembre coincidente col periodo di chiusura scolastica, al fine di consentire ai figli la frequenza ad attività ludico-culturali-ricreative, il tutto previa dimostrazione di avvenuta iscrizione al Centro Autorizzato e saldo della retta per i servizi previsti.

Pagamento premi assicurativi Inail: modificata la misura delle sanzioni civili

Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili, dal 14 settembre 2022, sono: 7,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 6,75% misura delle sanzioni civili.

Come noto, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Come anticipato, a decorrere dal 14 settembre 2022 si applica un tasso pari al 6,75% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori ecomunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema aumentato di 2 punti percentuali.

Sostegno dell’occupazione nel settore del Turismo

Le parti firmatarie del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune per li sostegno urgente dell’occupazione nelle imprese turistiche colpite dalle emergenze pandemica, bellica ed energetica

Le parti chiedono, viste le conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore turismo con la chiusura delle imprese stagionali e la  riduzione marcata dell’attività delle imprese ad apertura annuale:

– la definizione di misure specifiche e adeguate al fini della salvaguardia occupazionale assicurando in tal senso risorse per li finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga In favore di lavoratori diretti e Indiretti del settore turismo in forza presso Imprese costrette a ridurre o a sospendere temporaneamente l’attività per una o più delle cause sopra evidenziate/ senza oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro;

– il mantenimento e il consolidamento del quadro di agevolazioni per l’attività delle Imprese turistiche connesse ai quadri emergenziali sopra delineati (pandemia, eventi bellici, energia);

– la concessione di uno sgravio contributivo in relazione ai lavoratori del settore turismo, per il periodo in cui gli stessi non vengono interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali e proseguono l’attività In regime di tutela occupazionale, nonostante la sfavorevole congiuntura economica.