CCNL Commercio (Federdistribuzione): incontro per il rinnovo

Aggiornamento sul sistema classificatorio, sui contratti di sostegno all’occupazione, sui contratti a tempo determinato e sul part – time sono tra i temi trattati durante l’incontro 

Il 22 marzo si è tenuto un incontro, in delegazione ristretta, tra Federdistribuzione  e i sindacati Uiltucs-Uil, Filcams-Cgil e Fisascat-Cisl al fine di discutere sul rinnovo del CCNL applicabile alle Aziende operanti nel settore della Distribuzione Moderna Organizzata.
I temi trattati sono stati quelli della rappresentanza e degli assetti contrattuali, del mercato del lavoro e della classificazione.
Innanzitutto per Federdistribuzione è necessario arrivare ad una definizione di un accordo su rappresentanza e assetti contrattuali.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro, con rifermento specifico al  contratto di sostegno all’occupazione, Federdistribuzione ha richiesto di estendere l’applicabilità a lavoratori al primo impiego e tirocinanti, mentre per quanto riguarda i contratti a tempo determinato l’obiettivo è quello di valutare l’eventuale intervento del Governo e sul contratto part-time si potrebbe ipotizzare maggiore flessibilità.
In merito alla classificazione, invece, nelle bozze di testo si è ipotizzato di tenere in considerazione solo il settore della distribuzione, senza tener conto del settore terziario e servizi, si è inoltre discusso sul passaggio dal V al IV livello dopo i 18 mesi di servizio per gli addetti alle operazioni ausiliarie alla vendita e gli addetti alle operazioni nei magazzini di smistamento e nei centri distribuzione definendo tale iter troppo “faticoso” per le imprese. E’ stato, infine, proposto di poter assumere figure con mansioni “polivanti” , ovvero strutturare una figura polivalente, con scambi di natura formativa.
Per quanto riguarda, i sindacati sono concordi nel riformare il sistema classificatorio verso una semplificazione, ma non su un allungamento dei tempi per il passaggio dal V al IV livello e  non sono favorevoli per quanto riguarda la liberalizzazione del contratto a tempo determinato prospettato dal Governo.
Il prossimo incontro è programmato per il 17 aprile.

Fondo Previndai: versamento contributivo entro il 20 aprile 2023

Corresponsione del contributo al Fondo Pensionistico da parte delle Aziende del settore

Per i versamenti contributivi relativi all’anno 2023, al Fondo pensione dei dirigenti industriali, Fondo Previndai, restano validi i principi di seguito riportati:
– massimale retributivo pari ad euro 180.000,00;
– minimo contributivo a carico delle Aziende di importo pari ad euro 4.800,00 da riconoscere a tutti i dirigenti che corrispondano, oltre al Tfr, anche la contribuzione a loro carico, prescindendo dalla loro anzianità dirigenziale presso l’Azienda stessa;
– aliquote contributive del 4% a carico dell’azienda e del 4% a carico del dirigente;
– flessibilità contributiva, ossia la facoltà, da parte dell’impresa, di farsi carico, previo accordo con il dirigente, di una quota contributiva da lui dovuta fino a raggiungere un totale del 7% a carico dell’anzidetta impresa, rimanendo invece a carico del dirigente stesso un contributo minimo dell’1%.
In presenza di tale flessibilità, l’ammontare dirigenziale di cui l’impresa si assume l’onere, viene sommato a quello contrattualmente previsto a carico azienda del 4%. Preme precisare che, questa percentuale non può essere inferiore al minimale, se dovuto.
Da ultimo, si ricorda che, la dichiarazione contributiva relativa al 1° trimestre 2023 è compilabile on-line ed il relativo bonifico deve essere disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento al Fondo Pensionistico di una data coincidente con quella della scadenza. Il contributo deve esser versato entro e non oltre il 20 aprile 2023.

Cuochi professionisti: fino al 3 aprile per accedere al credito d’imposta

 

 

Entro il 3 aprile, i cuochi professionisti di alberghi e ristoranti, con contratto di lavoro subordinato o titolari di partita IVA, possono presentare domanda per accedere al credito d’imposta. Lo ricorda il Ministero delle imprese e del made in Italy con comunicato del 27 marzo 2023. 

 L’art. 1, comma 117 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), modificato dall’art. 18-quater del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha introdotto l’agevolazione per i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti. Successivamente, attraverso il Decreto interministeriale 1° luglio 2022 , il Ministero delle imprese e del made in Italy ha fornito le modalità e i criteri di attuazione dell’intervento relativo al suddetto credito d’imposta.

Secondo quanto previsto dal citato Decreto interministeriale, l’agevolazione è rivolta ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, residenti o stabiliti del territorio dello Stato, che hanno sostenuto una o più spese, di cui all’art 7, comma 1, tra la data del 1 gennaio 2021 e la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione consiste in un credito di imposta, ai sensi del regolamento “de minimis” e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili, sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, il cui importo massimo non può, comunque, eccedere i 6 mila euro.

Relativamente alle spese ammissibili al credito d’imposta, il Ministero ha previsto:

  1. l’acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari;
  2. l’acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
  3. la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Tali spese devono essere state pagate tramite conti correnti intestati al soggetto beneficiario, attraverso pagamenti tracciabili e riconducibili alla relativa fattura o ricevuta. Non sono ammissibili all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse, mentre l’IVA è ammissibile solo se ha rappresentato per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Riguardo alla presentazione delle istanze, il MIMIT ha chiarito i criteri di accesso, le modalità e i termini di presentazione delle domande attraverso Decreto direttoriale 29 novembre 2022, al quale sono allegati il modello di istanza e gli oneri informativi dell’intervento.

Il termine, in scadenza, per la presentazione delle istanze per accedere al credito d’imposta è, dunque, il 3 aprile 2023, esclusivamente tramite l’apposita procedura informatica predisposta, accessibile con SPID, CNS o CIE.

 

Ebav Veneto: versamento del contributo per il superamento del Digital Divide

Corrisposto contributo pari ad euro 1.500,00 per le Aziende del comparto

Entro il 30 aprile 2023, le Aziende riceveranno, a titolo di spese sostenute nel 2022, un contributo corrispondente al 50% di queste, erogabile per un massimo di euro 1.500,00, al fine di favorire il superamento del Digital Divide.
Tale contributo è stato versato:
– per la realizzazione di opere infrastrutturali, ossia, lavori di fornitura, posa, attestazione, collaudo di cavi, installazione di apparati necessari alla connettività a banda larga e ultralarga;
– per nuova strumentazione, ossia, acquisto e attivazione di decoder e parabole finalizzate al collegamento internet mediante tecnologia satellitare nelle aree sprovviste di connessione via cavo o nelle quali l’accesso alla rete non sia adeguato.
E’ altresì indispensabile che, per ogni versamento richiesto, venga predisposta una sola domanda compilando il riquadro di riferimento.
Al fine di realizzare tale richiesta, si rendono necessarie:
– copia delle fatture quietanzate inerenti la spesa sostenuta dalle quali si desume in modo chiaro e inequivocabile il costo per ogni intervento effettuato di consulenza o progettazione;
– relazione tecnica consulente contenente la descrizione degli obiettivi, finalità, motivazioni e vantaggi dell’innovazione aziendale, in relazione all’attività svolta dall’azienda, ed in relazione all’intervento del consulente.
Tale contributo non è soggetto a trattenute fiscali e deve esser erogato entro tre mesi dalla data scadenza servizio tramite accredito su conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente il Servizio Ebav; non sono ammessi pagamenti su conto correnti intestati ad un soggetto diverso da chi richiede il contributo. In aggiunta si specifica anche che, la mancanza di dichiarazione dell’Iban, l’assenza di documentazione o di altri requisiti richiesti, possono determinare la sua non corresponsione nei tempi previsti.
L’Ente Bilaterale dell’Artigianato Veneto potrà inoltre erogare il contributo esclusivamente fino al permanere della capienza dei fondi e/o delle risorse economiche dedicate al servizio, oggetto della richiesta del contributo stesso.

Accredito figurativo nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive: modello AP 123

 

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L’INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l’onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell’ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.