CCNL Funzioni locali: sottoscritta la sequenza contrattuale per il personale di Agid

Al personale Agid viene estesa l’applicazione del nuovo ordinamento professionale definito per il restante personale del comparto Funzioni centrali

Il 16 luglio 2024 è stata sottoscritta dall’ARAN e dalle Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative la sequenza contrattuale, prevista all’art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali 9 maggio 2022 relativo al triennio 2019-2021. Le disposizioni si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato assunto dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), al quale viene estesa l’applicazione del nuovo ordinamento professionale definito per il restante personale del comparto Funzioni centrali.  
A tal fine, sono state definite specifiche norme di raccordo per consentire il passaggio dal sistema di classificazione presente in AGID ai sensi del CCNL 12 aprile 2011 al nuovo ordinamento professionale. 
L’Aran ha affermato che con l’entrata in vigore della sequenza contrattuale in oggetto anche per l’AGID sarà possibile utilizzare le leve di gestione previste dal nuovo sistema di classificazione quali, ad esempio, lo sviluppo economico del personale che permetterà la valorizzazione dei più meritevoli ed incoraggerà effettivi percorsi di crescita lavorativa, innalzando, in tal modo, la qualità del valore finale creato.
Dal punto di vista economico gli stipendi tabellari del personale AGID appartenente alle aree Operatori, Assistenti e Funzionari, come rideterminati ai sensi dell’art. 47, co. 3 (Incrementi degli stipendi tabellari), del CCNL 9 maggio 2022, sono ulteriormente incrementati per tredici mensilità. Al personale appartenente alla nuova area EP è applicata la disciplina del trattamento economico di cui all’art. 53 (Trattamento economico del personale della nuova area EP) del CCNL 9 maggio 2022. 

Decontribuzione Sud, l’ambito di applicazione

La Commissione europea ha prorogato l’applicabilità della misura fino alla fine dell’anno in corso, purché l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024 (INPS, circolare 17 luglio 2024, n. 82).

L’INPS ha comunicato che la Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha prorogato l’applicabilità di Decontribuzione Sud fino al 31 dicembre 2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30 giugno 2024

Infatti, con specifico riferimento al perimetro di efficacia temporale della misura in questione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che la misura in trattazione non può trovare applicazione per le assunzioni effettuate a fare data dal 1° luglio 2024. Di conseguenza, la proroga fino al 31 dicembre 2024 – autorizzata dalla Commissione europea con la citata decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024 –trova applicazione esclusivamente rispetto ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Peraltro, su espressa indicazione del Ministero, l’INPS ha anche precisato che, qualora entro la data del 30 giugno 2024 sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato, la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024, ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

Comunque, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

I massimali

Come previsto dalla decisione C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel cosiddetto Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

335.000 euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.
Con specifico riferimento ai tali massimali, l’INPS precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

Inoltre, l’Istituto conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario, nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162 della Legge di Bilancio 2021.

Modalità di esposizione dei dati in Uniemens

I datori di lavoro interessati che intendono fruire dell’agevolazione devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, i datori di lavoro che intendano fruire della Decontribuzione Sud devono, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto 2024, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.

Pertanto, per esporre il beneficio spettante, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo” con valore “DATA“. Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo “TipoIdentMotivoUtilizzo”, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;

– nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’INPS, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

– con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;

– con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la circolare in commento.

L’INPS fa anche presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

L’Istituto rammenta, inoltre, che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

CCNL Rai: firmata l’ipotesi di rinnovo

A livello economico previsti aumenti fino a 130,00 euro ed un importo a titolo di Una Tantum a settembre 2024 

Il 16 luglio è stata siglata da Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, Libersind-Confsal l’ipotesi di rinnovo del contratto applicabile ai Quadri, Impiegati e Operai della Rai e delle società del Gruppo.
Per quanto riguarda la parte economica è stata raggiunta la seguente intesa:
Per i lavoratori assunti dopo il 1995: previsti 130,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 50,00 euro a novembre 2024;
– 40,00 euro a luglio 2025;
– 40,00 euro a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 700,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.
Per i lavoratori assunti prima del 1995: previsti 100,00 euro per il 3° livello, così suddivisi:
– 40,00 euro  a novembre 2024
– 30,00 euro a luglio 2025
– 30,00 a luglio 2026.
Stabilito un importo a titolo di Una Tantum pari a 450,00 euro per tutti i Livelli a settembre 2024.

CCNL Assicurazioni Sna: incontro per il rinnovo contrattuale

Stallo nel rinnovo contrattuale con Sna che chiude su aumenti, welfare e flessibilità

Nel corso dell’incontro tenutosi per il rinnovo contrattuale tra le Sigle sindacali e Sna, come riporta una nota di Fesica-Confsal del 16 luglio, si è discusso sui temi oggetto del contratto. Dal canto suo, Fesica ha chiesto aumenti retributivi, dal momento che la retribuzione è ferma da 6 anni. Dinnanzi a questa proposta, la risposta di Sna è stata di chiusura. Sono state rispedite al mittente anche le proposte in materia di welfare e ulteriori flessibilità nel contratto. 
Inoltre, le OO.SS. hanno fatto presente la mole di lavoro dei lavoratori a causa della quale i dipendenti non riescono a consumare tutte le ferie ed i permessi annuali previsti. Senza contare che il 4° livello percepisce una paga base molto al di sotto dei 1.000,00 euro. L’invito rivolto a Sna è quello di tornare al tavolo contrattuale e giungere ad un punto d’incontro per il bene dei lavoratori. 

Chiarimenti dell’Agenzia delle entrate sul contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

L’Agenzia delle entrate interviene in risposta a un interpello sulla corretta interpretazione e applicazione dell’articolo 1, commi da 115 a 119, della Legge di bilancio 2023, che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’UE per la loro successiva rivendita (Agenzia delle entrate, risposta 18 luglio 2024, n. 158).

L’articolo 1, commi dal 115 al 119, della Legge di bilancio 2023 ha introdotto per l’anno 2023  un un contributo di solidarietà temporaneo, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Tale contributo è posto dall’articolo 1, comma 115, a carico dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’UE. Non è dovuto, invece, dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 47.30.00.

Il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti.

 

Il successivo comma 116 prevede che il contributo di solidarietà sia determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

L’ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

 

L’articolo 5 del D.L. n. 34/2023 (poi abrogato dall’articolo 22, comma 1, del D.L. n. 61/2023) aveva previsto che, ai soli fini della determinazione del contributo di solidarietà temporaneo, per il 2023, non concorressero alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte. Con tale articolo, dunque, erano stati esclusi (parzialmente) dalla determinazione del contributo di solidarietà gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta nei termini indicati dal citato articolo 5, sia ai fini della determinazione del reddito del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, sia dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022, sino a concorrenza dell’esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

Successivamente, è stato ripristinato il contenuto del citato articolo 5, nuovamente senza alcun riferimento alla concorrenza (o meno) delle riserve in parola al predetto limite del 25%.

Al riguardo, l’Agenzia sottolinea la scelta del legislatore di escludere dalla determinazione del contributo esclusivamente gli utilizzi delle riserve in sospensione d’imposta, confermando a contrario che l’ammontare delle stesse concorre pienamente al patrimonio netto utile del contribuente ai fini dell’individuazione del predetto limite in quanto si tratta di riserve che astrattamente possono essere ”utilizzate”.

 

Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie rappresentata dall’istante, l’Agenzia ritiene che ai fini del limite del 25% del contributo di solidarietà, la riserva da rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del D.L. n. 104/2020 debba ritenersi inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell’articolo 2424 del codice civile, concorrendo di conseguenza la stessa alla determinazione del limite del 25%.