CCNL Credito: sospesi i termini fino al 28 febbraio 2023

Le parti contrattuali, al fine di avviare il percorso per il rinnovo del CCNL, hanno stabilito la sospensione fino al 28 febbraio 2023 dei termini fissati al 31 dicembre 2022

Le parti contrattuali si stanno attivando per procedere con il rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali. Pertanto, in data 27 dicembre 2022, Abi ,Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno stabilito che gli incontri programmati tra le parti stesse entro il 28 febbraio 2023 si dovranno considerare come svolti entro il 31 dicembre 2022, con la conseguente “mera” sospensione, fino al 28 febbraio 2023, dei termini al 31 dicembre 2022. Sarà impregiudicata la decorrenza al 1°gennaio 2023 degli effetti degli eventuali accordi che dovessero essere raggiunti all’esito dei predetti incontri, in mancanza dei quali la situazione rimarrà quella in essere al 31 dicembre 2022.
Resta inteso che per le prestazioni lavorative rese dai lavoratori fino al 28 febbraio 2023 troveranno integrale applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL sottoscritto il 19 dicembre 2019.
Le Parti hanno, inoltre, concordato la prosecuzione dell’operatività del Fondo per l’occupazione (Foc), organismo bilaterale del settore all’avanguardia nelle politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale.
Obiettivo principale dei sindacali è quello di aumentare i salari, a fronte “di un’inflazione che galoppa oltre le due cifre” e quindi la strada maestra dovrà essere la contrattazione collettiva.

Certificazione parità di genere: le istruzioni per l’accesso all’esonero contributivo

L’INPS fornisce le prime indicazioni operative per consentire ai datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere alla nuova misura (INPS, circolare 27 dicembre 2022, n. 137).

L’INPS ha comunicato le modalità di accesso al beneficio previsto dall’articolo 5, comma 1, della Legge n. 162/2021. Si tratta di un esonero contributivo determinato in misura non superiore all’1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun datore di lavoro del settore privato che consegua la certificazione della parità di genere ai sensi dell’articolo 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. n. 198/2006).

In particolare, le istruzioni rilasciate dall’Istituto riguardano i datori di lavoro che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2022. Il beneficio, riparametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 4.166,66 euro. L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (50 milioni di euro per il 2022).

Le condizioni di accesso

Il diritto alla fruizione dell’esonero, oltre che al conseguimento della certificazione di parità di genere,  è subordinato alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC), ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla normativa, ovvero: assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS segnala anche che la misura di esonero in questione non risulta idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale e si ritiene che sia anche cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Le modalità di accesso

I datori di lavoro in possesso della certificazione in oggetto, conseguita entro il 31 dicembre 2022, potranno inoltrare apposita domanda all’INPS, per il tramite del rappresentante legale o di un suo delegato, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “PAR_GEN” appositamente predisposto sul sito dell’Istituto. Le domande possono essere presentate a decorrere dal 27 dicembre 2022 e fino al 15 febbraio 2023

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il seguente nuovo significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

Nella circolare, infine, sono indicate anche le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>  e  <ListaPosPA> del flusso Uniemens e le modalità di fruizione dell’esonero per i datori di lavoro con posizione contributiva agricola, oltre che le istruzioni contabili.

Settore trasporto aereo: finanziamento dei programmi formativi dal Fondo di solidarietà

L’INPS fornisce le istruzioni per l’accesso ai finanziamenti erogati dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale e per la gestione amministrativa delle relative domande (INPS, circolare 28 dicembre 2022, n. 138).

Il Fondo di solidarietà eroga un contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione europea, al fine di evitare l’espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori del settore in CIGS, mobilità, o fruitori dell’indennità ASpI/NASpI. L’articolo 1, comma 132, della Legge n. 234/2021, ha ulteriormente integrato la disciplina del Fondo, prevedendo altresì che siano a carico del Fondo anche i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Il finanziamento può essere richiesto per gli interventi formativi che abbiano le seguenti finalità:

 

a) interventi formativi di lavoratori, anche se collocati in CIGS, finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale anche conseguenti a processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, nonché per il mantenimento di licenze, abilitazioni e brevetti, svolti direttamente dal datore di lavoro richiedente;

la domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha sostenuto i programmi formativi per i propri dipendenti.

b) interventi formativi di lavoratori in CIGS/NASpI, per il mantenimento e l’aggiornamento di brevetti, licenze o attestati, finalizzati all’assunzione presso altra azienda richiedente, a condizione che gli stessi siano accompagnati da un impegno di assunzione dei lavoratori formati da parte dell’azienda richiedente. Questi interventi formativi, per lo scopo che si prefiggono, hanno priorità di finanziamento rispetto ad altre tipologie di intervento formativo richiesto;

in questo caso, la domanda di accesso sarà presentata dal datore di lavoro che si è impegnato ad assumere i lavoratori coinvolti nel progetto formativo.

c) interventi formativi di lavoratori collocati in NASpI, per il mantenimento di brevetti, licenze o attestati. La domanda di accesso deve essere presentata dal datore di lavoro che ha cessato il rapporto di lavoro.

 

L’accesso agli interventi formativi sopra menzionati potrà avvenire entro limiti finanziari variabili a seconda della tipologia di intervento richiesto, ovvero: nel caso sub a), entro il limite del 40% della contribuzione complessivamente versata dalla singola azienda fino al termine del trimestre precedente la data della domanda, purchè l’azienda sia in regola con il versamento del contributo ordinario dello 0,50%, di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto interministeriale n. 95269/2016, nonché con il versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in CIGS (c.d. regime transitorio), già autorizzati alla medesima;

per gli interventi formativi di cui alle lettere b) e c), l’accesso potrà avvenire, invece, entro il limite del 10% della contribuzione complessivamente versata fino al termine del trimestre precedente la data della domanda da tutte le aziende in regola con i versamenti di cui sopra, al netto dei finanziamenti per programmi formativi della medesima tipologia e di quelli rimborsati direttamente ai lavoratori in mobilità, ASpI/NASpI (c.d. regime transitorio), già autorizzati alle medesime aziende. 

 

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica e deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante, anche la durata del progetto formativo e il numero di lavoratori coinvolti e la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine al versamento dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco, nonché all’eventuale utilizzo di finanziamenti per programmi formativi erogati dagli appositi fondi nazionali, territoriali, regionali o comunitari.

Alla domanda deve essere altresì allegato il verbale dell’accordo sindacale, il piano formativo e ogni altra documentazione tecnica necessaria per le valutazioni del Comitato amministratore del Fondo in oggetto; nel caso di interventi formativi finalizzati all’assunzione, dovrà essere corredata anche dal programma delle assunzioni previste.

 

La domanda concernente i programmi formativi finalizzati esclusivamente al mantenimento di brevetti, licenze o attestati deve altresì contenere la dichiarazione con cui l’azienda si rende disponibile a fornire, su richiesta dell’INPS, tutta la documentazione attestante l’avvenuta formazione di ciascun lavoratore per il quale è richiesto l’intervento (copia della licenza/brevetto o attestato aggiornati dall’autorità competente e dei verbali d’istruzione e/o esame rilasciati dall’ente/azienda che ha erogato la formazione con indicazione del numero di ore dell’intervento).

 

L’istruttoria della domanda si articola in due fasi, la prima finalizzata all’approvazione del progetto formativo oggetto della richiesta di finanziamento, la seconda diretta all’erogazione del finanziamento.

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, fornisce poi le indicazioni per il regime transitorio, ove il contributo viene erogato con rimborso diretto al lavoratore interessato, previa domanda aziendale, per un numero di ore di formazione pro capite pari a quattro, nonchè le istruzioni contabili.

CCNL Scuola Personale ATA: le proposte dell’ARAN

Avanzano le trattative per migliorare il nuovo sistema ordinamentale

Si è tenuto il 20 dicembre il confronto al tavolo di trattativa sul settore ATA per il rinnovo del CCNL 2019-2021. L’ARAN ha innanzitutto proposto la valorizzazione del ruolo dei DSGA, anche in virtù degli aumenti retributivi attribuiti ed equivalenti a quelli dei docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado; ha, inoltre, evidenziato che l’area delle Elevate Qualificazioni è ad incarico, secondo quanto avviene anche in tutti gli altri comparti del pubblico impiego; per quanto riguarda i DSGA di ruolo ha stabilito che questi debbano avere una garanzia dell’incarico triennale e, allo scadere di questo, una garanzia della continuità di sede dove potranno rimanere fino a quando non si creeranno situazioni di soprannumerarietà.
Tali proposte hanno l’obiettivo principale di risolvere i problemi creati a causa dell’elevato numero di sedi vuote nel profilo di DSGA.
Per quanto riguarda, invece, gli altri profili sono state apportate alcune modifiche nelle declaratorie di area; per l’area dei CS e dei CS dei Servizi vengono mantenute le differenze e viene specificato che dovranno svolgere solo assistenza di base alla persona. 
Secondo la Flc-Cgil nelle proposte Aran si registrano alcuni avanzamenti per un contratto che possa migliorare la qualità dei servizi della scuola, come ad esempio relativamente agli incarichi di Elevata Qualificazione che disegnano un nuovo modello di posizioni organizzative.
Sul trattamento economico entrambe le parti stipulanti hanno ribadito la volontà di incrementare l’indennità di direzione sia per la parte fissa che variabile e l’indennità di reggenza da dare ai DSGA.
Il tavolo è stato aggiornato a dopo le festività natalizie.

CCNL Abbigliamento e Chimica – Artigianato: varata la piattaforma rivendicativa

Richiesti incrementi retributivi, un aumento delle maggiorazioni per turni notturni e disagiati ed avanzamenti normativi in tema di diritti del lavoro

È stata varata la scorsa settimana, dalla delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore artigianato Area tessile-moda e chimica-ceramica, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Nel settore in oggetto operano circa 270 mila addetti in quasi 100 mila imprese, di cui 155 mila nel comparto tessile e moda e 95 mila in quello chimico ceramico e della gomma plastica.
La piattaforma, che avrà vigenza per il periodo 2023-2026, è stata inviata alle associazioni datoriali di Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai al fine di iniziare al più presto le trattative.
Dal punto di vista economico, per tutelare il potere d’acquisto dei salari, i Sindacati richiedono un incremento complessivo pari a:
206,00 euro sul salario di riferimento per i comparti tessile moda al livello 3°;
207,00 euro sul salario di riferimento per il comparto chimico, gomma plastica, vetro al livello 3°;
206,00 euro sul salario di riferimento per il comparto ceramica al livello E.
Viene richiesto, inoltre, l’aumento delle maggiorazioni per i turni notturni e disagiati, e un aumento del contributo destinato al Fondo di previdenza integrativa, a carico delle aziende, in favore di tutti i lavoratori iscritti. I sindacati chiedono altresì l’introduzione dell’elemento perequativo di garanzia retributiva per quei lavoratori che, decorsi i termini per la stipula dei contratti integrativi regionali, siano ancora sprovvisti del salario di produttività.
Dal punto di vista normativo, nella piattaforma rivendicativa sono presenti richieste di avanzamento normativo in tema di diritti del lavoro e in particolar modo verso il rispetto della legalità lungo la filiera, la formazione continua e permanente, l’estensione del diritto assembleare, l’estensione della contrattazione di secondo livello con possibilità di riduzione dell’orario di lavoro, il miglioramento delle normative connesse al tema della parità di genere, della genitorialità condivisa e della violenza di genere.