Trasferimento d’azienda: in caso di illegittimità il rapporto resta nella titolarità del cedente

7 ott 2022 In ipotesi di trasferimento d’azienda, ove venga accertata l’invalidità della cessione il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 4 ottobre 2022, n. 28824.

Un lavoratore, a seguito di declaratoria giudiziale di nullità della cessione del contratto di lavoro alla società cessionaria, otteneva in primo grado la condanna della società cedente al risarcimento del danno, pari al trattamento economico che lo stesso avrebbe dovuto percepire come dipendente, in ragione della prosecuzione del rapporto di lavoro con la cedente. La sentenza veniva, tuttavia, ribaltata dal giudice di appello che, a fondamento della sentenza di rigetto della pretesa del lavoratore, rilevava la circostanza che lo stesso aveva stipulato con la cessionaria un accordo transattivo in base al quale aveva accettato l’erogazione di un incentivo all’esodo, avendo raggiunto i requisiti pensionistici.

Il ricorso proposto dal lavoratore per la cassazione della sentenza d’appello è stato accolto dalla Suprema Corte la quale ha ricordato che soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resti unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi; circostanza, quest’ultima, che ricorre solo il presenza dei presupposti di cui all’art. 2112 cod. civ. che consente la sostituzione del contraente senza consenso del ceduto.
L’ unicità del rapporto viene invece meno qualora, come nel caso in questione, il trasferimento sia stato dichiarato invalido. Nel caso in cui, dunque, venga accertata l’invalidità della cessione, il rapporto con il destinatario della stessa deve considerarsi instaurato in via di mero fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive dell’ultimo rapporto sono inidonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora esistente con il cedente. In tale ipotesi il trasferimento non si compie e il rapporto di lavoro resta nella titolarità dell’originario cedente.
Pertanto, in caso di cessione di ramo d’azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2112 c.c., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell’alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell’obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa.

Inoltre, con riguardo alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria, i Giudici di legittimità hanno precisato che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta; non è, di contro, condivisibile l’argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, il lavoratore avrebbe fatto cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima aveva con la cedente. Tale assunto si baserebbe, difatti, sull’erroneo presupposto dell’esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori ceduti di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che, alla luce di quanto specificato, deve invece ritenersi escluso.

Una Tantum per i lavoratori Edili di Ascoli Piceno

Firmato il 13/9/2022, tra ANCE Ascoli Piceno, ANCE Fermo e FILCA-CISL Ascoli Piceno e Fermo, FILLEA-CGIL Ascoli Piceno e Fermo, FENEAL-UIL Ascoli Piceno e Fermo, l’accordo per l’erogazione della una tantum per i lavoratori del settore Edilizia Industria della provincia di Ascoli Piceno

Le parti in considerazione del positivo andamento del settore, hanno convenuto sull’erogazione di un importo a titolo di UNA TANTUM con le seguenti modalità:

L’importo individualmente spettante sarà correlato al livello di inquadramento e alla qualifica secondo la seguente tabella e ridotto in misura direttamente proporzionale in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Impiegati

 

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

1.a CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV.) 1.720.71 206,49
1.a CAT. (6° LIV.) 1.548.63 185,85
2.a CAT. (5° LIV.) 1.290.52 154,66
ASS. TECNICI (4° LIV.) 1.204.51 144,54
3.a CAT. (3° LIV.) 1.118.46 134,22
4.a CAT. (2° LIV.) 1.006.62 120,78
1.a CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV.) 860.36 103,23

 

Operai

Paga base 1/7/2018

Importo una tantum

OPERAIO COMUNE 4,87 103,18
OPERAIO QUALIFICATO 5,82 120,82
OPERAIO SPECIALIZZATO 6,47 134,32
OPERAIO IV LIVELLO 6,96 144,49

Gli importi di cui sopra sono da intendersi al lordo degli oneri contributivi e fiscali di legge e omnicomprensivi di ogni ed eventuale propria incidenza e pertanto non avranno Incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti o indiretti di alcun genere nè sul trattamento di fine rapporto in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c. 2 co., escluderne espressamente l’imputazione.

L’UNA TANTUM verrà corrisposta a lutti i lavoratori, purché in forza alla data del presente accordo e dalla data del 30 settembre 2021, unitamente alla retribuzione relativa al mese di settembre 2022

Assegno di maternità dello Stato: ampliata la platea dei beneficiari

Con il Messaggio n. 3656 del 5 ottobre 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in merito ai titoli di soggiorno utili per accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui (cd. assegno di maternità dello Stato) da parte dei cittadini dei paesi Extra-UE.

A decorrere dal 1° febbraio 2022, è stata ampliata la categoria di cittadini di paesi terzi all’Unione europea che possono accedere all’assegno di maternità per lavoratori atipici e discontinui.
La disposizione in materia di “assegno di maternità per lavori atipici e discontinui” (art. 75, D.Lgs. n. 151 del 2001) è stata modificata in attuazione della normativa europea (art. 3, co. 3, lett. b), L. n. 238 del 2021) prevedendo che “alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento dal 2 luglio 2000, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l’intero nel caso in cui non beneficiano dell’indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del presente testo unico, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore (…)”.

Riguardo al requisito specifico del titolo di soggiorno previsto per i cittadini extra-UE, l’Inps precisa che hanno diritto all’assegno in questione le madri e i padri (naturali o adottivi/affidatari):
1) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea)”;
2) familiari titolari di carta di soggiorno di cui all’articolo 17 del D.lgs n. 30 del 2007 rubricato: “Carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro”;
3) titolari di permesso di soggiorno ed equiparati ai cittadini italiani ai sensi dell’articolo 41, comma 1-ter, del D.lgs n. 286 del 1998, secondo il quale “[…] sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi”;
4) titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la madre e per il padre (circolare Inps 16 luglio 2001, n. 143, punti 2 e 3), per ogni figlio nato o minore adottato o in affidamento spetta un assegno, che per l’anno 2022 è pari a Euro 2.183,77. Tale assegno spetta in misura intera se non è stato corrisposto alcun altro trattamento economico di maternità oppure in misura ridotta (quota differenziale) se l’importo del trattamento economico (previdenziale e non) di maternità è inferiore a quello dell’assegno.

Rinnovo CCNL Elettrici: sciolta la riserva

Sciolta la riserva sull’accordo per i lavoratori addetti al settore elettrico

A seguito dello scioglimento della riserva l’accordo, che decorre dal 1° gennaio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024, è pienamente applicabile

MINIMI CONTRATTUALI INTEGRATI

Scala parametrica

Dall’1/10/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Dall’1/10/2024

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

QS 255,07 86,37 3.750,11 93,56 3.843,67 93,56 3.937,24 50,38 3.987,62
Q 228,89 77,50 3.365,22 83,96 3.449,18 83,96 3.533,14 45,21 3.578,35
ASS 202,04 68,41 2.970,34 74,11 3.044,45 74,11 3.118,56 39,90 3.158,47
AS 189,10 64,03 2.280,15 69,36 2.849,51 69,36 2.918,87 37,35 2.956,22
A1S 181,14 61,33 2.663,24 66,45 2.729,69 66,45 2.796,13 35,78 2.831,91
A1 172,84 58,52 2.541,19 63,40 2.604,59 63,40 2.667,99 34,14 2.702,13
BSS 164,59 55,73 2.419,93 60,37 2.480,31 60,37 2.540,68 32,51 2.573,19
BS 157,58 53,36 2.316,77 57,80 2.374,58 57,80 2.432,38 31,12 2.463,50
B1S 150,15 50,84 2.207,60 55,08 2.262,68 55,08 2.317,76 29,66 2.347,41
B1 143,41 48,56 2.108,45 52,60 2.161,05 52,60 2.213,66 28,32 2.241,98
B2S 133,93 45,35 1.969,09 49,13 2.018,22 49,13 2.067,35 26,45 2.093,80
B2 124,62 42,19 1.832,18 45,71 1.877,89 45,71 1.923,60 24,61 1.948,22
CS 110,50 37,41 1.624,52 40,53 1.665,05 40,53 1.705,58 21,82 1.727,41
C1 100,00 33,86 1.470,27 36,68 1.506,95 36,68 1.543,63 19,75 1.563,38

Scala parametrica

Aumento a regime

Una Tantum

QS 255,07 323,87 647,75
Q 228,89 290,63 581,26
ASS 202,04 256,53 513,06
AS 189,10 240,10 480,21
A1S 181,14 230,00 460,01
A1 172,84 219,46 438,92
BSS 164,59 208,99 417,98
BS 157,58 200,08 400,17
B1S 150,15 190,65 381,30
B1 143,41 182,09 364,17
B2S 133,93 170,06 340,12
B2 124,62 158,23 316,46
CS 110,50 140,30 280,60
C1 100,00 126,97 253,95

ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI

Scala parametrica

Dall’1/10/2022

Dall’1/7/2023

Dall’1/7/2024

Dall’1/10/2024

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Aumento (€)

Minimo (€)

Q 191,89 61,89 2.759,88 67,04 2.826,92 67,04 2.893,96 36,10 2.930,06
1 159,74 51,51 2.297,51 55,81 2.353,32 55,81 2.409,13 30,05 2.439,18
2 143,03 46,13 2.057,13 49,97 2.107,10 49,97 2.157,07 29,91 2.183,97
3 127,38 41,08 1.832,08 44,50 1.876,58 44,50 1.921,08 23,96 1.945,05
4 115,01 37,09 1.654,09 40,18 1.694,27 40,18 1.734,45 21,64 1.756,09
5 109,10 35,18 1.569,18 38,12 1.607,30 38,12 1.645,42 20,52 1.665,94
6 100,00 32,25 1.438,25 34,94 1.473,19 34,94 1.508,12 18,81 1.526,93

Scala parametrica

Aumento a regime

Una Tantum

Q 191,89 232,06 463,58
1 159,74 193,18 386,25
2 143,03 172,97 345,84
3 127,38 154,05 308,00
4 115,01 139,09 278,09
5 109,10 131,94 263,80
6 100,00 120,93 241,80

 

CORRESPONSIONE “UNA TANTUM”
Ai lavoratori in forza alla data del 1° ottobre 2022 verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum”, nelle misure indicate nella tabella che segue.

Tate importo, già comprensivo di qualsiasi incremento retributivo, comunque, riferibile al periodo che va dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2022, è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

L’importo forfetario, per le quote spettanti, verrà corrisposto in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di ottobre 2022:

WELFARE
A decorrere dal 1° gennaio 2023, le Aziende verseranno ai Fondi di previdenza complementare di competenza operanti nel settore, ad incremento della misura della contribuzione a carico Azienda, un importo aggiuntivo in misura fissa pari a € 3 per ogni mensilità.

REPERIBILITA’
Nuovi importi a partire da ottobre 2022

 

Orario settimanale in 5 giorni

Giornaliera Importo in cifra pari a € 15,26
Sesto giorno (giornaliera) Importo in cifra pari a € 32,99
Festivo (giornaliera) Importo in cifra pari a € 53,13

ATTIVITÀ DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI SERVIZI DI ASSISTENZA AI CLIENTI

 

 

Orario settimanale in 5 giorni

Giornaliera Importo in cifra pari a € 14,00
Sesto giorno Importo in cifra pari a € 20,00
Festivo Importo in cifra pari a € 26,00

FERIE
A partire dall’anno 2023:

– 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 6 anni compiuti;

-1 giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre i 6 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi 

 

Fondo clero: aggiornamento contributo 2021

6 ott 2022 Con la circolare del 3 ottobre 2022, n. 108, l’INPS ha reso noto l’aggiornamento del contributo dovuto a carico degli iscritti al Fondo clero per l’anno 2021 e ha fornito le istruzioni relative alle modalità di pagamento.

Il contributo dovuto per l’anno 2021 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica è stato determinato nella misura di 1.769,04 euro annui (294,84 euro bimestrali e 147,42 euro mensili); la detta somma resta provvisoriamente confermata anche per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Gli iscritti al Fondo che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti:

– sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sostentamento di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222;

– ministri di culto acattolici tenuti all’assolvimento individuale sulla base di quanto disposto per ciascuna confessione dal relativo decreto ministeriale che ha esteso al culto di appartenenza le disposizioni della legge n. 903/1973;

– sacerdoti secolari cattolici e ministri di culto acattolici autorizzati alla contribuzione volontaria.

Nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito istituzionale dell’Istituto sono disponibili le seguenti funzionalità:

– pagamento online “pagoPA”, tramite carte di pagamento (carte di credito/debito o carte prepagate) o addebito in conto corrente;

– visualizzazione e stampa dell’Avviso di Pagamento “pagoPA”;

– visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite MAV/”pagoPA”.

Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” il pagamento può essere effettuato tramite canali sia fisici che online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), quali:

– agenzie della banca;

– home banking del PSP;

– sportelli ATM abilitati delle banche;

– esercenti convenzionati con i PSP aderenti al sistema “pagoPA” (tabaccherie, ricevitorie, edicole, bar, farmacie e supermercati);

– Uffici Postali.

Resta confermata la modalità del versamento unico a mezzo bonifico per i pagamenti a cura dei seguenti soggetti:

– Istituto centrale per il sostentamento del clero (ICSC), con riferimento ai sacerdoti cattolici rientranti nel sistema del sostentamento di cui alla legge n. 222/1985;

– le diverse confessioni acattoliche, con riferimento ai propri ministri di culto nei casi in cui il decreto ministeriale che ha esteso al culto l’applicabilità della legge n. 903/1973 preveda l’adempimento unico.

I predetti pagamenti cumulativi dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni.

I bonifici provenienti da paesi”extra euro” dovranno essere indirizzati sul conto corrente che la medesima Direzione provinciale intrattiene con Casse di Risparmio dell’Umbria sulla filiale n. 00430 – “Terni Sede”.

Inoltre, per facilitare l’adempimento fuori del territorio nazionale, l’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero per i pagamenti a cui sono tenuti alle regolari scadenze.
I predetti soggetti potranno avvalersi del bonifico diretto in Tesoreria a condizione che richiedano un’autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni.
Con riferimento ai bonifici, sia di singoli iscritti che cumulativi, l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

1) la parola “CLERO”;

2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).
In assenza dei predetti dati e – con esclusivo riferimento ai soli bonifici dei singoli iscritti – in assenza dell’autorizzazione preventiva della Direzione provinciale di Terni, il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.
L’autorizzazione può essere chiesta a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.

A ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo) alla medesima scadenza.
Con riferimento all’adempimento cumulativo, l’Ente specifica che la difformità tra atteso e versato non consente alla procedura di acquisizione e di assegnazione dei dati in estratto conto di intercettare le esclusioni/inclusioni all’origine del disallineamento tra i due importi, vale a dire per quali soggetti sia intervenuto il mancato versamento o per quali nuovi sacerdoti o ministri di culto sia stato ripristinato o attivato l’obbligo contributivo. Nell’impossibilità di ripartire il dato, la totalità degli iscritti interessati dall’adempimento cumulativo del bimestre risulterà priva di accredito in estratto conto.

La notifica del dovuto tramite lista presuppone, pertanto, che gli archivi siano aggiornati in tempo reale rispetto all’insorgere o al venire meno dell’obbligo assicurativo.

Si invitano, dunque, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare con immediatezza alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni.

Per consentire al soggetto tenuto al pagamento cumulativo di conoscere preventivamente il totale da versare all’INPS, le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche dovranno inviare all’Istituto un file contenente tutte le modifiche riguardanti i propri iscritti (iscrizioni, cessazioni, ecc.) intervenute nel bimestre, entro il giorno 10 del mese di scadenza bimestrale.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche la lista della totalità degli assicurati attivi a quella scadenza e interessati dal pagamento cumulativo.

Il soggetto tenuto all’adempimento, ove non sussistano difformità con i dati in proprio possesso, predisporrà il pagamento dell’importo risultante. Diversamente, con immediatezza, il medesimo soggetto dovrà comunicare alla Direzione provinciale di Terni le variazioni da apportare sui dati incongrui. L’INPS, acquisiti gli adeguamenti nei propri archivi, elaborerà nuovamente l’elenco producendo la lista aggiornata quale titolo di nuovo accertamento amministrativo del bimestre con l’indicazione corretta del dovuto.

Le domande di rimborso dovranno essere gestite con distinta operazione amministrativa e contabile.
L’Istituto centrale per il sostentamento del clero o la confessione acattolica dovranno presentare apposita richiesta, anche cumulativa per più iscritti e per ciascun ministro di culto la richiesta dovrà essere motivata e suffragata da idonea documentazione.

In caso di richiesta di rimborso riferita a errato versamento di contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, è sufficiente la sola motivazione e non anche la documentazione a sostegno. La Direzione provinciale di Terni provvederà all’istruttoria delle richieste di rimborso e alla restituzione – con distinto atto contabile – della contribuzione che accerterà come non dovuta.

Come evidenziato dall’Istituto, la contribuzione al Fondo clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di ministro di culto; l’obbligo contributivo, dunque, decorre dall’acquisizione dello status di ministro di culto o dall’inizio del ministero in Italia.
Per l’accertamento di tale status è richiesta:
– per i sacerdoti secolari, l’attestazione dell’ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
– per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l’attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

Dal 1° gennaio 2000 l’iscrizione al Fondo è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all’estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti.
L’obbligo di versamento al Fondo clero per i soggetti non cittadini italiani sorge contestualmente alla decorrenza in Italia dell’esercizio della funzione ministeriale. Qualora l’ingresso in Italia sia precedente a tale esercizio, nessuna contribuzione sarà dovuta per il tempo intercorrente tra l’ingresso in Italia e l’inizio del servizio a favore della Diocesi italiana, Chiesa o Ente acattolico riconosciuto.

Sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostate le trattenute finalizzate ai recuperi delle differenze contributive previa quantificazione e relativa trasmissione ai flussi pensioni degli importi da parte delle procedure di gestione dei contributi.