Provvidenze ELBA 2022 e 2023

Siglato il 26 aprile 2022, tra la CONFARTIGIANATO Lombardia, la CNA Lombardia, la CASARTIGIANI Lombardia, la CLAAI Lombardia e la CGIL Lombardia, la CISL Lombardia, la UIL Lombardia, l’accordo inerente le Provvidenze di ELBA per gli anni 2022 e 2023.

Le domande delle provvidenze relative ai primi cinque mesi dell’anno 2022 dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2022, salvo quanto previsto per le singole provvidenze.

Per l’anno 2023 le domande delle provvidenze dovranno essere presentate entro i 4 mesi successivi al mese dell’evento.

ANZIANITA’ PROFESSIONALE AZIENDALE (APA)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno maturato una anzianità di servizio pari o superiore ai 18 anni presso la stessa impresa è erogato un contributo pari a euro 150,00 che sarà concesso agli stessi una sola volta per biennio.
La trasformazione giuridica, il trasferimento e la cessione dell’impresa non interrompono, nell’ambito del sistema bilaterale, la maturazione dell’anzianità di servizio.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 1.625.000,00.
Lo stanziamento mensile verrà determinato dagli uffici di ELBA tenendo conto dell’andamento delle domande presentate mensilmente nel 2020 al fine di garantirne l’erogazione nel mese successivo alla richiesta.

CONTRIBUTO SPESE ACQUISTI LIBRO SCOLASTICI (ALS)

Alle lavoratrici e ai lavoratori è corrisposto un contributo, con riferimento all’anno scolastico (2022/2023), quale concorso alle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici per uno o più figli frequentanti le scuole superiori.
La domanda per l’anno scolastico 2022/2023 deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo massimo complessivo del contributo è di 200,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 450.000,00.

MUTUO PRIMA CASA (MPC)

Per l’anno 2022 alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa, è erogato un contributo pari a 500,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 342.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 28.500,00.

BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEI DIPENDENTI (BDS/D-BDS/U)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti i cui figli conseguono il diploma di scuola secondaria di secondo grado o che si iscrivono al secondo anno di università.
Euro 500,00 per i diplomi di scuola secondaria di secondo grado.
Euro 400,00 per iscrizione al secondo anno di università.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 500.000,00.

BORSE DI STUDIO PER I DIPENDENTI (BDS)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza a favore del dipendente che ha ottenuto uno dei seguenti diploma:
-Diploma conseguito al termine di un corso triennale euro 400,00;
-Diploma di scuola di istruzione secondaria superiore euro 500,00;
-Corsi o diploma di laurea, triennale o magistrale euro 600,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 33.000,00.

PREMIO PER CONFERMA IN QUALIFICA IN APPRENDISTATO (CQA)

Per l’anno 2022, è istituita una provvidenza a favore del dipendente apprendista che ha ottenuto la qualifica di operaio/impiegato.
Contributo pari a euro 400,00.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 200.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 16.666,66.

CONTRIBUTO TRASPORTO PUBBLICO (CTP)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che utilizzano i mezzi pubblici per recarsi al lavoro.
Nel caso di abbonamenti mensili di durata non inferiore a sei mesi, anche non continuativi, è riconosciuto un contributo di euro € 100,00;
Nel caso di abbonamenti annuali, inerenti l’anno 2022, è riconosciuto un contributo di euro 200,00. L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 150.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO DICHIARAZIONE REDDITI (CDR)

Per l’anno 2022 è istituita una provvidenza in favore dei dipendenti che nel corso dell’anno 2021, sono stati collocati in sospensione lavorativa con ricorso al Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigianato (FSBA) e che presentino la dichiarazione dei redditi tramite un Centro di Assistenza Fiscale riconosciuto, è erogato un contributo di 40,00 euro.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 350.000,00.
La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023.

CONTRIBUTO CARENZA MALATTIA (CCM)

In riferimento alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedano il pagamento, a carico dell’impresa, dei giorni di carenza, si prevede un contributo forfettario a favore delle imprese pari a euro 100,00. (in caso di rapporto a tempo parziale il contributo è riproporzionato in ragione dell’orario di lavoro svolto).
Numero eventi di malattia riconoscibili nell’anno (il dato relativo alla forza lavoro è quello rilevato al 31 dicembre 2021):
– imprese sino a 5 dipendenti un evento
– imprese da 6 a 10 dipendenti due eventi
– imprese con più di 10 dipendenti tre eventi
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 600.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 50.000,00.

FORMAZIONE ESTERNA APPRENDISTI (FAA)

Alle imprese è riconosciuto, a fronte di costi sostenuti nell’anno 2022 per la retribuzione delle ore di frequenza degli apprendisti ai corsi di formazione esterna organizzata dagli enti pubblici competenti, un contributo di euro 125,00.

L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE (FAI)

Alle imprese, i cui titolari, soci, collaboratori familiari frequentano corsi di formazione ed aggiornamento professionale inerenti l’attività svolta dall’impresa, iniziati e conclusi nel 2022, è erogato un contributo pari al 30% del costo di partecipazione al corso e comunque non superiore a euro 200,00.
Nel caso di partecipazione di titolari, soci o collaboratori a iniziative formative contestualmente ai loro dipendenti, previste dall’accordo del 17/3/2008 sulla formazione professionale realizzata con Fondartigianato, resta confermato il contributo del 50% del costo di partecipazione del corso con importo massimo di euro 520,00.
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione aventi costo per partecipante inferiore a euro 100,00 (Iva esclusa).
Non sono ammessi a contributo i corsi di formazione presenti nel catalogo regionale delle offerte di formazione continua previste nell’ambito del POR FSE 2014-2020 – Formazione Continua – Fase VI.
L’importo complessivo stanziato per l’anno 2022 è di euro 90.000,00.
Stanziamento mensile pari a euro 7.500,00.

Se il datore recede dal contratto aziendale gli emolumenti aggiuntivi non sono dovuti

È legittimo il recesso del datore dal contratto aziendale e il conseguente mancato riconoscimento degli emolumenti aggiuntivi dallo esso previsti. Sono, infatti, intangibili i soli diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, già entrati nel loro patrimonio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non anche le mere aspettative sorte sulla base della precedente più favorevole regolamentazione (Corte di Cassazione, Sentenza 11 maggio 2022, n. 14961).

La vicenda

I giudici di Appello, accogliendo le opposizioni proposte dalla società datrice di lavoro avverso i decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni lavoratori nei confronti della stessa, avevano ritenuto non dovuto il pagamento, in favore di tali lavoratori, di emolumenti retributivi aggiuntivi, previsti da un accordo collettivo aziendale dal quale la società aveva dichiarato di voler recedere.
Secondo quanto rilevato dai giudici, difatti, con riguardo ai contratti aziendali, il singolo datore di lavoro può operare il recesso unilaterale, il quale estingue qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, come nella fattispecie, in cui il contratto aziendale aveva un termine di durata ma era stato applicato spontaneamente dalle parti dopo lo scadenza del termine stesso. Tale contratto, non sussistendo la rinnovazione tacita, era da considerare, dunque, a tempo indeterminato.
La mancata corresponsione degli emolumenti aggiuntivi previsti dal richiamato contratto aziendale non dava luogo, pertanto, alla violazione del principio costituzionale della giusta retribuzione, comprendente solo la retribuzione base integrata dalla indennità di contingenza e non anche gli emolumenti aggiuntivi.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori, sostenendo l’illegittimità o inefficacia del recesso datoriale rispetto a diritti accessori e prestazioni integrative con carattere di diritti quesiti non suscettibili di modifica nel tempo.

La pronuncia della Corte

Sul punto la Corte di legittimità ha richiamato il consolidato indirizzo in tema di recesso dal contratto aziendale, il quale prevede che il contratto collettivo privo di un termine di efficacia non possa vincolare indefinitamente tutte le parti contraenti. Di conseguenza a tale contratto si applica la regola secondo cui il recesso unilaterale comporta l’estinzione di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, ed è previsto al fine di evitare, nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, il carattere perpetuo del vincolo.
Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto aziendale, quale quello del caso in esame, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo se siano già entrati nel patrimonio di questi, come corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando corrispondano a mere aspettative sorte in ragione della precedente più favorevole regolamentazione.

Inibizione dell’e-mail aziendale al collaboratore esterno: violazione della privacy

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha affermato che l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale al collaboratore esterno (agente), attraverso la modifica della password, configura una violazione delle norme a tutela della privacy. Il datore di lavoro deve sempre informare i lavoratori in maniera esaustiva sul trattamento dei dati e rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale, senza distinzione tra dipendenti e collaboratori esterni. (Comunicato 19 maggio 2022, n. 489).

Il Garante per la privacy, intervenuto a seguito di un reclamo nei confronti di una società da parte di una collaboratrice esterna (agente) per l’inibizione dell’accesso all’account di posta aziendale, ha affermato il principio che il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale. Il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente.

Nella fattispecie, la società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla collaboratrice l’accesso al suo account di posta aziendale, utilizzato per le relazioni commerciali; l’account però risultava ancora attivo.
La collaboratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.
L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si è rivolta al Garante.
A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, il Garante ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.
Numerose le violazioni contestate all’azienda:
– omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante;
– inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati;
– mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa;
– mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale.
In relazione alle violazioni riscontrate, alla società è stata comminata una sanzione di 50.000 euro, oltre alla diffida a consentire alla collaboratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi.
La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo.
Inoltre, la società dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

Premi Inail 2022: riduzione applicabile alle gestioni con vecchie tariffe

Per l’anno 2022 la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, applicabile ai settori per i quali non sono state aggiornate le tariffe è del 15,27% (INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 20).

Con effetto dal 1° gennaio 2014 è prevista la riduzione percentuale, definita annualmente, dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, relativamente ai settori/gestioni per i quali non sia completato l’aggiornamento delle tariffe.
Per il 2022 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha approvato la riduzione del 15,27% applicabile a:
– premi speciali previsti per scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
– premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi in forma unificata dall’lnps.

Soggetti esclusi

La riduzione non si applica ai premi delle seguenti gestioni per le quali sono state adottate le nuove tariffe:
– premi delle gestioni “Industria”, “Artigianato”, “Terziario” ed “Altre Attività”, che si applicano anche ai lavoratori con contratto di somministrazione;
– premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei familiari coadiuvanti del titolare;
– premi della gestione Navigazione.

Applicazione riduzione per attività iniziate dal oltre un biennio

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da oltre un biennio si applica il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico per i premi speciali

Gli Indici di Gravità Media da applicare per il triennio 2020-2022 sono fissati dal decreto 7 febbraio 2020 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Per l’anno 2022, la riduzione si applica ai soggetti con data inizio attività precedente al 3 gennaio 2020.

Applicazione riduzione per attività iniziate da non oltre un biennio

In caso di attività iniziata da non oltre un biennio, la riduzione si applica, su domanda, ai soggetti che attestano il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La domanda di riduzione deve essere presentata non oltre il termine di scadenza del primo biennio di attività.
Per i settori diversi dall’agricoltura la domanda deve essere presentata tramite il servizio online “Riduzione L. 147/2013 Polizze Speciali”.
Per la sola polizza speciale IeFP la domanda di riduzione deve essere presentata con il servizio online “Comunicazione data di avvio dei corsi IeFP” (quadro R) compilando l’apposita sezione “Domanda per l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013 al premio speciale unitario d.lgs. 150/2015”.

Per il settore agricoltura, la domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo di domanda “Riduzione L. 147-2013 primo biennio Agricoltura”. Il modulo deve essere trasmesso tramite Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione centrale organizzazione digitale dcod@postacert.inail.it, che provvede a inserire l’avente diritto negli elenchi, da comunicare all’Inps, dei soggetti ai quali deve essere applicata la riduzione.
Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2022 le attività iniziate da non oltre un biennio sono quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2020.
Se nel corso del suddetto biennio l’istanza di riduzione è stata presentata e accolta, la riduzione per l’anno 2022 nella nuova misura del 15,27% è applicata senza necessità di presentare una nuova istanza.

Chiarimenti Inps sulla disoccupazione agricola 2021

Si forniscono indicazioni sulla liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021.

L’articolo 22 del DL n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 272020), il quale – dopo avere disposto che le Regioni e le Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o di riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro – prevede che, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, il trattamento di integrazione salariale in deroga, per le ore di riduzione o di sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Come per il 2020, anche per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, è richiesto che gli operai agricoli a tempo determinato risultino effettivamente iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021.
Relativamente agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nel 2021 – i quali, pur non essendo beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, rientrano nel campo di applicazione del disposto in argomento nei termini previsti – è richiesto che nel 2021 abbiano prestato almeno un giorno di lavoro effettivo.
Per i lavoratori che, in ragione di due o più rapporti di lavoro in settori diversi compreso quello agricolo, accedono alla cassa integrazione sia in virtù del lavoro agricolo che in relazione al lavoro svolto in un settore diverso, ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 eventualmente spettante, saranno equiparati a lavoro solo i periodi di cassa integrazione richiesti da aziende agricole e fruiti nel 2021 per effetto della sospensione o della riduzione di orario del rapporto di lavoro agricolo.
Destinatari della previsione normativa in questione sono gli operai agricoli a tempo determinato, iscritti per almeno un giorno negli appositi elenchi riferiti al 2021, che nel medesimo anno hanno fruito di trattamenti di integrazione salariale in deroga in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola riferite all’anno 2021, i trattamenti di integrazione salariale in deroga fruiti dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica saranno utili ai predetti fini limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
Altresì per l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, nell’ottica di assicurare tutele omogenee alle diverse categorie di lavoratori del settore agricolo, la disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2021 si applica anche agli operai agricoli a tempo indeterminato che nel 2021 hanno fruito della cassa integrazione speciale per gli operai agricoli con le causali istituite in relazione all’emergenza.
I trattamenti di integrazione salariale in argomento saranno valorizzati ai fini del calcolo della disoccupazione agricola di competenza del 2021 limitatamente ai periodi fruiti entro il 31 dicembre 2021.
Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, limitatamente alla cassa integrazione guadagni, ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS), alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, a eccezione della prestazione di disoccupazione rispetto alla quale resta applicabile la disciplina in materia di disoccupazione agricola.
La deroga in argomento trova applicazione con esclusivo riferimento agli operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato e che, pertanto, i predetti lavoratori, dipendenti dalle richiamate cooperative agricole e loro consorzi, non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria sulla base del requisito dimensionale.
La disciplina in materia di calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola per il 2021 di cui all’articolo 22 in parola trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi (legge n. 240/1984), che nel 2021 hanno fruito dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione ordinaria per sospensione di CIGS concessi con le causali “COVID-19”.

In continuità con le misure adottate per la liquidazione della prestazione di competenza del 2020, anche con riferimento all’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2021, i periodi di cassa integrazione in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato saranno equiparati a lavoro anche ai fini della sussistenza del requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione.
Con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, allo stesso fine saranno equiparati a lavoro i periodi di CISOA fruiti nel 2021 in conseguenza dell’emergenza in argomento, nonché i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo indeterminato.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021, alle giornate lavorate nel medesimo anno saranno aggiunti i periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga fruiti nel 2021 dagli operai agricoli a tempo determinato in conseguenza dell’emergenza epidemiologica, i periodi di CISOA fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato con le causali “COVID-19”, e i periodi di CIGO e di CIGO per sospensione di CIGS con le causali “COVID-19” fruiti dagli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi.
Ai fini del calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale l’Istituto, anche per la prestazione di competenza del 2021, utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per i trattamenti stessi.
L’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2021 sarà pari al 40% per gli operai agricoli a tempo determinato e al 30% per gli operai agricoli a tempo indeterminato della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di trattamento di integrazione salariale fruiti (Circolare Inps 18 maggio 2022, n. 60).