Edilizia Industria Rieti: definito l’E.V.R. 2022

Firmato il 3/2/2022, tra ANCE Rieti e FENEAL-UIL Viterbo Rieti, FILCA-CISL Lazio Nord, FILLEA-CGIL di Rieti-Roma e V.A., l’accordo per la definizione degli importi dell’E.V.R. per l’anno 2022 da erogare ai dipendenti delle aziende del settore Edili Industria della provincia di Rieti

Le Parti confermano il valore dell’E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione) nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore all’1/7/2015 e riscontrando la positività di tutti i parametri previsti nella contrattazione di settore, definiscono il valore dell’E.V.R. nei valori che seguono, con decorrenza dall’1/10/2021 al 31/12/2022. Resta inteso che la quota maturata tra ottobre e dicembre 2021, verrà riparametrata sui restanti 12 mesi con decorrenza 1/1/2022.

OPERAI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022

 

Operaio Comune

Operaio Qualificato

Operaio Specializzato

Operaio IV Livello.

1/7/2015 4,86 5,68 6,31 6,80
E.V.R. 33,61 39,33 43,70 47,06

IMPIEGATI – Valore E.V.R. dall’1/1/2022

 

Livello 1°

Livello 2°

Livello 3°

Livello 4°

Livello 5°

Livello 6°

Livello 7°

1/7/2015 840,36 983,22 1.092,46 1.176,51 1.260,52 1.1512,63 1.680,71
E.V.R. 33,61 39,33 43,70 47,06 50,42 60,51 67,23

L’E.V.R., quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore nel territorio, si intende al lordo di ogni eventuale ritenuta di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c., escluderne espressamente l’imputazione.
L’E.V.R., se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali e ferma restando l’omnicomprensività, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.
Pertanto:

– per gli impiegati, l’erogazione avverrà mensilmente, per periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi;
– per gli operai, l’erogazione avverrà mensilmente e il calcolo viene effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173.

Resta inteso che le Parti si aggiorneranno entro il mese di gennaio 2023, per la verifica dei parametri e delle incidenze ponderali necessarie alla determinazione dell’E.V.R. 2022.

Piattaforma integrata della genitorialità

Nell’ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del Piano operativo del PNNR, è stata prevista, tra gli altri, la creazione di una piattaforma integrata della genitorialità.

L’accesso al Portale avviene attraverso il sito istituzionale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Portale delle Famiglie” e selezionando tra i risultati il Servizio “Portale delle Famiglie”, tramite SPID di livello 2 o superiore o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Il servizio è nella Home Page del sito www.inps.it ed è raggiungibile cliccando il seguente link: https://serviziweb2.inps.it/AS0207/PortaledelleFamiglie/.
Ad oggi, il Portale integra le prestazioni riguardanti il bonus asilo nido, l’assegno temporaneo per i figli minori, l’assegno di natalità (bonus bebè), il bonus baby-sitting e i centri estivi.
Il cittadino può visualizzare le informazioni sulle prestazioni erogate o in corso di erogazione, lo stato di lavorazione delle sue domande, gli eventuali pagamenti, le informazioni relative ai figli minori, il valore del proprio ISEE, se presente.
Con i prossimi rilasci, la consultazione sarà estesa anche alle altre prestazioni dedicate al sostegno delle famiglie, gestite dall’Istituto, con particolare riferimento all’Assegno Unico e Universale.
Attraverso il Portale delle Famiglie, l’utente può accedere direttamente alle singole procedure per la trasmissione delle domande di prestazioni. Il portale è integrato con il sistema ISEE e con il Libretto Famiglia; pertanto, il cittadino ha la possibilità di chiedere direttamente un nuovo ISEE o di consultarlo, se già lo possiede.
Inoltre, l’utente può consultare tutte le comunicazioni ricevute, in maniera integrata e centralizzata, riguardanti le prestazioni suddette.
L’utente, durante la navigazione, avrà sempre a disposizione un assistente virtuale in grado di fornire informazioni, sintetiche e rapide, circa l’accesso alle prestazioni e la disciplina delle stesse. Potrà, inoltre, simulare alcune prestazioni, a cui potrebbe avere diritto, ottenendo una previsione degli ipotetici importi corrisposti (Messaggio Inps 18 marzo 2022, n. 1263).

Una tantum a marzo per il CCNL Area Metalmeccanica Artigiani

  Spetta, con la busta paga del mese di marzo, la prima tranche di una tantum per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del Settore Odontotecnica

L’accordo sottoscritto lo scorso dicembre ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° /gennaio 2019 – 31 dicembre 2021, ai soli lavoratori in forza al 17/12/2021, un importo forfetario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 130 euro./
L’importo “Una Tantum” è suddiviso in 2 soluzioni: la prima di 70 euro spetta con la retribuzione del mese di marzo 2022, la seconda di 60 euro con la retribuzione del mese di luglio 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa “post-partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate. L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.L'”una tantum è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “Una tantum” fino a concorrenza.

ENEL: Accordo per la regolamentazione dello Smart Working

 

Firmato il 21/3/2022, tra ENEL ITALIA, in nome e per conto di tutte le società del Gruppo, e FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL, l’accordo per la regolamentazione dello Smart Working (new way of working)

Il presente accordo disciplina in via sperimentale le modalità di svolgimento della prestazione in smart working, sostituendo le regolamentazioni pattizie introdotte dai precedenti Accordi. Decorre dall’1/4/2022 al 31/12/2023.

Le Parti si incontreranno entro il 31/3/2023 per una verifica complessiva della sperimentazione e la definizione di eventuali modifiche anche in relazione ad eventuali futuri interventi normativi.
Le Parti recepiscono integralmente i contenuti del “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” del 7/12/2021

Utilizzo dello smart working
Per i dipendenti che svolgono attività remotizzabili, le giornate di smart working potranno essere svolte, compatibiilmente con le esigenze organizzative, fino ad un massimo del 60% delle giornate lavorative totali computate con riferimento al mese solare, limite massimo che è convenzionalmente fissato in 13 giornate mensili.
Le giornate di smart working saranno pianificate, d’accordo con il responsabile, in modo da garantire un’alternanza tra smart working e presenze in sede coerente con le esigenze organizzative, assicurando in particolare la compresenza in sede dell’unità per le attività caratterizzate da un’alta sinergia di team.
Ogni dipendente che avrà aderito allo smart working potrà decidere in autonomia di incrementare le giornate di lavoro in sede oltre il minimo di cui sopra.
Le Parti riconoscono la possibilità di richiedere giornate aggiuntive di smart working a fronte di situazioni particolari connesse:
– Ai lavoratori disabili e/o che assistono familiari/conviventi disabili
– Lavoratrici in stato di gravidanza e genitori con figli fino a 3 anni di età
– Eventuali situazioni individuali straordinarie e temporanee evidenziate dal dipendente

Adesione e requisiti per l’accesso
Lo smart working è attivato, su base volontaria con accordo individuale, nell’ambito delle unità organizzative individuate dall’Azienda e si applica anche ai lavoratori durante il periodo di prova, agli apprendisti compatibilmente con le esigenze formative ed ai lavoratori in part time.
L’adesione del lavoratore allo smart working è sempre volontaria. Al lavoratore che non aderisca o che successivamente receda dallo smart working resta sempre garantita la fruibilità della postazione lavorativa in sede.
È sempre ammissibile il recesso da entrambe le parti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In particolare, si conferma il diritto di recesso senza alcuna motivazione con trenta giorni di preavviso e senza preavviso in presenza di valide motivazioni.
In alcune sedi, specificamente indicate dall’Azienda, la presenza in ufficio sarà subordinata alla prenotazione della postazione tramite apposito sistema disponibile sia come APP sia come applicazione web.

Misure organizzative
All’interno dell’orario di riferimento dell’unità di appartenenza (comprensivo delle fasce di flessibilità), ciascun dipendente organizzerà il proprio lavoro, tenendo conto delle attività e degli obiettivi assegnati, dell’organizzazione del team di appartenenza o dei gruppi di lavoro cui prende parte, e comunque, in ogni caso senza superare i limiti di durata massima dell’orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Non è sarà richiesta l’effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nelle giornate di smart working.
Regolamentata anche la disconnessione.

Ticket pasto
Nelle giornate di smart working resta confermata la spettanza del buono pasto per i lavoratori già assegnatari del ticket pasto. Tale spettanza è riconosciuta per le sole giornate di smart working anche ai dipendenti precedentemente esclusi in quanto aventi sede di lavoro nelle unità in cui è possibile fruire della mensa. Laddove il ticket sia invece disponibile previa opzione (assieme ad altri servizi sostitutivi) lo stesso sarà riconosciuto a tutti i dipendenti che scelgono il ticket, sia per i giorni di attività in sede sia per i giorni di smart working.

LETTERA INVIATA ALLE OO.SS.: stanziamento aggiuntivo premio di risultato
In relazione a quanto discusso nell’ambito dell’accordo sul new way of working sottoscritto, si conferma nella lettera inviata alle parti che, tenuto conto dei positivi effetti del nuovo modo di lavorare e delle ricadute in termini di produttività, efficienza e risultati aziendali, si darà luogo ad uno stanziamento aggiuntivo sul premio di risultato nei seguenti termini:

– anno 2022 – € 230 di cui 100 € erogazione anticipata con premio 2021 cassa 2022, i rimanenti 130 € con premio 2022 cassa 2023
– anno 2023 – € 300 con erogazione unitamente a premio 2023 cassa 2024.

Le somme in questione andranno ad aggiungersi alla somma già destinata a Fopen dagli accordi in essere e saranno parimenti erogate, in misura fissa a tutti gli iscritti, senza parametrazione in base agli inquadramenti, a condizione che la consuntivazione media Italia dei risultati di produttività delle varie aree aziendali risulti superiore al target 100%.

Firmato accordo su EVR nell’industria edile di Bolzano

Siglato il 22/12/2021, tra il Collegio Costruttori della Provincia Autonoma di Bolzano / Baukollegium der Autonomen Provinz Bozen e la FLC-LFB, la FENEAL-SGK-UIL, la FILCA-SGB-CISL, la FILLEA-AGB-CGIL, l’USAS-Sezione Edili / ASGB-BAU, l’accordo di proroga EVR nell’industria edile di Bolzano.

L’elemento variabile della retribuzione, pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del CCNL avvenuta in data 1/7/2014, è da considerare quale premio variabile, concordato e verificato in sede territoriale, che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore ed è correlato all’incremento dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio rispetto al periodo congruo, come di seguito indicato.
Fermo restando che l’erogazione dell’EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori, con relativa ponderazione:
1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%
4. crescita del PIL a livello provinciale: 25%
L’erogazione dell’EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, sarà erogato in 12 quote mensili al personale in forza. Anche per gli impiegati l’erogazione dell’EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato presso l’impresa nell’anno di riferimento. La frazione di mese non superiore a quindici giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore a quindici giorni.
Il presente accordo entra in vigore il 1/1/2022 ed avrà validità fino al 31/12/2022, ovvero fino ad eventuale diverso termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.

EVR anno 2022 – 50%

EVR orario DA EROGARE AGLI OPERAI

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

0,09 0,11 0,12 0,13

EVR mensile DA EROGARE AGLI IMPIEGATI

1° livello

2° livello

3° livello

4° livello

5° livello

6° livello

7° livello

16,31 19,08 21,20 22,83 24,46 29,35 32,61