Bonus affitti: via libera dal Fisco per i canoni versati entro il 29 agosto 2022

È possibile fruire del credito per canoni di locazione ad uso non abitativo ed affitto d’azienda, con riferimento alle mensilità per cui i canoni risultino versati entro il 29 agosto 2022, in considerazione delle prospettabili difficoltà interpretative della misura di sostegno individuate in sede europea, che all’origine includeva i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022 (Agenzia Entrate – risposta 12 agosto 2022 n. 426).

L’art. 28 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, conv. con modif. in L. n. 77/2020), al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda al sussistere di determinati requisiti soggettivi ed oggettivi.

Con la circolare n. 14/E del 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per potere fruire del credito, è necessario che il canone sia stato corrisposto; nel caso in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento. Inoltre, il documento di prassi ha ulteriormente precisato che ai fini della determinazione del credito d’imposta è necessario considerare le somme effettivamente versate e che al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, i soggetti beneficiari, in assenza di un’espressa previsione normativa sul tema, devono rispettare i principi ordinari previsti per il riconoscimento degli oneri ai fini della deduzione dal reddito d’impresa (articolo 109 del TUIR), per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito d’impresa, avendo cura di conservare il relativo documento contabile con quietanza di pagamento.

Ciò premesso, si rammenta che l’agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 8442 del 18 novembre 2021. In particolare, questa misura è stata autorizzata dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 3099 final del 6 maggio 2022 ed in conformità a quanto disposto, il credito d’imposta può essere riconosciuto solo per i canoni di locazione pagati entro il 30 giugno 2022.

Pur tuttavia, in considerazione delle difficoltà che potrebbero aver incontrato i destinatari della presente misura agevolativa nell’individuare il corretto ambito di applicazione della Comunicazione della Commissione Europea, l’Agenzia delle entrate, a mezzo di una Faq pubblicata sul proprio sito, ha ritenuto di poter considerare validi ai fini del riconoscimento del credito d’imposta anche i canoni versati oltre il 30 giugno 2022 ma entro il 29 agosto 2022, in applicazione dell’art. 3 co. 2, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Farmacie Private – Fondo Sanitario Fasifar: prime informazioni

Le Parti firmatarie del CCNL Farmacie Private informano che è stato costituito il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria FASIFAR

“FASIFAR è il Fondo Contrattuale di Assistenza Sanitaria, previsto dal Contratto Nazionale di settore, e costituito dalle Organizzazioni sindacali e Federfarma, per le lavoratrici e i lavoratori delle farmacie private, farmacisti e non farmacisti.”

È la comunicazione fornita dalle Parti.

“In attesa della piena operatività, i lavoratori potranno chiedere le prestazioni sanitarie, per il tramite della Cassa Reciproca sms, che potrà rimborsare le prestazioni anche arretrate a far data dal 1° novembre 2021, mentre si potrà usufruire delle prestazioni da effettuare nelle strutture della rete Unisalute, presenti in tutte le realtà territoriali, se l’azienda si registrerà nel portale di Reciproca sms, e sarà in regola con i versamenti a suo carico, condizione indispensabile per attivare le coperture sanitarie integrative.

L’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Reciproca sms, e quindi a Fasifar, e i conseguenti versamenti contributivi dal mese di novembre del 2021, rappresentano un obbligo contrattuale a carico dei titolari delle farmacie. Obbligo che tutela contrattualmente i lavoratori e fornisce la copertura sanitaria a tutti i dipendenti.”

Servizi sostitutivi di mensa aziendale e app come mezzo di pagamento

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 22 agosto 2022 n. 430 ha fornito chiarimenti sull’individuazione della corretta aliquota IVA da applicare al servizio sostitutivo di mensa aziendale fornito per il tramite di un App e dei Ristoranti affiliati a tale circuito.

A riguardo, come più volte chiarito in diversi documenti di prassi, per verificare se una somministrazione di alimenti e bevande ai dipendenti sia riconducibile alla categoria dei servizi sostitutivi di mensa aziendale piuttosto che alle altre tipologie in cui può essere resa (ad esempio, ticket restaurant o mensa diffusa) occorre aver riguardo non solo alle modalità attraverso le quali la prestazione viene resa, ma anche alla presenza di eventuali convenzioni tra i partecipanti al contratto di somministrazione di alimenti e bevande.

Nel caso di specie, l’App incorpora un credito, utilizzato dal dipendente per pagare la consumazione presso il ristorante convenzionato, nel giorno e ora, preferiti, nei limiti ovviamente del credito precostituito dal datore di lavoro.

L’App funge da strumento di pagamento e non dà alcun diritto autonomo ad ottenere la somministrazione di alimenti o bevande.

La suddetta fattispecie non può essere quindi ricondotta l’operazione nell’ambito delle discipline della mensa diffusa e dei servizi sostitutivi di mensa aziendale, non sussistano i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dal n. 37) della Tabella A, parte II, del Decreto IVA, bensì quelli per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% di cui al n. 121) della Parte III della medesima Tabella.

I ristoranti quindi fattureranno alla Società le consumazioni dei Collaboratori applicando l’aliquota IVA del 10%.

DL Aiuti-bis: le misure fiscali

Pubblicato nella GU n. 185 del 09 agosto 2015 il D.L. 09 agosto 2022 n. 115 (cd “DL Aiuti-bis”) recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Di seguito le principali misure in materia fiscale.

Bonus sociale energia elettrica e gas

Confermato anche per il quarto trimestre del 2022, il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) nonché della compensazione per la fornitura di gas naturale, già riconosciuto per il secondo trimestre dal DL Energia e per il terzo dal DL Aiuti ai titolari di valore Isee non superiore a 12mila euro.

Tutela dei clienti vulnerabili

Dal 1° gennaio 2023, tariffe del gas naturale agevolate per i clienti vulnerabili, ossia per coloro che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, che hanno disabilità, le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi, di età superiore ai 75 anni.

Stop alle modifiche unilaterali del contratto di luce e gas

È sospesa, fino al 30 aprile 2023, l’efficacia di eventuali clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di modificare unilateralmente il prezzo, anche nel caso in cui sia riconosciuto il diritto di recesso.

Azzeramento costi del settore elettrico

Esteso al quarto trimestre 2022 l’azzeramento degli oneri generali di sistema elettrico per tutti i contribuenti, sia le utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, sia le utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agevolazioni IVA

Confermato per tutto l’anno 2022 l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali. La tassazione agevolata riguarderà anche le fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Bonus energia elettrica e gas alle imprese

Previsti nuovi contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. In particolare:
– alle imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte ed eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019, spetta un bonus pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022;
– alle imprese gasivore, spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre del 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore dei mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
– alle imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari almeno a 16,5 kW, spetta un bonus pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica utilizzata nel terzo trimestre 2022, se il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019;
– alle imprese non gasivore spetta un bonus pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, se il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici è aumentato di oltre il 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019.

Bonus carburanti in agricoltura e pesca

Esteso agli acquisti effettuati nel terzo trimestre 2022 il credito d’imposta per il gasolio e la benzina utilizzati come carburante dalle imprese agricole e della pesca per la trazione dei mezzi impiegati nell’esercizio delle loro attività.

Accisa e Iva su carburanti

Confermate fino al 20 settembre 2022 le misure adottate per contrastare i perduranti effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e, quindi, per contenere i prezzi alla pompa di benzina, gasolio e Gpl. Le aliquote di accisa sono fissate: a 478,40 euro per mille litri (benzina); 367,40 euro per mille litri (oli da gas o gasolio usato come carburante); 182,61 euro per mille chilogrammi (gas di petrolio liquefatti usati come carburanti); zero euro per metro cubo (gas naturale usato per autotrazione). Inoltre, al gas naturale usato per autotrazione si applica l’aliquota Iva del 5%.

Contributi per i servizi di trasporto

Pronti 40 milioni di euro per riconoscere un contributo in funzione dell’incremento del costo sostenuto nel secondo quadrimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 per l’acquisto di carburante destinato ai mezzi di trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario, sottoposto a obbligo di servizio pubblico.

Welfare aziendale

Per il periodo d’imposta 2022, vengono inclusi nell’esenzione dei fringe benefit assegnati ai lavoratori dipendenti,0 anche le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Imprese agricole danneggiate dalla siccità

Aiuti per le imprese agricole danneggiate dalla siccità eccezionale verificatasi dallo scorso mese di maggio e sprovviste di adeguata copertura assicurativa.

Bonus psicologi

Aumentate le risorse per il bonus psicologi, introdotto considerato l’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica determinate dall’emergenza pandemica e dalla conseguente crisi socio-economica.

Bonus trasporti

Aumenta la dotazione, per l’anno 2022, del fondo finalizzato a riconoscere un contributo per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o di trasporto ferroviario nazionale.

Bonus Tv

Innalzato a 50 euro, il contributo per l’acquisto di un apparecchio idoneo alla ricezione di programmi televisivi via satellite con i nuovi standard trasmissivi.

Cooperative che assumono persone con lo status di protezione internazionale: assegnazione contributo

Il ministro del lavoro ha firmato il Decreto interministeriale che stabilisce i criteri di assegnazione di un contributo (riduzioni o sgravi contributivi) in favore delle cooperative sociali che abbiano assunto persone alle quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale.

 

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle cooperative sociali dovuti per le assunzioni, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile.
Il contributo si applica per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrente dal primo gennaio 2018 e con riferimento ai contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2018, per le persone cui è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale a partire dal 10 gennaio 2016.
Il beneficio è riconosciuto in base all’ordine cronologico di invio della domanda all’INPS da parte delle cooperative sociali e comunque fino all’esaurimento delle risorse disponibili: il Ministero del Lavoro ha già messo a disposizione dell’Istituto 500mila euro.
Non vengono riconosciute ulteriori agevolazioni, salvo eventuale integrazione delle risorse, da parte del Ministero, entro il limite massimo complessivo previsto per il triennio 2018-2020, pari a 1,5 milioni di euro.