Firmata la convenzione tra Agenzia delle Entrate e Consulenti del Lavoro

Si rafforza il dialogo telematico per servizi sempre più efficaci (Agenzia delle entrate – Comunicato 03 giugno 2022)

Con una convenzione vengono fissate le nuove modalità di trasmissione dei dati sulle iscrizioni nell’albo nazionale e si dà avvio a un nuovo servizio online che permetterà agli iscritti all’Ordine, compresi i soci delle società tra professionisti, di comunicare all’Agenzia le informazioni relative alle procure conferite dai propri clienti per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza.
In base alla convenzione, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro assolve centralmente agli obblighi comunicativi per conto di tutti gli ordini territoriali e sfrutta la cooperazione applicativa per trasmettere le informazioni concernenti gli iscritti, con frequenza quindicinale. L’Agenzia, potendo verificare lo stato dell’iscrizione del professionista su un archivio aggiornato, sarà quindi in grado di erogare ai consulenti del lavoro servizi digitali e telematici più efficaci. In particolare, l’accordo prevede che, entro il 30 giugno 2022, siano trasmesse tutte le iscrizioni, variazioni e cancellazioni risultanti nell’albo unico nazionale, relative all’anno 2021 e che le informazioni relative all’anno 2022 siano comunicate attraverso un web service che restituisce le variazioni dall’ultima richiesta.
Il primo servizio che sfrutterà queste modalità è il servizio web Gestione procure, che sarà disponibile, successivamente al primo aggiornamento delle informazioni (non prima del 12 settembre 2022), in area riservata.
Tramite Gestione procure, ciascun consulente del lavoro potrà comunicare all’Agenzia quali clienti hanno conferito procura per assistenza presso gli uffici, specificando la durata della stessa e i servizi per i quali ha efficacia. Il servizio permetterà anche al professionista di comunicare la lista dei propri collaboratori e, per ciascun cliente, se è stata concessa l’autorizzazione ad avvalersi dei collaboratori. Condizione per l’accesso all’applicativo sarà la regolare iscrizione all’ordine, verificata in base alle informazioni trasmesse dal Consiglio Nazionale.

Tessile/moda Confapi: Elemento perequativo a giugno

Erogato, con la busta paga del mese di gugno, un elemento perequativo a gli addetti alle piccole e medie industrie del settore tessile-abbigliamento-moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali, giocattoli Confapi

 

Nelle aziende dove non è stata data applicazione al premio di produttività, competitività, efficienza e di redditività, verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L’importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all’anno.
Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione al premio previsto dalla lettera C) dell’art.12, l’erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell’eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l’integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.

Precisazioni ministeriali sull’apprendistato di primo livello

Il Ministero del lavoro fornisce alcune precisazioni sull’istituto dell’apprendistato di primo livello.

Elemento essenziale del contratto in parola – rivolto a soggetti che hanno compiuto i 15 anni di età, sino al compimento dei 25 anni, iscritti e inseriti all’interno di un percorso scolastico e/o formativo – è la formazione, quale strumento prioritario per sviluppare l’acquisizione di competenze dei soggetti coinvolti, al fine di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il percorso formativo che l’apprendista svolge nell’ambito del contratto di apprendistato di primo livello viene descritto all’interno del Piano Formativo Individuale, un documento che è parte integrante del contratto di lavoro e che può essere modificato nel corso del rapporto di lavoro, rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi.
Nel rispetto delle durate, minima e massime, al fine di determinare il termine del periodo formativo in apprendistato, si assume – quale termine conclusivo – anche ai fini dell’accertamento ispettivo, la pubblicazione degli esiti dell’esame finale, sostenuto dall’apprendista. A decorrere dal predetto termine, si possono verificare i seguenti casi:
– prosecuzione del contratto di apprendistato di primo livello come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
– proroga del contratto di apprendistato di primo livello;
– trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante;
– recesso dal contratto di apprendistato di primo livello.
Ai fini della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, dal momento che alla stipula del contratto non è nota la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale, è possibile assumere quale “data di fine del periodo formativo”, il termine dell’anno scolastico/formativo, come disciplinato dai rispettivi ordinamenti regionali.
Il protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa deve necessariamente riportare l’obbligo da parte dell’istituzione formativa di comunicare al datore stesso nei termini precedentemente indicati la data di pubblicazione degli esiti dell’esame finale.
Il tutor aziendale e il tutor formativo predispongono, in itinere e a conclusione del percorso, un Dossier individuale delle evidenze, funzionale ad un successivo accesso ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, predisposti dagli Enti titolari di riferimento della qualificazione oggetto dell’apprendistato.
Tale adempimento deve essere oggetto di integrazione del protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa.

Il contratto può essere attivato: prima dell’avvio del percorso formativo, purché la persona risulti già iscritta al percorso formativo; contestualmente, all’avvio del percorso formativo.
Il contratto può anche essere stipulato in itinere, a percorso formativo avviato, purché sia garantita la durata minima contrattuale di sei mesi e il rispetto dell’orario minimo ordinamentale.
Al fine di consentire l’iscrizione e l’attivazione del contratto di apprendistato, i percorsi della IeFP devono essere approvati dall’Amministrazione regionale competente.
Nel contratto di apprendistato di primo livello l’apprendista assume il doppio status di studente/lavoratore, in quanto effettua – tramite un’esperienza diretta di lavoro – un percorso formativo integrato che si realizza, in parte, presso l’istituzione formativa e, in parte, presso l’impresa.
La dimensione “formativa” e la dimensione “lavorativa” del contratto non devono considerarsi alternative tra loro, bensì complementari nel costituire nel loro insieme lo status dell’apprendista:
– il contratto è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione;
– i giovani in obbligo di istruzione e/o diritto-dovere all’istruzione e formazione possono stipulare un rapporto di lavoro esclusivamente con il contratto di apprendistato di primo livello.
Dalla duplice condizione di “studente/lavoratore” discende quanto segue:
– per lo svolgimento dell’attività lavorativa, è corrisposta all’apprendista la retribuzione e la relativa contribuzione, come previsto dagli accordi interconfederali e/o contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché tutte le tutele previste dalle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria;
– per le ore di formazione esterna, svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo;
– per le ore di formazione interna, a carico del datore di lavoro, è riconosciuta all’apprendista una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta, fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (Circolare Ministero lavoro 6 giugno 2022, n. 12).

Extra bonus R&S: come procedere al riversamento

L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 01 giugno 2022, n. 188987 ha definito la procedura che consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione dei crediti d’imposta maturati nei periodi di imposta a decorrere dal 2015 e fino al 2019.

Con la procedura di riversamento spontaneo prevista dall’art. 5, co. da 7 a 12, D.L. n. 146/2021, conv., con modif., dalla L. n. 215/2021, possono essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni e l’applicazione degli interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3, D.L. n. 145/2013, conv., con modif., dalla L. n. 9/2014.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
– hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
– hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Ai fini della procedura di riversamento deve essere utilizzato l’apposito modello utilizzato dall’Agenzia delle Entrate disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Modalità di presentazione del modello

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero tramite i soggetti incaricati.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo” reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
Il modello contenente la richiesta di regolarizzazione deve essere presentato all’Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022.
In caso di esito positivo, l’importo della regolarizzazione deve essere riversato entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione, oppure in tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/1997.
Dall’importo si scomputano le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, senza tener conto delle sanzioni e degli interessi. La procedura di riversamento non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eccedenti, qualora già versate, rispetto a quanto dovuto.
In caso di opzione per il versamento rateale, sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
La rateazione non è ammessa nel caso in cui l’importo del credito di imposta da riversare sia stato accertato con atto di recupero o atto impositivo, notificato alla data del 22 ottobre 2021 e non ancora divenuto definitivo a tale data, ovvero constatato con processo verbale già consegnato alla medesima data. In tal caso il contribuente che intenda aderire alla procedura deve riversare entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione l’intero importo del credito oggetto di recupero, accertamento o constatazione.
La rateazione è ammessa nel caso in cui il contribuente che aderisce alla procedura è stato interessato da atto di recupero o atto impositivo, notificato successivamente alla data del 22 ottobre 2021, ovvero da constatazione contenuta in un processo verbale consegnato successivamente alla medesima data.
Il riversamento del credito d’imposta, in un’unica soluzione o a rate, è effettuato mediante modello F24, utilizzando i codici tributo approvati con successiva risoluzione.

Esclusione e decadenza dalla procedura di riversamento spontaneo

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui indebito utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti o con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data del 22 ottobre 2021.
La regolarizzazione è in ogni caso esclusa nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato:
– di condotte fraudolente;
– di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate;
– di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti;
– della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Incidente con mezzo aziendale: quando il lavoratore risponde dei danni

3 giu 2022 In tema di responsabilità del lavoratore per danneggiamento del mezzo aziendale a causa di sinistro avvenuto durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare che l’evento dannoso sia derivato da condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 17711).

La vicenda
La Corte d’Appello territoriale condannava al risarcimento del danno in favore del datore di lavoro un dipendente rimasto coinvolto in un sinistro stradale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il lavoratore, inquadrato nel 1° livello con mansioni di operatore ecologico anche con l’ausilio di veicoli, mentre si trovava alla guida di un mezzo aziendale lava-strade, nei pressi di incrocio semaforizzato, perdeva il controllo del mezzo, che si ribaltava sul fianco destro; la Polizia Locale accertava l’assenza di fattori esterni che avessero potuto determinare il sinistro; il lavoratore riportava trauma cranico minore e poli-contusione con prognosi di 20 giorni e dichiarava di non ricordare nulla dell’incidente.
L’azienda datrice di lavoro, dal momento che il preventivo di spesa per la riparazione dei danni era superiore al valore residuo del veicolo, rendendo così non conveniente la riparazione, poneva la macchina lava-strade definitivamente fuori servizio, irrogava al lavoratore la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni e agiva in giudizio per il risarcimento dei danni sulla base di rapporto dei propri uffici interni.

La Corte d’Appello, ribaltando la sentenza di primo grado, concludeva che la responsabilità del sinistro andasse collegata alla violazione dell’obbligo di diligenza posto in capo al dipendente, quale responsabilità di natura contrattuale.
La dinamica dell’evento, in particolare la perdita di controllo del mezzo da parte dell’autista, non era, difatti, stata da questi contestata, e dal rapporto della polizia locale erano stati esclusi fattori esterni nella causazione del sinistro, il quale doveva perciò ritenersi avvenuto per imperizia del lavoratore, che non aveva adempiuto all’onere di provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il lavoratore.

La pronuncia della Cassazione
La Corte di legittimità ha ribadito che, ai fini dell’affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso, verificatosi nel corso dell’espletamento delle mansioni affidategli, il datore di lavoro è tenuto a fornire la prova che tale evento sia riconducibile ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, mentre il lavoratore, a sua volta, è tenuto a provare la non imputabilità a sé dell’inadempimento.

Alla luce di tale principio, i giudici di legittimità hanno, dunque, ritenuto condivisibile il ragionamento operato dalla Corte di merito, basato sulla valutazione delle prove raccolte, sull’apprezzamento degli elementi di fatto acquisiti agli atti, inclusi gli elementi presuntivi, valorizzando, nel caso in argomento, gli accertamenti della polizia locale.

In proposito la Corte non ha mancato di evidenziare che tra i compiti del giudice di merito rientra anche quello di valutare l’opportunità di fare ricorso a presunzioni, individuando i fatti da porre a fondamento della decisione, una volta valutata la loro rispondenza ai requisiti di legge.
Quando il ragionamento decisorio, come nel caso di specie, non presenti assoluta illogicità e contraddittorietà, non occorre, quindi, che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile.
I giudici hanno, pertanto, ritenuto infondate le contestazioni sollevate dal lavoratore alla sentenza impugnata e hanno respinto il ricorso.