ACE: finanziamenti alle controllate

I conferimenti in denaro e l’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo eseguiti da una controllante nei confronti di due società controllate, una residente in Austria l’altra nel Regno Unito, non rappresentano una duplicazione dell’agevolazione Ace in quanto non vi sono stati conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni di partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo (Agenzia Entrate – risposta 10 maggio 2022, n. 250).

Il DM 03 agosto 2017 (Nuovo Decreto ACE) ha operato la revisione delle disposizioni di attuazione della disciplina concernente l’agevolazione di cui all’art. 1, D.L. n. 201/2011, conv. con modif. dalla L. n. 214/2011, recante “Aiuto alla crescita economica (Ace)”.
In tale contesto è stato ampliato il perimetro di osservazione delle ipotesi di duplicazione del beneficio ACE nell’ambito del gruppo, ponendo attenzione anche alle operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi diversi dall’Italia.
La circolare n. 21/E del 21 giugno 2015, par. 3.3, in relazione al procedimento di analisi per la disapplicazione della disciplina antielusiva speciale, precisa che, nel caso di base ACE derivante solo da utili accantonati a riserva, l’istanza può trovare accoglimento se la società non ha ricevuto da soggetti appartenenti al gruppo somme di denaro (a titolo di finanziamento) che abbiano in precedenza provocato un beneficio ACE all’interno dello stesso a titolo di conferimenti in denaro.
Nel caso di specie, l’istante fa presente di non aver ricevuto conferimenti né finanziamenti, né corrispettivi per cessioni partecipazioni infragruppo e/o aziende e rami d’azienda da soggetti appartenenti al medesimo gruppo.
La circostanza suddetta, quindi, esclude che possa essersi verificato l’effetto duplicativo che la norma tende a contrastare.
Alla luce delle suesposte riflessioni, l’Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, accoglibile l’istanza di disapplicazione della disciplina antielusiva speciale con riferimento ai conferimenti in denaro infragruppo e con riferimento all’incremento dei crediti da finanziamento infragruppo.

Imprese: incentivi per le società benefit

Dal 19 maggio le domande per il credito d’imposta. (MISE – DM 4 maggio 2022)

A partire dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022 le imprese presenti sul territorio nazionale che si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, potranno presentare domanda per richiedere il credito d’imposta messo a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico.
Le società benefit sono attività imprenditoriali che, oltre a perseguire finalità economiche, operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni, attività culturali, sociali, enti, associazioni e altri portatori di interesse.
Le risorse stanziate per finanziare il credito d’imposta sono pari a 7 milioni di euro e il contributo potrà essere concesso nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza.

Società ExtraUe: rimborso Iva escluso se la fattura è intestata al rappresentante

Una società israeliana che intende realizzare in Italia operazioni attive per le quali il debitore d’imposta è il committente o il cessionario residente, non può chiedere il rimborso Iva tramite la procedura semplificata prevista dall’art. 38-ter, D.P.R. n. 633/1972 se le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, sono intestate alla partita Iva italiana della società (Agenzia delle Entrate – risposta 09 maggio 2022, n. 248).

I soggetti passivi residenti in Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, privi di una stabile organizzazione in Italia, possono chiedere il rimborso dell’IVA assolta nel territorio dello Stato purché ricorrano le seguenti condizioni:
– assenza di operazioni attive territorialmente rilevanti in Italia nel periodo del rimborso, ad eccezione delle operazioni per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente italiano, delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie non imponibili e delle operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74-septies del medesimo decreto IVA;
– inerenza all’attività del soggetto passivo extra-UE degli acquisti o delle importazioni di beni e/o di servizi con riferimento ai quali si chiede il rimborso dell’IVA;
– detraibilità in Italia dell’IVA chiesta a rimborso;
– reciprocità di trattamento degli operatori italiani nello Stato estero di appartenenza del soggetto passivo. Attualmente le condizioni di reciprocità sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera.

In assenza di una stabile organizzazione, la nomina di un rappresentante fiscale non preclude al soggetto non residente la facoltà di chiedere il rimborso IVA mediante la procedura del portale elettronico, purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso come individuate dall’art. 38-bis2 del decreto IVA.

È necessario, tuttavia, che le fatture di acquisto la cui IVA è richiesta a rimborso tramite il “portale elettronico”:
– siano intestate alla partita IVA del soggetto non residente (non è, quindi, consentito utilizzare il portale per ottenere il rimborso dell’IVA relativa alle fatture passive intestate alla partita IVA italiana);
– non confluiscano nelle liquidazioni periodiche e nella dichiarazione annuale presentata dal rappresentante fiscale.

Ne deriva che, nel caso di specie, la presenza di un rappresentante fiscale non è di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso di cui all’art. 38-ter del decreto IVA. Ciò che ne inibisce l’utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali, equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto, siano intestate alla partita IVA italiana della società.
L’unico soggetto legittimato a recuperare l’IVA assolta al momento dell’importazione resta in ogni caso il rappresentante fiscale cui sono intestate le bollette doganali, che, previa registrazione delle stesse nel registro degli acquisti, può detrarre, al verificarsi delle condizioni, l’imposta assolta, ovvero chiederne il rimborso annuale e/o trimestrale.

CCIAA Crotone: incremento delle misure del diritto annuale

Con il D.M. 14 aprile 2022, il Ministro dello sviluppo economico autorizza, per gli anni 2022, 2023 e 2024 e per la Camera di commercio di Crotone, l’incremento del 50% della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario di cui alla rispettiva delibera commissariale.

È autorizzato, ai sensi del comma 784, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il triennio 2022-2024, per la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, l’incremento del 50 per cento della misura del diritto annuale per il finanziamento del piano di riequilibrio finanziario “ipotesi 3 – fitto parziale della sede camerale” di cui alla delibera commissariale n. 5 del 3 dicembre 2022, così come condiviso dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali della regione Calabria con nota prot. n. 79024 del 17 febbraio 2022.
L’autorizzazione è, comunque, revocata dall’anno successivo alla costituzione, per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, del nuovo ente camerale “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia”. Il Consiglio del nuovo ente è tenuto a verificare la persistenza delle condizioni di squilibrio strutturale e a presentare, ai fini della necessaria autorizzazione, un nuovo programma di riequilibrio finanziario che tiene conto degli effetti economici e finanziari derivanti dall’accorpamento degli enti camerali.
La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone trasmette alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica, Divisione II – Sistema camerale e alla Regione Calabria, per il tramite di Unioncamere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione del piano alla data del 31 dicembre dell’esercizio precedente e sul raggiungimento degli obiettivi di risanamento individuati nel medesimo piano, evidenziando i motivi di un eventuale scostamento e le eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto.
Alle relazioni sono allegati il parere del collegio dei revisori dei conti e l’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
In caso di eventuali variazioni intervenute sui fattori esogeni ed endogeni che incidono sullo stato di dissesto, la camera di commercio è tenuta a proporre una modifica del piano, anche in termini di riduzione della durata del piano originariamente approvato.
L’eventuale accertamento di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi fissati dal piano verrà valutato dal Ministro dello sviluppo economico ai fini dell’eventuale revoca dell’autorizzazione dell’incremento del diritto annuale per gli anni successivi.
Il versamento dell’importo è effettuato unitamente al versamento del diritto annuale ordinario entro le scadenze di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001 n. 435, ossia per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.

 

PNRR: attuazione dell’investimento nella transizione ecologica

Il Ministero dello sviluppo economico, con il decreto del 3 marzo 2022, ha fornito le disposizioni atte a consentire la realizzazione, nel rispetto della disciplina europea e nazionale di riferimento, dell’Investimento 5.4 «Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica» previsto nell’ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR.

Le risorse destinate all’attuazione dell’investimento di cui al comma 1, pari ad euro 250.000.000,00, sono utilizzate per il finanziamento di operazioni di sostegno alle «imprese target» conformi ai requisiti previsti dal presente decreto. Ai predetti fini, le menzionate risorse del PNRR sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Fondo GTF.
Il Fondo GTF è istituito e gestito dalla SGR.
Le operazioni finanziate dal Fondo sono volte a favorire la transizione ecologica delle filiere negli ambiti, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia rinnovabile, dell’economia circolare, della mobilità sostenibile, dell’efficienza energetica, della gestione dei rifiuti e dello stoccaggio di energia, ovvero di altri ambiti della transizione ecologica. Per le predette finalità, il Fondo GTF:
a) opera attraverso investimenti diretti ovvero indiretti a favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi, anche già avviati, non prima del 1° febbraio 2020, ma caratterizzati da significativo grado di scalabilità;
b) favorisce il co-investimento con fondi istituiti e gestiti dalla SGR ovvero, su un flusso delle opportunità di investimento generato dalla stessa SGR nonché con altri fondi di investimento purché gestiti da team indipendenti, con significativa esperienza e positivi risultati in operazioni analoghe e in possesso di un assetto organizzativo in linea con le migliori prassi di mercato.
Sono ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni:
a) con periodo di investimento non superiore a cinque anni, seguiti da ulteriori cinque anni di gestione del portafoglio;
b) con importo dell’investimento compreso tra euro 1.000.000,00 ed euro 15.000.000,00, per investimenti diretti, e tra euro 5.000.000,00 ed euro 20.000.000,00, per investimenti indiretti;
c) rivolte agli ambiti di cui sopra;
d) conformi agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01).
Non sono in ogni caso ammissibili al sostegno del Fondo GTF operazioni riferite alle seguenti attività:
a) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione dei progetti riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, nonché le relative infrastrutture di trasmissione, trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» (2021/C58/01);
b) attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico. Per quanto attiene agli inceneritori, l’esclusione non si applica alle azioni previste in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita. Per quanto attiene agli impianti di trattamento meccanico biologico, l’esclusione non si applica alle azioni previste negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita;
d) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all’ambiente.