Aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in agricoltura

Presentazione in forma telematica dei dati relativi alle operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli (Agenzia delle dogane e dei monopoli – circolare 05 maggio 2022, n. 17)

È prevista l’applicazione di aliquote d’accisa ridotte per i prodotti energetici impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, sotto l’osservanza delle norme prescritte.
Le modalità di gestione dell’agevolazione hanno previsto, tra l’altro, che la benzina e il gasolio siano impiegati nei menzionati usi previa denaturazione.
La denaturazione dei suddetti prodotti è effettuata nei depositi fiscali con impianti preventivamente autorizzati dall’Ufficio delle dogane territorialmente competente, impiegando le previste formule di denaturazione ovvero gli appositi pacchetti denaturanti di cui all’elenco pubblicato sul sito dell’ADM.
Le operazioni di denaturazione sono effettuate a cura e sotto la responsabilità del depositario autorizzato il quale è tenuto a presentare una comunicazione preventiva, eccettuata la denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico, ed una dichiarazione consuntiva della DD denaturazione.
Le predette comunicazioni/dichiarazioni sono poste a corredo della contabilità del deposito.
A tal fine, dichiarazioni redatte al termine di ciascuna operazione devono essere dotate di una propria numerazione progressiva annua, riferita al deposito fiscale, in modo tale da renderle univocamente identificabili in caso di verifica. Le operazioni di denaturazione del carburante agricolo possono essere effettuate in serbatoio ovvero in linea di trasferimento o di carico. In tutti i casi è previsto, tra l’altro, l’accertamento quantitativo del prodotto puro da denaturare, del denaturante da addizionare allo stesso e del prodotto denaturato ottenuto. Il depositario è tenuto ad effettuare le conseguenti registrazionisui propri registri di carico e scarico.
Nell’ipotesi di denaturazione effettuata direttamente nella linea di carico è, altresì, tenuto alla contestuale emissione del documento di circolazione per il trasferimento del carburante per uso agricolo in tal modo ottenuto.
Il depositario è, altresì, obbligato alla trasmissione telematica ad ADM, entro il giorno successivo a quello di riferimento, dei dati contabili relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa nonché delle materie prime o dei semilavorati.
Tra tali dati rientrano, ovviamente, anche quelli relativi alle movimentazioni di carico e scarico effettuate durante le operazioni di denaturazione del gasolio e della benzina destinati ad impieghi agricoli, vale a dire, per quanto qui di interesse:
A. scarico interno di gasolio puro / benzina pura nel registro dei prodotti finiti;
B. carico interno di gasolio denaturato / benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti;
C. nel caso di denaturazione in linea di carico, scarico esterno di gasolio denaturato/benzina denaturata nel registro dei prodotti finiti.
Al fine di standardizzare la contestuale presentazione in forma telematica di tali dati, il depositario autorizzato invia, tramite il tracciato OLIMDA, il tipo record B valorizzato in conformità con le apposite tabelle.
Si rammenta che il codice CADD da utilizzare per i carburanti denaturati per uso agricolo è “S135” . Qualora non indicato tra i prodotti autorizzati nella licenza d’esercizio, l’esercente deposito è tenuto a richiederne il relativo aggiornamento all’Ufficio delle dogane competente entro il previsto termine di adeguamento.
Per gli altri campi del record B non specificati nelle tabelle restano ferme le consolidate modalità di compilazione.
Restano ferme le modalità attualmente in essere per la comunicazione telematica dello scarico del denaturante addizionato al prodotto puro, relativamente alle quali si fa riserva di impartire successive prescrizioni.
I depositari autorizzati che eserciscono impianti di denaturazione di benzina e di gasolio destinati ad impieghi agricoli sono tenuti a adeguarsi alle nuove disposizioni impartite entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della circolare in oggetto.

Cosa fare se il server per l’invio telematico dei corrispettivi va in tilt

Forniti chiarimenti in tema di comportamento da adottare in caso di rottura o malfunzionamento dei registratori di cassa o dei server Rt, cioè di eventi che impediscono la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (Agenzia delle Entrate – risposta 06 maggio 2022, n. 247).

L’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di affrontare il problema dell’erronea memorizzazione e connessa trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 127/2015, indicando quali siano i principi esistenti in materia, nonché i corretti comportamenti da tenere anche in ipotesi di malfunzionamenti di varia natura.

In particolare:
– in caso di mancato o irregolare funzionamento, per qualsiasi motivo, del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve provvedere all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica;
– a fronte del malfunzionamento del registratore telematico o del server RT, intendendosi come tale qualsiasi anomalia che riguardi una sua componente (si pensi, ad esempio, alla singola cassa collegata ad un server RT) o l’intero apparato, rendendolo non in grado di memorizzare e trasmettere nei termini dati completi e corretti al Sistema AE, lo stesso va posto nello stato “Fuori Servizio”, stato che consente all’Amministrazione di avere contezza di un problema in essere e di motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
– la corretta tenuta del registro di emergenza rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’Amministrazione finanziaria ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture;
– la memoria dei singoli punti cassa può essere utilizzata in luogo del registro di emergenza.

Qualora siano state rispettate le prescrizioni dei punti precedenti e liquidata in maniera corretta l’imposta, non trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 6, co. 2- bis, 11 co. 2- quinquies e 12, co. 2, D.Lgs. n. 471/1997).
Con particolare riferimento all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, in presenza di un malfunzionamento il registratore telematico/server RT non sia stato posto “fuori servizio” ed abbia proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri, va precisato che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, co- 2- quinquies, D.Lgs. n. 471/1997, ossia euro 100 per ciascuna trasmissione.

Bonus rientro docenti in Italia: l’aspettativa non incide

Il professore di una università italiana, che ha insegnato all’estero fruendo di un periodo di aspettativa non retribuita, può accedere nel momento in cui rientra e riprende la sua attività in Italia e in presenza degli altri requisiti richiesti, al regime agevolativo di cui all’art. 44, D.L. n. 78/2010, conv. con modif. in L. n. 122/2010, previsto per incentivare il trasferimento in Italia di docenti e ricercatori non residenti, e può farlo anche se nel passato ha già beneficiato dello stesso trattamento di favore (Agenzia Entrate – risposta 29 aprile 2022, n. 239).

L’agevolazione prevista dal D.L. n. 78/2010, consistente in una tassazione Irpef agevolata, risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della ” fuga dei cervelli” e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell’Italia.
In tal senso, l’agevolazione non si rivolge soltanto ai cittadini italiani o europei emigrati che intendano far ritorno in Italia ma interessa, in linea generale, tutti i residenti all’estero, sia italiani che stranieri, i quali per le loro particolari conoscenze possono favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia, trasferendovi il know how acquisito attraverso l’attività svolta all’estero.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata al verificarsi delle seguenti condizioni:
– essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
– essere stati non occasionalmente residenti all’estero;
– aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno 2 anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
– svolgere l’attività di docenza e ricerca in Italia;
– acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Condizione necessaria per l’applicazione dell’agevolazione, tra le altre, è che il ricercatore acquisisca e mantenga la residenza in Italia.
Le condizioni appena indicate sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
In un precedente documento di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che per integrare il requisito della attività all’estero, la norma richiede che essa sia stata svolta presso una università o un centro di ricerca, pubblico o privato.
La stessa norma, però, per quanto riguarda l’attività da svolgere in Italia non dispone nulla in merito ai requisiti dei datori di lavoro e dei committenti dei docenti e ricercatori. Si deve, pertanto, ritenere che non assuma rilievo la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l’attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha avuto già modo di chiarire che un docente universitario trasferitosi all’estero ed iscritto all’AIRE per lo svolgimento dell’attività di ricerca e di didattica a seguito di collocamento in aspettativa senza assegni, può una volta rientrato in Italia, acquisendovi la residenza fiscale, avvalersi delle agevolazioni, sussistendo le altre condizioni richieste.
Pertanto, il docente presso un’Università in Italia, che ha svolto all’estero l’attività di docenza e/o ricerca avvalendosi di aspettativa non retribuita può avvalersi della tassazione Irpef agevolata, a partire dall’anno di imposta di rientro in Italia.

Bonus edilizi: dal 9 al 13 maggio le correzioni per comunicazioni opzioni

Le comunicazioni delle opzioni per i bonus edilizi (sconto in fattura o cessione) relative alle spese del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate o contenenti errori, potranno essere inviate nuovamente o corrette dal 9 al 13 maggio 2022 (Agenzia delle Entrate – Risoluzione 05 maggio 2022, n. 21/E).

In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile:
– inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le spese del 2021;
– ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità immobiliare) e anno della spesa.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022.
I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 maggio 2022.

 

Esenzione d’imposta solo sugli atti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio

L’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa prevista per gli atti relativi a procedimenti di sciogliemto del matrimonio non si applica ai conviventi di fatto. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 04 maggio 2022, n. 244)

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa (art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74).
Dal punto di vista oggettivo, questa esenzione si riferisce a tutti gli atti, documenti e provvedimenti che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso. Inoltre, l’esenzione in esame trova la sua ratio nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Ne consegue che al trasferimento della quota di metà dell’immobile adibito a residenza dei ” conviventi di fatto” a favore di uno dei due non può essere applicata l’esenzione in oggetto.