CCNL Gomma Plastica – Industria: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto un aumento medio sui minimi di 153,00 euro distribuito in 3 tranche

Nella giornata del 26 gennaio 2023, tra la delegazione trattante di Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e i rappresentanti della Federazione Gomma Plastica è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che occupa circa 150 mila lavoratori impiegati in quasi 5.500 imprese.
Il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025. 

 

Parte economica
L’intesa sottoscritta prevede un aumento complessivo (TEC) nel triennio di 167,00 euro ed un montante salariale totale di 4.019,00 euro. L’aumento medio sui minimi (TEM) di 153,00 euro, parametrato alla categoria F, sarà distribuito in 3 “tranche”:
– 61,00 euro dal 1° gennaio 2023;
– 45,00 euro dal 1° gennaio 2024;
– 47,00 euro dal 1° aprile 2025.
In materia di welfare contrattuale, sui fondi sanitari integrativi sarà destinato dal 1° gennaio 2024, per tutti i lavoratori del settore, l’importo di 14,00 euro. Viene riconosciuta, inoltre, l’iscrizione al fondo sanitario di settore per tutti i lavoratori interamente a carico delle aziende e la possibilità di accedere ad un piano più completo per il lavoratore che verserà una quota aggiuntiva.

 

Parte normativa
Vengono rafforzate le Relazioni Industriali attraverso il potenziamento dell’osservatorio sul tema delle pari opportunità, il monitoraggio dell’occupazione femminile e degli accordi aziendali, finalizzato alla conoscenza delle buone pratiche. Viene aperto, inoltre, il confronto alle filiere interconnesse al settore, per iniziative congiunte e per la diffusione delle buone pratiche contrattuali e di raggiungimento della parità di genere.

Particolare attenzione su quest’ultimo tema, con il riconoscimento di 2 mesi retribuiti in aggiunta ai 3 previsti dalla normativa di legge, in caso di violenza di genere, oltre alle 4 ore di formazione annue sul tema.

In tema di salute e sicurezza, viene recepito l’accordo interconfederale e la norma di legge sugli accomodamenti ragionevoli. Vengono infatti elevati i permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, passando:
da 40 a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti;
da 30 a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti;
da 12 a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

Rispetto al tema dei diritti, viene previsto lo scorporo dal comporto dei giorni di assenza per le terapie salvavita e la comunicazione relativa al periodo complessivo di conservazione del posto di lavoro al lavoratore che ne farà richiesta, oltre alla definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.

Riconosciuti, inoltre, un ulteriore giorno aggiuntivo di permesso annuo, in caso di malattia del minore di età compresa tra i 3 e i 10 anni, la frazionabilità del congedo parentale, la maturazione intera della ROL per le assenza retribuite dei 10 giorni alla nascita del figlio e per l’utilizzo dei permessi mensili della legge 104, il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo.
Recepito, infine, l’accordo quadro interconfederale sul lavoro agile.

Ebit Turismo: previste nuove prestazioni

A decorrere dal 1°febbraio 2023 per i dipendenti del Settore Turismo – Catene Alberghiere previste nuove prestazioni di Welfare e di Formazione Professionale

L’EBIT, Ente Bilaterale del Settore Turismo – Catene Alberghiere costituito da Federturismo Confindustria, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Filcams –  CGIL, Fisascat – CISL e Uiltucs, a seguito dell’accordo sottoscritto dalle Parti sociali in data 1° dicembre 2022 ha attivato, per l’anno 2023, delle prestazioni di Welfare e Formazione rivolte ai lavoratori ed alle aziende del Settore.
Per quanto riguarda le prestazioni nell’ambito del welfare, per i dipendenti impiegati con contratto a tempo indeterminato o in apprendistato con reddito ISEE pari o inferiore a 25.000,00 euro sono previsti:
200,00 euro come contributo per la genitorialità, valido al al massimo per un figlio, fiscalmente a carico, di età compresa tra 0-18 anni;
500,00 euro come contributo per il familiare, convivente o non convivente, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100% e/o con disabilità grave ai sensi dell’art.3, co.3, L. 104/1992.
Le prestazioni potranno essere richieste a partire dal 1° febbraio 2023, retroattivamente dal 1° gennaio 2023, e fino ad esaurimento dello stanziamento deliberato con l’Accordo delle Parti Sociali pari a pari a 1.100.000,00 euro, attraverso l’apposita piattaforma online sul sito dell’EBIT www.ebitnet.it.
Le prestazioni sono tra loro cumulabili. Tuttavia, nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano più lavoratori che rientrano nel campo di applicazione dell’ accordo, tali prestazioni potranno essere richieste da un solo lavoratore. Il lavoratore che percepisce analoga prestazione dall’ente bilaterale territoriale(EBT) dovrà comunicarlo ed eventualmente gli sarà riconosciuta la parte fino a concorrenza dell’importo massimo erogato da EBIT.
Per quanto riguarda, invece, la formazione, le aziende potranno richiedere all’EBIT un contributo per il finanziamento di proposte formative per l’attuazione di percorsi di aggiornamento (upskiling) e riqualificazione (reskilling), con particolare riguardo all’attualissima tematica della transizione digitale e verde, ed ai relativi cambiamenti che interessano i modelli organizzativi aziendali.
Le proposte formative potranno essere svolte direttamente dalle Aziende oppure per il tramite di soggetti formatori pubblici e privati accreditati presso la Regione in cui si trova la sede operativa dell’Azienda .
Possono accedere al finanziamento le Aziende che applicano integralmente il CCNL Turismo – Catene Alberghiere, che sono aderenti a EBIT, in regola con i versamenti all’ente e che non hanno operato riduzioni dei livelli occupazionali con licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 L. 223/1991, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2022 e la data di pubblicazione da parte di EBIT del bando relativo ai contributi per la formazione.
Per l’annualità 2023 EBIT stanzia la cifra complessiva di 500.000,00 euro quale tetto di spesa massima al raggiungimento delle richieste di contributo da parte delle aziende. Il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso e calcolato come prodotto tra il numero delle ore di formazione, fino ad un massimo di 16 ore computabili, e la quota oraria di 130,00 euro. Nel caso di formazione al di fuori dell’orario di lavoro, ammissibile per un massimo di 16 ore, il finanziamento erogato da EBIT sarà integrato dall’importo corrispondente all’indennità economica per i lavoratori (10,00 euro per ogni ora di formazione), che volontariamente partecipano all’attività formativa al di fuori dell’orario di lavoro, la cui corresponsione sarà effettuata dall’azienda in qualità di sostituto di imposta con il cedolino paga del primo mese utile successivo al pagamento da parte di EBIT.
Le domande di contributo vanno inviate, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, esclusivamente in via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: postaebit@pec.it.

 

 

Indennità antitubercolari, gli importi per il 2023

Resi noti gli aggiornamenti correlati per legge alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (INPS, circolare 27 gennaio 2023, n. 9).

L’INPS ha comunicato che per effetto del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 10 novembre 2022, circa la perequazione delle pensioni per l’anno 2022 (in via provvisoria) e il valore definitivo per l’anno 2021 (determinato in via provvisoria in misura pari all’1,7% dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 17 novembre 2021), le percentuali di variazione delle indennità tubercolari sono pari rispettivamente a 7,3% dal 1° gennaio 2023 e all’1,9% dal 1° gennaio 2022.

Infatti, gli importi della misura fissa di queste indennità per legge sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (articolo 4, Legge n. 419/1975 e articolo 2, comma 2, Legge n. 88/1987).

Pertanto, gli importi risultano pari a:

  1° gennaio 2022 1° gennaio 2023
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati € 13,76 € 14,76
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 € 6,86 € 7,36
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) € 22,92 € 24,59
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita e ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell’articolo 1, Legge n. 419/1975 (giornaliera) € 11,46 € 12,30
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 92,49 € 99,24

Conseguentemente, l’INPS ha reso noto che la procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata, con riferimento al 2022 e al 2023, con i nuovi importi. Inoltre, l’aggiornamento in questione sarà operato a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche sulle indennità giornaliere, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, Legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l’indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all’indennità giornaliera prevista nella misura fissa di 14,76 euro, dovrà essere erogata quest’ultima.

 

 

Ebidim: aggiornate le prestazioni 2023

Erogate nuove prestazioni per i dipendenti del Settore Commercio D.M.O.

Per i lavoratori della Distribuzione Moderna Organizzata, l’Ente Bilaterale Ebidim, stanzia un importo lordo da destinare all’erogazione delle prestazioni ordinarie che, in qualsiasi momento e secondo le esigenze, potrà sospendere, modificare, annullare o rifinanziare.
Tali servizi vengono corrisposti ai soggetti aventi diritto fino ad esaurimento e seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Inoltre per lo stesso figlio o familiare del dipendente, la domanda può esser avanzata per una sola prestazione una volta l’anno.
Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti:
– Asilo Nido – Centro estivo/invernale;
– Genitorialità;
– Familiari non autosufficienti;
– Trasporto pubblico;
– Grave malattia.
Possono farne richiesta i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, e quelli a tempo determinato con un contratto non inferiore a 6 mesi continuativi, che svolgono la propria attività presso datori di lavoro in regola con il versamento delle quote contributive e che applicano integralmente il CCNL Commercio D.M.O.
Al fine di validare la richiesta, coloro che vogliono usufruire dei servizi offerti, devono innanzitutto registrarsi sul sito web dell’Ente, seguendo i passaggi sotto riportati:
– verificare nelle Schede all’interno dei box delle prestazioni presenti nella pagina iniziale del sito, il possesso dei requisiti soggettivi;
– accedere alla funzione Registrati e compilare la scheda inserendo le informazioni anagrafiche e, se necessario, allegando l’ultima busta paga;
– selezionare la password da utilizzare, mentre la username risulta essere l’indirizzo email indicato in fase di registrazione.
In seguito all’ottenimento delle credenziali di accesso, il lavoratore dovrà poi effettuare il login per presentare la richiesta di prestazione, scegliere il servizio di interesse, e compilarne la scheda relativa di domanda allegandone la documentazione. Dopodiché, l’Ente provvederà alla disamina, procedendo, in caso positivo con l’approvazione della richiesta, e successiva comunicazione al lavoratore via email entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda; nonché alla liquidazione dell’importo relativo prestazione, direttamente sull’Iban del lavoratore stesso all’atto della domanda. In caso di esito negativo, con la  comunicazione motivata al lavoratore via mail entro lo stesso termine.
Da ultimo, preme ricordare che, il termine entro cui presentare le richieste è la fine di febbraio dell’anno successivo a quello cui fa riferimento la prestazione stessa (a titolo esemplificativo: per una spesa sostenuta il 20 marzo 2023, può esser richiesta la prestazione relativa entro il 28 febbraio 2024), salvo esaurimento della disponibilità delle risorse.

 

Lavoro occasionale: aggiornati gli oneri di pagamento a mezzo bonifico domiciliato

L’INPS comunica l’aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore di lavoro occasionale, trattenuti sul compenso spettante allo stesso (INPS, messaggio 27 gennaio 2023, n. 410).

Come noto, l’INPS gestisce, tramite apposita procedura informatica, le operazioni di registrazione degli utilizzatori e dei prestatori di lavoro occasionale, nonché le comunicazioni dei rapporti di lavoro in oggetto e i pagamenti dei relativi compensi. 

 

Attraverso la piattaforma informatica, il prestatore può scegliere la modalità con la quale riscuotere il compenso e acquisire il prospetto paga mensile, con evidenza dei dati identificativi dell’utilizzatore o degli utilizzatori, della misura dei compensi, della contribuzione relativa all’assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di ogni altra informazione utile per l’attestazione delle prestazioni svolte.

 

Le modalità di erogazione del pagamento dei compensi spettanti per la prestazione di lavoro occasionale sono le seguenti:

 

1) tramite accredito delle somme sul conto corrente bancario indicato sulla piattaforma – al momento della registrazione o successivamente modificato – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione;

2) tramite bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane S.p.A. entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione. Tale modalità è utilizzata nei casi di mancata indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) da parte del prestatore e nell’ipotesi di assenza di specifica validazione della prestazione da parte dell’utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa;

3) per il tramite di qualsiasi sportello postale, a fronte della richiesta del prestatore espressa all’atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS e della successiva generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla citata piattaforma, stampato dall’utilizzatore e consegnato al prestatore, decorsi 15 giorni dal momento in cui la prestazione inserita nella procedura informatica è validata dall’utilizzatore.

 

A seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra INPS e Poste Italiane S.p.A., è stato aggiornato a 3,84 euro l’importo degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso.

Infatti, al costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, si deve aggiungere il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’IVA pari al 22%.  

 

Non cambiano, invece, gli oneri di pagamento della modalità descritta al citato punto 3), attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sempre a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, per ogni singolo mandato di pagamento.